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geva ne'suoi nodi ogni città, ogni terra, ogni castello. Chè prima s'era infeudato il terreno, poi l'ufficio di rappresentare l'autorità suprema; alla per fine gli stessi dritti regali di batter moneta, erger fortezze, metter dazii, profferir sentenze, far eseguir condanne, furono tramutati in benefizii. Padroni delle regalie (tal nome acquistaronsi questi diritti), ì vassalli le moltiplicarono sopra i miseri sudditi, poi le spartirono, e ad una ad una le subinfeudarono. Questi avea dritto su'pascoli, quegli sui forni o sul fiume o sulla caccia o sulle api, e, il diremo noi? · su quanto l'uomo ha di più caro e delicato, il primo gioir di due cuori.

Questi dritti, questi obblighi si ravvolgevano poi, si confondevano, sminuzzandosi, accumulandosi con sempre nuove formole ed eccezioni e rigiramenti. Caio doveva omaggio ligio a Tito, omaggio semplice a Paolo, e fedeltà a Pietro d'un terzo feudo. Quest'altro dovea omaggio al tale per certo feudo, e da lui lo riceveva per certo altro. Rare volte la scala del vassallaggio saliva direttamente dal valvassino al principe: il più sovente si dilatava in rami laterali ed obliqui. Fiera necessità di continui pericoli e guerre private stimolava i principali signori a circondarsi di gente devota: quindi il valore e la fede provata avean loro attrattive, per cui venivano ricercati e incatenati nel sistema feudale. Perlocchè sovente sul primo omaggio addoppiavasene un secondo; poi altri ed altri, salvi i precedenti; e proponevansi clausule, salva l'obbedienza ai tali e tali, per tanti giorni solo, nei tali casi, dentro i tali confini, con tanti uomini, a tanto spendio. Estrema pena a delitto era perdere il feudo: giudici i pari (chia

mavansi così i dipendenti immediati del medesimo sovrano): il re moderatore del giudizio, non giudice assoluto: mezzo a far eseguir la legge o la sentenza nessuno, tranne la guerra bandita. Bestial rimedio in accrescimento di male! Aggiungi, che chi resisteva al primo assalto resisteva per sempre: chè ad ogni 60 di od ancor meno conveniva creare un nuovo esercito, e solamente ciò far si potea dentro alcuni mesi dell'anno. Però, veduto vano il primo assalto, tornavansene a casa i primi venuti, e così di mano in mano gli altri che trovavano nella costanza del difensore un esempio degno d'imitazione. Finalmente la spedizione per pubblico bando veniva sciolta, e insino all'anno seguente alla guerra onorata del soldato sottentrava la scorreria del masnadiero.

Verso il mille l'eredità ne'beneficii, quinci usurpata da'vassalli, quindi combattuta da'signori, era passata in uso pressochè universale. Corrado il Salico, allorchè vide chiudersi in faccia le porte di Milano, e i grandi vassalli estollersi in Italia sulla distruzione dei minori a grave pericolo dell' imperio, mutò l'uso in legge (1).-Niun vassallo venisse spogliato del bene- A. 1037 ficio senza bastevole colpa discussa e comprovata nel tribunale composto de'suoi pari (2): al re o al regio messo, secondochè il vassallo fosse maggiore o minore, s'avocasse l'appello. Dapprima ne' discendenti, poi nei laterali maschi passasse la successione al feudo:

(1) Eisque legem, quam et prioribus habebant temporibus, scripto roboravit. Hermann. Contract. A. 1037.

(2) Da questo diritto la frase cavalier di paraggio, uom di paraggio, per cavalier di gran nobiltà, uom d'alto affare.

l'armi e il cavallo del defunto si consegnassero al suo sovrano (1).

Da questo momento la natura del feudo fu mutata, e la instituzione crollava appunto allorchè, pareva giunta al colmo della sua robustezza. In fatti il feudalismo cominciò da quel tempo a perdere l'essenza sua militare per assumere il carattere di stabile proprietà: passo passo furonvic ricevute altresì le femmine; i dritti e gli obblighi, non altrimenti che se fossero poderi, si divisero e suddivisero: lo scopo militare, che aveva dato vita alla instituzione, si smarri; e infine, cambiato il servire in guerra in un tributo detto ostendizie, della feudalità altro più non rimasero che beni, dritti signorili e titoli, Frattanto un potere unico, raccogliendo a sè continuamente tutti gli elementi di vita che si staccavano dal feudalismo, s'era innalzato e giganteggiava. Allorchè la' feudalità gli apparve nuda di tutte le sue difese, ei le ritolse i diritti, le atterrò le torri; ed, abolito il nome di feudo, non lasciò a vassalli che titoli e beni, reliquie fragili di perduta potenza.

