Immagini della pagina
PDF
ePub

.

teva bastante ad alterare l'ordine della Giustizia, se i Magistrati Civici avessero avuto autorità negli affari Reali, e Personali dei Cittadini, imperocchè l' amicizie, le parentele, e molte volte anche la profusione dell' oro dei potenti, sarebbero state cause troppo impul sive per far sostituire alla giustizia la parzialità; Era perciò necessario un Ma gistrato Forestiero, che non avendo veruna relazione, senza dependenza potesse punire anche colla pena massima, quelli che superbi delle loro ricchezze oltraggiavano i loro Concittadini, e tentavano rovesciare i sistemi, e le leggi.

§. III.

e che

Prometteva di non chiedere, nè ricevere dai Consigli della Repubblica per se, o per altri autorità maggiore di quel la venivagli concessa dalle leggi, non avrebbe trasgredito, nè averebbe permesso che da altri fosse stato tra sgredito alle leggi, e statuti del Comu ne, o del Popolo, ma che osserverebbe. e farebbe osservare scrupolosamente il disposto dei medesimi, a forma della aj Legge de' 28. Gennaio 1292.

§. III.

[ocr errors]

Prometteva di rinvenire, e recuperare tutti i diritti, Giurisdizioni, e Beni del Comune, che avesse perduti, e quelli recuperati conservare, e proteg gerne il possesso a favore della Repubblica contro qualunque persona, o Comune, o Università.

[blocks in formation]

Prometteva di dimorare personalmente del continovo in Firenze, e di esercitare da per se la Pretura, e non per mezzo di Vicario, o altro sostituto, se non nel caso, che si fosse allontanato dalla Città, nelle occasioni permesse dalle leggi, e allora durante la sua assenza poteva sostituire a fare le sue veci un Vicario, che veniva rivestito di tutta la sua autorità.

[ocr errors]

$. V.

Prometteva di non ricevere da chicshesia durante il suo Uffizio alcun donativo, nè creare alcun' Imprestito o

[ocr errors]

stipulare altro Contratto di locazione, di vendita e simili, e prometteva di esSere contento di quella provvisione che gli era determinata dalla Repubblica : questa promessa la faceva non solamente per rapporto alla sua Persona, ma prometteva, che ciò sarebbe stato osservato anche da tutti i Ministri della sua Curia: rigorose, ma utili, e giuste erano le leggi della Repubblica su questo punto, poichè punivano il Potestà colla pena del doppio, e il Cittadino, che avesse con esso, come sopra, contratto, colla perdita' d' ogni suo credito, e in lire cinque cento applicabili alla Camera del Comune. L'utilità di questo rigore es ser doveva considerabile per i privati Cittadini, imperocchè questa legge al1ontanava il Pretore dal pericolo maggiore di tradire la Giustizia, poichè egli non ricevendo donativi, nè creando debiti con alcuno, non veniva a contrarre con chicchesia la menoma obbligazione, e non aveva in conseguenza nell' Amministrazione della Giustizia impegnato il suo Cuore a favorire più uno che un' altro Cittadino e necessariamente la sola ragione esser doveva la guida nelle sue risoluzioni.

[ocr errors]

§. VI.

Prometteva di esercitare il suo Uffizio, e tenere aperto il Palazzo di sua Residenza nei giorni Iuridici alle ore debite, e consuete, per rendere ragione a ciascheduno, che avesse avuto affari al suo Tribunale, cioè la mattina da buona ora fino all' ora di Terza, ed il giorno dall' ora di Vespro fino alle ore ventidue, ed aveva l'obbligo di far sonare prima delle ore Iuridiche una Campana detta volgarmente la Montanina (43) la quale esisteva nella Torre del suo Palazzo; e se avesse mancato tanto esso, che i suoi Ministri erano soggetti alla pena stabilita dalle leggi di lire dugento per ciascheduna volta.

[ocr errors][merged small]

Prometteva di stare al termine del suo Ufizio a sindacato con tutti i suoi Mi

ni

(43) Questa Campana di presente è quella della Torre di Palazzo Vecchio, che si seguita a suonare anche attualmente mezza ora prima dell'apertura dei Tribunali della Città.

nistri per dodici giorni continovi, e che averebbe pagate tutte quelle pene, nelle quali fosse stato dichiarato da quei, che lo sindacavano incorso tanto esso, che alcuno dei suoi Ufiziali.

CAPITOL O VI.

Di alcuni altri obblighi del Potestà .

Non

[ocr errors]

On limitò la Repubblica Fiorenti na i doveri del Podestà solamente quelli nell' antecedente Capitolo da noi enumerati, dei quali, come abbia-ino veduto, doveva prometterne l'osservanza con solenne Giuramento ma moltissime altre obbligazioni gli furono ingiunte dall'adempimento delle quali non poteva per qualunque causa liberarsi, ed erano le seguenti, divise in tanti paragrafi come sopra.

§. I.

Era obbligato il Potestà di condurre, e tenere nella sua Curia a tutte sue spese in Uffizio quattro Giudici, che fossero pratici nelle leggi, tra i quali al

meno

« IndietroContinua »