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in tanta forza di regio potere, a che pro cotesta personalità d'obblighi del vassallo al vasso, del vasso al re?

Del resto il fatto conferma le ragioni derivate a priori. Niun vestigio di beneficio militare appare in legge, carta o annale longobardico. Appena sembra che i minori uomini usassero raccomandarsi a' più potenti. Se non che questa voce non valeva allora conseguire un beneficio, come valse dipoi: ma solo da una parte indicava divozione e clientela, dall'altra protezione e grandigia (1). Se il gasindato fosse stata la cagione effettiva de'beneficii militari, se uguali fossero state le condizioni della conquista e della monarchia in Francia e Italia, come vogliono taluni senza disaminare il fatto, contemporanea sarebbe stata nell'un paese e nell'altro l'instituzione de'beneficii, e non si vedrebbe in Francia autenticata per legge la fede e il servigio a privato signore (2) ne' giorni appunto, in cui Rachis in Italia confermava gli antichi ordini militari, e tutti gli uomini liberi erano Arimanni, e l'Arimanno a niun altri obbediva che al proprio giudice (3). Venticinque anni appresso il regno de'Longobardi rovinava, e tosto comparivano in Italia i beneficii militari.

(1) Lo prova la stessa legge di Pipino, da cui è tratta la notizia (Pipin. leg. langob. c. 23).

(2) Vedi per es. il Capit. del 752 di Pipino I. §. 9 (Baluz. t. I. p. 164).

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(3) Ideo volumus ut vadat unusquisque ad judicem suum, et percipiat judicium qualiter lex fuerit........

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Unusquisque Arimannus, quando cum judice suo caballicat, ut unusquisque per semetipsum debeat portare scutum et lanceam... et si ad palatium cum judice suo venerit, similiter faciat Rachis. leg. A. 746. c. 10. 11 (ed. Vesmio).

V.

Carlomagno nel suo giungere al trono trovò stabiliti in Francia i beneficii militari. Già gran parte dei liberi esercitali vivea sottratta al diretto imperio del principe. I nuovi acquisti di grandi e lontane provincie richiedevano molte forze e sempre pronte per ogni dove. Sull' Ebro o sul Weser, sulla Drava o sul Danubio, continua era la guerra contro i Saraceni, i Danesi, i Sassoni, gli Avari ed i Pannoni. Ogni parte del vasto impero aveva i suoi nemici: ogni parte bisognava, che oltre alla difesa generale pensasse alla propria. Invano avresti tentato di riunirle tutte in un solo comando, in un centro comune d'obbedienza. Immensi spazii da varcare, difficili strade, disformi costumi di popoli soggetti sarebbero stati d'insormòntabile ostacolo ad ogni più virile esperimento. In tanta dispersione che far poteva, che fece egli Carlomagno? Studiossi dapprima di rinfiancare l'autorità sovrana coll'accrescere il novero degli esercitali indipendenti e a questo fine sottopose alla milizia i liberi di qualunque nazione, e a questo fine addoppiò le pene dell'Eribanno, e coll' instituzione de'messi ed eribannatori provvide ad accertare l'eseguimento de' proprii comandi. Poscia quel ch'era necessità dei tempi raffermò con leggi. Consolidò ed estese i beneficii e retrobeneficii militari, moltiplicolli, trasportolli in Italia, punì colla perdita del beneficio il vassallo, che mancasse d'aiuto al suo signore nelle guerre private (1), designò i casi fuor de'quali non fosse le

(1) Capit. A. 813 (ap. Bouquet, t. V. p. 688).

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cito abbandonarlo (1); alla perfine negò ricetto e scampo al vassallo misleale (2).

Sotto Carlomagno pertanto i beneficii presero ad acquistar consistenza: sotto Carlomagno le cariche e gli onori, quasicchè beneficii, passarono agli eredi; e se una carta d'immunità avea investito il vasso della giurisdizione sopra i suoi dipendenti, un privilegio di esenzione sopravvenne a conferire a costui eziandio il poter comitale; sicchè alla giurisdizione antica sui proprii, aggiunse egli quella sugli uomini liberi delle terre vicine. Così dapprima s' infeudarono le terre, poi gli ufficii: prima si smembrò il patrimonio, dipoi la potenza regale: così, terreno e giurisdizione, onori e beneficii furono riuniti insieme, e suonarono una cosa sola.

