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meno due si rendeva necessario, che fossero laureati nella Giurisprudenza Civile, della qual dignità dovevano al loro arrivo in Firenze esibire alla Camera del Comune autentica fede, e uno di essi ordinava la legge, che fossero compiti almeno sei anni, che fosse Dottore e l'altro tre. Doveva condurre parimente tre compagni militi vestiti uniformemente, e quattordici Notari pratici, ed esperti: Otto Donzelli vestiti anch'essi uniformemente, e sessanta Famigli, quattordici Cavalli, dieci dei quali armige ri per potere esercitare più comodamente la Pretura. I quali Giudici, Compagni Militi, Notari, Donzelli, e Famigli non potevano per qualunque causa assentarsi dalla Città nel tempo del loro Sindacato, e dovevano essere di buona condizione, Guelfi, e Cattolici.

Il numero di alcuni di questi Ministri fu autorizzato il Pretore a diminuirlo nell'anno 1463., nel qual tempo fu ridotto dalla Repubblica il numero de suoi Militi ad uno, quello de' Notari a tre, e quello dei Cavalli a sei, come apparisce dalla provvisione di quell'anno, che è la seguente:

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" In primis, quilibet Potestas Civitatis Floren. per omni tempore futuro initiando tamen prut primum Decretum teneatur & debeat ducere, & tenere secum continue in dicto Uffitio " unum Militem Socium, tres Notarios "praticos & expertos Oto Domicellos » eodem panno indutos octo famulos Ar,,migeros subficientes & sex equos subfi»cientes & ydoneos pro dicto Offitio exer "cendo. Pro quibus omnibus habeat & habere debeat a Comuni Florentie pro suo Offitio & eius remuneratione ac suis Offi39 tialibus & Familia, & Equis & expensis ,, quas eisdem facere tenetur, & omnibus aliis oneribus sibi incumbentibus per dicto Offitio nomine Salarii libras sep,, tingentes viginti ff. pro quolibet Men,, se ad rationem Mensis qd. Salarium "solvi sibi possit, & debeat de duobus Mensibus in duos Menses videlicet quolibet bimestri libras mille quadringen,,tas quadraginta ff.. de pecu

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niis & assignamentis pro tempore or,,dinatis & de quibus prout ad presens " solutum ipsi Potestati vel in futurum "ordinandis. Cum hoc tamen exprexe », declarato & proviso qua ipse potestas

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teneatur & debeat solvere & seu eidem retineri de dicto salario possit & debeat omnes & singulas pecunia„ rum quantitates que & prout cuilibet » potestati Civitatis predicte retineri pos, sint & debeant & ad presens obser" vatur. Et teneatur & debeat dictus "potestas qualibet hora banchi venire. » & sedere ad bancum solitum, nec in,, de discedere donec expediantur agitan 29 da coram eo pro tali hora preriurii, & aliis ordinamentis contenti. "

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Era espressamente proibito dalle Legal Podestà di condurre in Uffizio nella sua Curia qualche suo figlio, o altro suo Parente in qualunque grado si fosse, come pure non poteva condurli, nè farli stare in Firenze, e nel Contado, anche senza il carattere di Offiziali, la qual proibizione si estendeva inclusive alla propria Moglie.

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Vietavano le leggi che il Podestà potesse prendere per suoi Ministri sogget

ti Fiorentini, ma era obbligato di condurli tutti Forestieri, e parimente dei Cavalli, che doveva tenere per ragione del suo Uffizio, non poteva prenderne alcuno, che fosse stato di proprietà di qualche Cittadino, o di altro suddito di Contado, e se non avesse osservato questo Comandamento incorreva nella pena della perdita del Cavallo, e di li

re cento.

§. IV.

Fra gli obblighi del Podestà eravi quello di sodisfare alle pene nelle quali fosse incorso alcun Ministro della sua Curia per l'inosservanza delli Ordinamenti della Giustizia, e di qualunque altra Costituzione fatta contro i Ghibel lini, le quali erano inviolabili, nè potevano abrogarsi, e nè anche modificarsi dal Supremo Magistrato dei Priori delle Arti, e Gonfaloniere di Giustizia e loro Collegj; ed era espressamente dalle leggi proibito di convocare per ta le effetto alcun Consiglio, e convocati che fossero stati per qualche altra causa non poteva da alcuno próporsi l'Abrogazione, o modificazione delle dette Costituzioni Fu

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Fu considerato questo punto dai Fiorentini come importantissimo per la bontà del loro Governo: Essi pare, che riguardassero i promotori della mutazione, o moderazione dei detti statuti, come soggetti, che arbitrariamente avessero voluto rovesciare i politici Sistemi, e le loro Costituzioni, poichè decretarono contro di loro severissime pene che non posson riguardarsi senza orrore da un sapiente Filosofo. Fu questa una parte di legislazione, che gli sottopone alle giuste Censure dei Filosofi. Essi dimostrano, che non erano instrutti nelle regole di ragione, e di giustizia, e che affatto ignoravano la grande scienza del Governare. Essi pare, che non sapesse ro, che nelle Repubbliche allorchè è adunato quel Consiglio presso del quale risiede la Potestà legislativa, ciaschedun Consigliere, hà tutta facoltà di proporre l'annullazione delle leggi, che regolano, e la promulgazione di altre il divieto a ciascheduno di poter fare simili proposizioni, altro non è che un voler rendere suddita la Podestà, alla istessa Podestà: Tutte le Nazioni che hanno avuto un Governo montato con Tom. II. Cul

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