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Terminava l'obbligo dell'eribanno 40 notti dopo il ritorno. Chi si partìa prima incorreva morte e confisca (1). Pena a'vassalli che vi mancassero di fede o dovere, era, secondo i casi, perdere il beneficio o portare al cospetto del campo, se laici, un cane o una sella, se chierici, un libro (2). Quanto agli altri sudditi, varie pene, giusta la necessità de' tempi, soprastavano a' ritrosi. Carlomagno da principio le stabili in multe di 5, 10, 30 o 60 soldi, secondo che il reo possedesse di suo mobile una lira, o due, o tre, o sei: nel mobile non andavano comA. 812 prese le vesti della moglie e de'figliuoli. Più tardi, crescendo da una parte l'uopo, dall'altra la renitenza, dichiarò a' mancatori l'intera multa dell'eribanno ossia di 60 soldi, e d'aggiunta la servitù, finchè non l'avesse sborsata: bensì la colpa di padre morto in cotale stato non pregiudicasse alla libertà o successione de' figliuoli. Indi a non molto Lotario promulgò esiglio e confisca a'disubbidienti, e fin l'ultimo supplizio, caso che il nemico fosse entrato nel regno e vi menasse guasto (3).

Messi regii, detti eribannatori, raccoglieano per le provincie coteste multe in oro, in argento, in buoi, armi e cavalli: il conte ne percepiva la terza parte; ma tante multe pagava al fisco, quanti uomini per frode o per ignavia si lasciasse addietro (4). Due però ne potea lasciare a casa per guardia della moglie ed altrettanti a custodia delle sue terre. A' vescovi

(1) Loth. leg. cit. c. 56. —Car. M. leg. int. langob. c. 81. (2) Ducange, Gloss. voc. Harmiscara.

(3) Car. M. leg. int. langob. c. 80.

(4) Vesme cit. §. 204. 215.

e monasteri, tranne caso di speciale dispensa, altri uomnini non venivan conceduti che i proprii avvocati (1).

Due o tre vescovi senz' armi poteano seguitare il campo al fine di ministrare i sacramenti e benedire il popolo; a ogni altro chierico era vietato per capitolari e concilii (2). Nondimeno in questa bisogna alla legge prevaleva l'uso contrario, e con tanto maggiore efficacia, quanto più l'uso veniva autorizzato in certa guisa dalla necessità. Già gran parte della potestà temporale era pervenuta negli ecclesiastici: come mai avrebbero eglino potuto sostenerla e fruirne senza temporali argomenti? Vedeansi adunque vescovi ed abati vestir elmo e corazza, e colla lancia in pugno capitanar le genti delle terre e signorie di recente ottenute in dono da pietà di privato o munificenza di principe. Carlomagno istesso sotto pretesto di combattere gl'infedeli ruppe il primo la propria legge (3): i re seguenti convertirono la permissione in comando.

Tenean dietro all'esercito negozianti d'armi e di vesti. Durante il cammino i coloni della corona fornivan le carra, que' de' vassalli i buoi, gli uomini del paese paglia e fieno, certe ville regie il rimanente. Cavalli ed armi ricavavansi a titolo d'annuo donativo da'monasteri ed altri luoghi immunì (4).

(1) Loth. leg. langob. c. 10. 18. Per esempio nell'anno 848 Lotario I alle preghiere della moglie dispensò dalla milizia, oltre i due avvocati, anche i due cancellieri e dodici liberi uomini del monastero di san Salvatore in Alina. Chart. ap. Murat. (Antiq. M. ævi, diss. XIX. p. 53).

(2) Labb. Concil. t. VIII. p. 1162.

(R. I. S. t. II. p. II).

Concil. Ticin, A. 876

(3) Nella spedizione contro i Danesi. Frothar. ep. 25.

(4) Vesme, De' tributi nelle Gallie, ms. loc. cit. - Annal. Bertin. p. 562 c (R. I. S. t. II. p. I).

Riassumerà queste notizie, raccolte da fatti e leggi di varii tempi e principi, il bando di guerra pubbliA. 866 cato contro i Saraceni da Ludovico II imperatore.