Ma se la feudalità stante la gerarchica disposizione de' suoi elementi servi a Carlomagno di valido istrumento per tenere in sesto le moltiformi parti del suo Stato, non fu già rimedio di molta durata. Nata dalla disunione, alla morte di lui cominciò a dar frutti conformi al terreno. Quelle provincie, che per vicendevole sospetto s'erano frenate l'una l'altra, si separarono bentosto; nè la separazione fu una sola, nè tale che, fattasi una volta, ciascuna parte si rimarginasse nella quiete. Vide l'Italia, vide la Francia, vide la Germania per ben 70 anni ad ogni

(1) Quod nullus seniorem suum dimittat, postquam ab eo acceperit valente solidum unum; excepto si eum vult occidere, aut cum baculo cædere, vel uxorem aut filiam maculare, seu hæreditatem ei tollere. Cap. A. 813. c. 16 (Baluz. t. I. p. 510). (2) Capit. A. 806 (Baluž. t. I. 443). — Pipin. leg. langob.

c. 47.

successione di re nuove liti, nuovi aggiustamenti, nuove divisioni porre ogni cosa a subbuglio, e non di rado svellersi una provincia da questo principe per concedersi a quello, ed alpi e grossi fiumi disgiunger talora le membra di un regno solo. Fra tanta incertezza l'amor di suddito si sperdeva, le fonti della suprema potestà si seccavano, nè veruna utile riforma si poteva non che introdurre, sperare.

Arrogevano irritamento al male gli atti volontarii di sottomessione, che sottraevano allo Stato la schiatta degli uomini liberi per concederla a poco a poco ai luoghi immuni. L'obbligo medesimo dell'eribanno era non ultima cagione del grave scandalo. Le lunghe e lontane imprese distruggevano al popolo vite ed averi. Dopo cercati mille pretesti per cansarne o differirne l'adempimento, dopo tentate le finte vendite e donazioni di beni, dopo essersi giunto ad ammazzare genitori e affini per non ne venir denunziati, un ultimo scampo si rinvenne nella servitù e nella dipendenza volontaria. Preferivasi servire alle chiese, attesa la religione de'tempi, e perchè di reggimento più certo e mansueto (1). Invano Carlomagno provvide, che niuno senza il suo volere si consecrasse a Dio; invano Lotario, frustrando le simulate vendite e concessioni, ordinò a'conti di costringere all'esercito cotesti ritrosi, e dichiarò libera la prole nata da donna libera e da uomo volontariamente schiavo: invano s'avventurò talora a richiamare in libertà chi spontaneo l'avesse altrui conceduta (2). La necessità da una

(1) Vesme, De'tributi, ms. cit. c. III. art. 2.

(2) Car. M. leg langob. c. 122. -Lothar. leg. langob, c. 22. 23. 8. 11. Vesme, loc. cit.

parte, la potenza de❜luoghi immuni dall'altra, parlavano troppo alto, perchè la voce del principe potesse farsi sentire. Carlomagno istesso, lasciando cadere tutto il peso dell'obbligazione militare sugli eredi, non mai sui legatarii (1), avea moltiplicato il numero di coloro, che alla mendicità preferivano dipendenza e servaggio.

Crebbe pertanto il vassallatico, crebbe l'autorità de❜vescovi e signori, crebbero i privilegii: e per debolezza di principe od audacia di privato, prima si usurpò, poi l'usurpato s'onestò col possesso, ed alla fine il possesso si converse in diritto. Fra le trepidazioni e i tumulti d'ogni nuova successione, il diritto di nominare il re cadde ne'grandi vassalli, nè fu lento a entrar fra loro il maladetto principio sterminatore d'Italiache per istar bene e' conviene ormeggiarsi tra due contendenti. Morto Ludovico 1, chi volle Carlo il a 875 Calvo re di Francia, chi Ludovico il Germanicó. Carlo, principe dappoco, non trionfò in Italia se non a forza di privilegi a' grandi, appunto in quel modo che avea durato e tuttavia durava oltremonti. Quindi i prelati ottennero potere e dignità di regal messo ne❜loro episcopii (2), e l'eredità de'beneficii e onori venne come autorizzata in due leggi. La prima riguardava i vassalli, che intendessero ritirarsi dal secolo o andare a viver quieti nelle proprie terre, e dava loro facoltà di rinunziare il benefizio a'figliuoli, od a cui volessero de'consanguinei: nell'altro si disponeva, che venendo a scadere per morte il beneficio o l'onore del padre,

(1) Docum. A. 812 (ap. Murat. Antiq. M. ævi, diss. LXX. p. 954).

(2) Concil. Ticin. c. 16 (R. I. S. t. II. p. II).

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