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stizia , siano spediti in farla , e che ogni mese tenghino pubblici giudizj, avvertendo di avere una speciale premura per gli affari dei Poveri, delle Vedove, dei Pupilli, e degli Orfani . Era loro parimente ordinato, che tenessero i giudizi digiuni, cioè prima del pranzo ,

forse perchè anche allora erano in credito i Vini. I Conti secondo il celebre Lodovico Muratori , Anrich. Estens. par. 1. Cap. V. entravano nel Ruolo dei Principi, e però anche essi intervenivano con i Duchi, e Vescovi all'elezione del Re d'Italia . Ciò che rendeva più rilevante la dignità del Conte era , che sebbe

non avesse in feudo la Città , ma solamente in governo, e' che fosse sottoposto al Marchese o Duca della Provincia , pure tal Governo soleva essere stabile e durava tutto il tempo della súa vita . I proventi del Conte consistevano nella terza parte delle condanne criminali , che doveano 'essere cosa di conseguenza, per essere la maggior parte delle pene pecuniarie , come si rileva dalle seguenti parole della Legge Longobardica di Carlo Magno. » Heriban» num Comes exactare non præsumat

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» nisi

ad

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nisi Missus noster prius Heribannum

partem nostram recipiat , & ei ( cioè al Conte ) suain tertia in par,, tem exinde per Jussionem nostram

donet Oltre a questo , eragli anche assegnato il godimento di qualche tenuta di Terreni. Dalla voce Cumes significante Governatore della Ciccà , si formò Comitatus , che indica tutto il Territorio soggetto alla Giurisdizione del Conte, e dalla parola Comitatus in progresso di tempo , si formò la parola Contado , che significa il distretto di una qualche Ciccà. Oltre a questi Conti Governatori , e amministratori della giustizia , vi erano i Giudici minori , senza l'assistenza dei quali , i Conti non proferivano sentenze, ed il Notaio l'attestava nel rogico della sentenza , sebbene la scrivesse per comando del Conte. Il consiglio di questi Giudici nel decider le Cause , lo prendevano anche i Duchi, o Marchesi. Questi Giudici erano scelti fra le persone più dotte nelle Leggi , e timorate di Dio. Carlo Magno

nella XXil. Legge dispone , che Judices, Advocati , Præpositi , Centena» rj , Scabini , quales meliores inveniri

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» possunt , & Deum timentes, constitu

antur ad sua ministeria exercenda E Lotario I. non meno premuroso di Carlo Magno ordinò , che i Nobili fossero assunti a questa Carica , egli così dispone , De Judicibus inquiratur, si No

biles & Sapientes , & Deuin cimen» tes, constituti sint, & jureni , ut ju

xta eorum intelligentiarn rectum Ju» dicent, & pro muneribus, vel huma, na gratia , Justiciam non pervertant „ nec differant ; Ec quod judicaverint , » Sua subscriptione confirmare non dis» simulent i Ubi aucem tales non sunt „ a Missis nostris constituantur, & idem

Sacramentum facere cogantur. Quod , si viles personæ ,

& minus idonæ ad » hoc constitutæ sunt eiiciantur OLtre a questi Giudici minori , intervenivano ai pubblici giudizj anche gli Scabini, o Scavini , che cominciarono socto il Regno dei Franchi. Essi avevano la facoltà di giudicare , e di condannare anche alla morte , come spiega la Legge 46. Longobardica di Carlo Magno Cosa poi fossero gli Scabini , dicono il Bignon , il Du-Cange , e l' Eccardo che erano Assessori dei Conti , e seconde

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questa opinione pare , che non diversificassero dai Giudici minori detti di sopra ; ma la Legge 48. di Lotario Imperatore ci assicura , che erano eletti dal Popolo, e perciò esser doveano diversi dai primi , per essere eletti dal Re , o Imperatore : Le parole della Legge son queste. Ut 'Missi nostri ; ubicumque Ma

los Scabinos invenerint , eiiciant & » cum totius Populi consensu in eorum , locum bonos eligant. Er cum electi

fuerint , jurare faciant ut scienter „ iniuste Judicare non habeant Avanti questi Scabini i Notari , in ordine ad una Legge dell'istesso Lotario, doveano scrivere i loro arci , e ciò per impedire le frodi, e le falsità. Quando poi il Duca , o Marchese scorreva la Provincia , cessa va affatto l'autorità del Conte di quella Città ove si fermava , ed egli coll' assistenza dei Giudici definiva le cause : E tuttociò basti per un'idea del Governo di quei tempi.

E tornando al nostro proposito diremo, che neppure antecedentemente all' 805. fu concessa a Firenze la libertà. Imperocchè una carta dell'anno 774. del dì 9. del mese di Luglio esistente nell'

Ar.

ne

Archivio del Capitolo Fiorentino, la quale contiene un' Istrumento di donazio

che fa Rotruda figlia del quondam Faraone, a Wilduprando del quondain Gansindo di alcuni Beni posti a Cersi10 in luogo decco Serviano , presso alla Pieve di Gerusalemme, termina con queste significanci parole , Actum in loco Cersino (1) finibus Florentiæ , regnan

te

( 1 ) Era questi un piccolo ma antichissimo Castello distante da Firenze circa quattro miglia situato in vicinanza della strada Bolognese. Dopo questi tempi appartenne a varj Signori, e precisamente nel 1050. apparteneva a Teuzone sopranominato Rustico figliuolo di Giovanni da cui fu venduto a Ridolfo figlio di Sifrido, come dimostra dottamente Giovanni Lami Mem. Eccles. Flor. pag. 299. Nell' anno 1072. Rolando di Federigo, e Arlotto di Sichelmo lo donarono a Rinieri Vescovo di Firenze Presentemente non esistono neppure le vestigia del Castello, e solamente vi si conserva la Chiesa di S. Andrea con titolo di Pieve , che è sicuramente una delle più antiche , e insieme più rispettabili della Diogesi Fiorentina . Essa conta una serie di Pievani illustri per nobiltà, e per dottrina. Nel! anno 1484. era Pievano Francesco di Casti

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