« Chi ha del suo mobile l'intero guidrigild (1) vada all'esercito; chi non l'ha, s'unisca ad altri per mandarvi un terzo; chi possiede il valsente di dieci soldi, custodisca il paese e la marina; chi possiede meno, di nulla venga richiesto. Del padre e del figliuolo, il più abile parta, l'altro rimanga: di due o più figli, il men valido resti a casa col genitore. Così pel caso di tre o più fratelli indivisi: di due non già, ma partano entrambi. Solo il conte e niun altri, quand'anche vescovo, lasci a casa tre uomini, uno a guardia del sito, e due colla moglie. Al contravventore sian tolte per sempre terre e case. Contravvenendovi il conte, perda, oltre gli averi, l'onore: contravvenendovi i ministri di lui, vengano spogliati degli averi e del ministerio (2). Sieno in ciascuna provincia deputati messi regii, laici ed ecclesiastici a punire i ritrosi, munir le terre, e ritenervi a guardia le popolazioni, anche nel caso che non si facesse la guerra. Que' de' nostri vassalli, dei vescovi, degli abati e delle badesse, che, essendo impediti da malattia, non ci mandassero a far le scuse

(1) Prezzo della composizione richiesta per la morte di un

uomo,

(2) Qui l'ufficio del conte e il possedimento annessovi, come di maggior nobiltà, chiamasi onore: quel de' suoi ministri ministerio. Così sotto l'impero d'Occidente distinguevansi i munera, funzioni municipali d'ordine inferiore, che non conferivan privilegio, dagli honores, funzioni superiori, vere magistrature con privilegi. È osservabile ancora la pena poco sotto imposta aʼvassalli della perdita del beneficio. Vedesi adunque, che honos, ministerium e beneficium tenevansi tuttavia per cose distinte.

insieme col novero d'uomini prescritto, scadran dall'onore; e i loro vassalli dagli averi e dal beneficio. Qualunque vescovo rimarrassi per negligenza, avrà in pena di star alla custodia de'confini, finattantochè non vi torni l'esercito. E perchè vogliamo certissimamente compier questa spedizione, intendiamo che i conti e i vassalli in persona, i prelati per mano de'loro messi giurino, che se mancarono, mancarono per vera infermità.

«Abbia ognuno vesti per un anno, viveri per fino alle messi. Privata vendetta, guasto di chiese, incendio, adulterio, omicidio sian casi di morte in questi giorni prossimi alla santa quadragesima. I ladri, se liberi, paghino il triplo prezzo della sostanza rubata, portino sul dorso la sella e stien in prigione a nostro arbitrio; se servi, sian tosati, flagellati, e il furto venga emendato dal padrone. Il signore che trascurasse punire il vassallo de' danni che questi avesse arrecato, emendi del proprio e porti la sella. Le vittovaglie comprinsi nel cammino a denaro contante, come in tempo di pace tra vicino e vicino.

« Prenderem viaggio coll'esercito italico per Ravenna, sicchè si giunga nel marzo alle rive del fiume Pescara. Que' di Toscana cogli altri d'oltrevia per la strada di Roma, Pontecorvo, Capua e Benevento ci si faranno incontro a Lucera il 25 del suddetto mese (1) ».

(1) Constitut, promot. exerc. (R. I. S. t. II. p. I. pag. 265). Non sappiamo come il diligente Pertz non abbia compreso questo importante documento di civile e militare amministrazione (di cui noi non è qui esposto che il sugo) nella raccolta delle leggi imperiali stampata tra' monumenti della germanica istoria.

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IV.

que

Se al primo sguardo la gerarchia militare de'Franchi appare più complicata di quella de' Longobardi ; se un avvocato e un signore vi guidano parte di quelle genti che già capitanava lo sculdascio e il duca; se vescovi e abati vi primeggiano come duci di esercito; se vi è già rotta l'alta massima fondamentale, dover cioè tutti i liberi ugualmente concorrere alla milizia e sottomettersi a uguali leggi e capi; la causa ne è riposta in ciò, che un nuovo potere o principio si è oramai frapposto fra il principe ei sudditi, talchè gli già più non comanda, questi non obbediscono che per l'intermezzo di un vassallo. La parola di beneficio mutata più tardi in quella di feudo, ignota sotto i Longobardi, compare la prima volta in Italia nelle leggi e ne'diplomi de'Carolingi. Prodotto di corrotta barbarie, avviamento a lontana civiltà, andava compresa in quel vocabolo una instituzione, le cui radici esistevano certo sotto i Longobardi, ma nascoste e inoperose; e così sarebbero rimaste chi sa per quanto tempo, se la conquista de' Franchi non avesse affrettato il germoglio e la crescenza della pianta fatale.

L'essenza originale della feudalità fu la disunione e lo spopolamento. Dove l'azione del governo è forte e rigogliosa, facili le comunicazioni, fiorente l'agricoltura, proporzionate le sorti degli abitanti, il governo da se medesimo pel naturale istinto della propria conservazione studia a pareggiare i sudditi in un eguale obbedire. V'ha un capo, v'hanno sotto di lui degli officiali; sonvi infine degli amministratori e degli amministrati, non de' padroni e de' sudditi. Ri

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