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che nel corso di cinque anni avesse avuti altri Ufizi nella città, contado, e Distretto di Firenze, e chi non fosse sta to almeno una volta Podestà in altro luogo, o avesse esercitato qualche altro Ufizio considerabile, nel quale avesse dovuto render ragione, e doveva di questo esibirne i sindacati: Nè potevano eleggere chi fosse stato originario del Pae se del passato Podestà, o degli altri primari Ufiziali, nè chi fosse stato di un luogo meno lontano a Firenze di miglia cinquanta.

Era loro parimente proibito di eleggere chi nel tempo dell' Elezione fosse stato in Ufizio in qualche paese limitro fo al Comune di Firenze; come pure chi avesse avuto aderenze di parentela nella detta Città fino in quarto grado secondo il Gius Canonico, e chi avesse avuti parenti in qualche Ufizia del Comune.

Nè potevano eleggere chi fosse sta to di un Paese ove fossero esclusi agli Ufizi del Foro i Cittadini Fiorentini, nè di alcun altro luogo dal quale fosse ro state concesse Rappresaglie contro il Comune o contro qualche privato Cit

tadino; e non poteva essere eletto a tal carica, chi fosse stato in Firenze Giudice della Grascia, delle Appellazioni, della Mercanzia, dell' Arte della Lana, Collaterale, o Assessore di qualche Ufiziale della Città di Firenze. E simil

mente a' predetti Elettori per legge dell' anno 1392. fu ordinato che non potessero eleggere il Podestà per più lungo tempo di sei mesi, essendo stata in tale Anno, come abbiamo dimostrato, ridotta a tanto tempo la Pretura .

Fatta che avevano i suddetti Elettori l'Elezione, dovevano notificarla all' eletto per mezzo di lettere sigillate col Sigillo del Comune di Firenze, la quale dentro il termine di otto giorni doveva essere dall' Eletto accettata, o rifiutata, e se era accettata, erano obbligati darne avviso al Supremo Magistrato della Repubblica; ed erano tenuti ricevere dall' Eletto nell'atto dell' accettazione la promessa con giuramento che sarebbe venuto in Firenze dieci gior ni avanti il principio della sua Pretura, unitamente ai suoi Ministri, e che avrebbe eseguito tutto quello veniva ordinato dalle leggi della Repubblica, co

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me pure che non averebbe chiesto, nè accettato contro il Comune al tempo del suo Sindacato alcuna rappresaglia, • contro particolari persone della Cit tà, o Contado, e dovea promettere di ottenere da quel Comune, a Principe nel dominio del quale habitava la promessa che non averebbe concessa alcuna Rappresaglia contro i Fiorentini, la qual promessa al suo arrivo in Firenze doveva esibire in autentica forma alla Camera del Comune, e dovea essere registrata dal Notaro di detta Camera in un Libro a questo effetto deputato, al qual Registro era prestata tutta la fede, come a qualunque altra pubblico Istrumento.

Ebbero ben ragione i Fiorentini di ingiungere al Podestà quest' obbligo, imperocchè avevano provati i tristi ef fetti delle Rappresaglie nell'anno 1261. concesse contro il loro Comune da M. Scutta da Porta Podestà di Modena ad Ist. di M. Iacopino Rangoni Modanese stato Podestà di Firenze l'anno antecedente 1260. La memoria che abbiamo di questa Rappresaglia si conserva nell' Archivio delle Riformagioni nel lib. 29.

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de' Capitoli a 153. ed è del seguente tenore : An. 1261. Indict. IV. die III. Novembr. Requisitio facta Comuni Florentiæ per infrascriptum olim Potestatem Florentiæ, videlicet. 99

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D. Iacobinus Rangonus Civis Mu"tinensis ol. Potestas Florentiæ. D. Scur " ta de Porta Civis Parmensis Potestas Mutine.

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» D. Monaldus q. D. Rainerii Stefa " potestas Mutine.

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An. 1261. Indi&t. IV. die III. No,,vemb. Represalie concesse contra Co,,mune Florentie ad istantiam supra» scripti D. Iacobini per superscriptum D. Scurtam Potestatem Mutine Era vietato dalle Leggi agli Elettori del Potestà di potere per qualunque cagione entrare nel Palazzo, o Curia di esso Podestà per tutto il tempo che sta va in Ufizio, e solamente venivagli permesso nel caso di qualche causa civile o criminale, che interessasse le loro persone, o quelle della loro Madre, o della loro Moglie, o di altro Congiun to fino in quarto grado, previa per al tro anche in simil caso la licenza del Gonfaloniere di Giustizia, e dei Priori T. 11. I del

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delle Arti, e se havessero trasgredito a questa legge incorrevano nella pena di lire cinquecento, a forma della Prov-visione dell'anno 1372.21

Il tempo di un mese accordato dagli Statuti agli Elettori di fare la detta Elezione poteva esser prorogato dal Gonfaloniere di Giustizia, e Priori delle Arti giorni venticinque, e fuori di questa Proroga niuna altra cosa porevano variare dal disposto delle leggi, nè anche i suddetti Gonfaloniere di Giustizia, e Priori delle Arti, altrimenti sarebbero incorsi nelle seguenti pene cioè: Il Gonfaloniere di Giustizia, e Priori, e loro Collegi in lire mille per ciascheduno f. p.

-Gli Elettori, e il loro Notaro in li re cinquecento per ciascheduno, le quali pene erano applicate alla Camera del Comune, e si esigevano dai Regolatori delle Spese pubbliche, ed avevano di Emolumento per l'esazione delle medesi me due soldi per lira, anche nel caso che fossero stati assoluti; e oltre alla suddetta pena ciaschedun trasgressore doveva esser registrato in un libro detto dello Specchio.

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