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,, et Notariorum Civitatis Florentie commisit Ser Toanni q. Mainetti Ricevuti Civi Florentino Imbreviaturas Ser Cor,, secchi Bonajuti Notarii olim scribae Venerabilis Patris D. Ioannis Episcopi Florentinio anterioar¶

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Credo per altro che il Podestà indipendentemente da qualunque MagiStrato avesse il diritto di mandare ad esecuzione utte le leggi, ed avesse il diritto di convocare i Consigli come dimosera il seguente Documento che è un Decrero della Repubblica dell'anno 1944. emanato alle Istanze dei Religiosi Domenicani, mediante il quale si concede ai medesimi certo terreno dietro la piazza di S. M. Novella acciò ivi potessero al popolo predicare la pa rola di Dio Auno 1244. Ind. III. die » XII. exeuntis Decembris. Cum ad Istantiam, et posculationem carissimi Fratris Petri, (40) professionis Ord. praed.

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(40) Questi è il celebre S. Pietro Martire da Verona Domenicano acerrimo difensore della Chiesa Cattolica contro l'Eresia dei Paerini, che tanto in quel tempo erasi dilata

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,, praed. per Utrumque Consilium Ĉivitatis Flor. Generale scilicet et spe

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ciale

ta anche nella nostra Città, quale per comando del Pontefice Innocenzio IV. dalla Lombardia venne in Firenze a predicare le verità Evangeliche; Egli ben ricevuto dal Vescovo di Firenze, che in quel tempo era un certo Ardingo, e molto più dai Frati del suo Ordine, presso dei quali stava l'Inquisizione, cominciò la sua predicazione in Duomo, sulla Piazza, e in S. Maria Novella, ed ebbe sempre un gran concorso di popolo, poichè oltre all' efficacia della lingua, aveva la grazia dei Miracoli, dei quali molti ne faceva predicando, e siccome il concorso del popolo era tanto grande, che non essendo luogo capace a riceverlo la Piazza di S. Maria Novella, egli perciò supplicò la Repubblica per ottenere l'amplicazione della Piazza sudderta, cosa che ottenne, come prova il riportato Decreto: Non ottenne per altro dalla Repubblica il dono del terreno per ampliare la detta Piazza, poichè il medesimo lo comprarono i Frati come prova un' Istrumento del dì 31. Gennaio 1244. Rog. dal Notaro Guido Bellocci, mediante il quale i Frati eleggono adunati Capitolarmente Fra Niccolao Sottopriore (quale era del Castello di Trebbio, commendabile per la sua vita esempla

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ciale: ex praecepto Domini Bernardini Rollandi Rubei, Potestatis Flor. » more solito congregatum &c. stabili,, tum est, et Iudicatum, quod Fra,, tres professionis Ordinis supradi&ti, » et Capituli Ecclesiae S. Mariae Novellae deberent habere de terris sitis, "post Plateam dictae Ecclesiae S. Mariae Novellae sitam ab illa parte di ,, &tae Platae et ubi est Domus, quae ,, dicitur Hospitale pauperum pro biz» zocaris, qui homines de paenitentia » nuncupantur, et ubi est Domus Am» brosii, et suorum convicinorum, pro

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faciendo Plateam, er dictam Plateam, » que ibi erat crescendo, causa faciendi praedicationem ad voluntatem di&ti Fratris Petri &c. et aliorum Fra Tom. II.

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plare, e per la gran devozione, che ebbe a S. Niccolao, e mori dopo 43. anni di Religione nel Maggio 1289.) loro Provveditore a comprare il necessario terreno per l'ingrandimento della suddetta Piazza. Lo zelo di S. Pietro Predicatore, e di Fra Ruggieri Calcagni Inquisitore commosse i nobili Cattolici ad adunarsi in Convento per guardia dei Frati, poichè i medesimi stavano mal sicuri per il furore degli Eretici.

,, trum Capituli dictae Ecclesiae Sancte Marie Novelle, et concesserunt.

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Ego Attavianus q. Olivieri rog. Nell' anno 1250. rivoltatosi il Popolo Fiorentino contro il Governo, chẹ allora risiedeva presso i Ghibellini per causa delle estorsioni che essi praticavano, fu depressa l'autorità del Podestà, e tolto affatto questo ufizio, fu creata la carica del Capitano del Popolo, e nuovi ordinamenti furono stabiliti per il Governo della Repubblica, come ve dremo in appresso.

L'anno seguente 1251, fu ristabili to l'Ufizio del Podestà, e credo certamente con tutte quelle facoltà, ed incombense che aveva avute per l'avan ti, trovandosi anche in progresso di tempo molte Carte, le quali ci avvisano che il Podestà aveva dell' ingerenza negli affari Politici, e specialmente nel la Convocazione dei Consigli.

E penso, che non solamente il Podestà avesse il diritto di congregare il Consiglio del Comune, ma che fosse anche di quel Consiglio il primo soggetto. In quasi tutte le carte che rammentano il Consiglio del Comune, lo

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dicano anche Consiglio del Podestà, e ciò prova abbastanza per potere credere che egli ne fosse il Capo, le memorie che così parlano son molte, e si avvicinano non poco al Secolo XV. e ciò mi fa credere, che nella creazione del potente Magistrato della Parte Guelfa non fosse tolta alcuna autorità al Podestà . Da una carta del dì 29. Aprile 1306, esistente nell' Archivio Diplomatico di Firenze şi rileva, che fu approvata una Provvisione del Magistrato dei Priori delle Arti, e del Gonfaloniere di ■Giustizia per l'edificazione del Castello della Scarperia in Mugello nel Consiglio de 100. uomini, in quello delle capitudini delle 12. Arti maggiori, in quello del Podestà nobil Milite Gino de Gabbrielli da Gubbio, e in quello del Capitano del Popolo M. Berindo di Stellato Stellati. Un' altra carta del dì 21. Giugno 1311. esistente nel medesimo Archivio ci dà notizia che fu approvata una Provvisione del Magistrato dei Priori delle Arti, colla quale si attribuisce ai medesimi la facoltà d' ordina re che dal dì 15, Agosto alle Calende d'Ottobre non possino esser catturati i H 2

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