Tali furono le vicende generali della feudalità nei due estremi d'Italia, ove l'instituzione ebbe corso, di vita regolare, non, interrotto! Nella contrada tra il Po e il Garigliano la fatal pianta non pervenne a maturità: i Comuni e le tirannidi troncaronla violentemente nel suo fiorire.

(1) Canciani, legg, barbar. t. V. p. 43.

III.

Oltre la costituzione di Corrado il Salico, poche leggi, molti usi composero il codice feudale, che i giureconsulti milanesi compilarono sotto il Barbarossa, raffazzonando le consuetudini delle varie province d'Italia, ed acconciandole agli editti degli imperatori: nè una sola volta accadde che il diritto romano venisse recato in mezzo per ispiegare un'instituzione germanica. Allorchè gl'imperatori poneano piede in Italia, convocavano tutti i vassalli ne'campi di Roncaglia presso Piacenza, acciocchè facessero la veglia al real padiglione, assistessero al placito generale, dove tutte le gran liti si definivano ad ultimo appello, e-accompagnassero il principe nella spedizione intimata. In que'campi Federico 1 Barbarossa fe' rivedere le sue ragioni contro i Comuni lombardi: in quei campi raccolse gli immani eserciti per espugnarli: e quelli furono gli ultimi grandi sforzi, che la mano robusta di lui seppe ancora spremere dalla feudalità dell'Italia centrale.

Accenneremo brevemente la costituzione politica e militare de'feudi, quale essa mostravasi nell'istante in cui i Comuni italiani stavano per isperimentare vergini forze a mortal battaglia contro l'impero e il vassallaggio. Pochi punti noteremo dell'inestricabile argomento, necessarii all' intelligenza delle cose che seguiranno intralascieremo il resto, come pompa d'inutil dottrina. Distinguevansi i vassalli in maggiori e minori. Ogni vassallo maggiore, cioè immediato del re, aveva autorità di stabilir feudi. Investitura data da minor vassallo non valea, eccettochè il suo dipendente

o giuniore (1) lo avesse accompagnato nella spedizione dell' imperatore a Roma. Investivasi, consegnando un' asta, una verga, un gonfalone. La successione andava a'maschi discendenti e collaterali al settimo grado per diritto, e alle femmine per speciale avvertenza e privilegio (2). Il feudo risaliva al signore, sia che l'erede trascurasse un anno e un dì a chiederne l'investitura; sia che il vassallo indugiasse a raggiungere il suo maggiore in qualche pubblica spedizione, o mandar altri in sua vece, o cedergli almeno mezza la rendita del beneficio; sia infine che gli muovesse guerra, l'uccidesse, il ferisse, o si giacesse colla moglie di lui. Duello oppure giuramento di tre pari o di 12 consanguinei bastava a chiarir l'accusa. Gli altri falli castigava armiscara oppur multa (3). Cambio, livello, vendita o impegnamento del feudo eran vietati per legge, fatta terribile e vana dagli abusi. Contee, marche, ducati non si poteano subinfeudare; gli altri feudi sì, salvo il servizio. Coll'assenso del signore potevasi trasmettere il beneficio in altre mani; ma a uguali condizioni o più strette. Poteva padre decrepito rinunziare il feudo a favor de'figliuoli. Perdevane il signore la supremazia, commettendo capital fellonia verso il vassallo. Questi poi gli dovea servigio d'offesa e difesa, quando il vedesse impegnato

(1) Per opposizione a Giuniore chiamavasi Seniore il suo sovrano. Di qui le voci di Signore, Seigneur, señor, comuni agli Europei meridionali. La storia della lingua è tanto collegata con quella delle istituzioni, che non possiamo studiar le une senza soffermarci talora a riguardar l'altra.

(2) Lib. feudor. II. 1. 2. J. 1. (ediz. di Gottinga, 1797). (3) Legg. Henrici I et Frider. 1. Feudor. 11. 52. 55.

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