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motuproprio, in tal caso la firma del monarca e de' suoi ministri vi si richiedea.

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ART. 616 Nel parlamento del 1766 si accalto parola dal sovrano che nello stesso parere concorse, acciocchè la uffizialità de' reggimenti di fanteria soprannominati Siracusa e Girgenti fosse nobile siciliana, dacchè a costo di tal nazione ritenevansi; e del pari i comandanti de' legni a tutte spese di questa isola costrutti, fussero isolani..

ART. 617 In tale stretta il tre agosto dello auno medesimo menò rumore una prammatica contra i congiungimenti clandestini, con dinunziare severe pene ai trasgressori giusta loro condizione rispettiva, cinque anni di galera a' plebei, la relegazione in una isoli ai nebili, oltre la perdita di tutte le legittime successioni (1). Non dee recar stupcre veruno la differenza di siffitti castighi, dappoichè riputandosi allora la nobiltà il sostegno del trono ed un mezzo necessario fra la plebe ed il monarca, era di uopo marcarsi simili gradazioni. Ma tale punizione dovea portarsi ad istanza de' padri de' pretesi coniugi, quandochè oggi dietro alla promulgazione del nuovo codice agisce il fiscale ministero senza anche querela dei parenti congiunti. Nel 1770 il di otto settembre l'età venne determinata, in cui i figli accoppiarsi potevano senza licenza del padre, ma con certi riguardi ed alcune considerazioni, cioè i maschi ad anni trenta giungendo e le femmine a venticinque; benchè nella novella le

(1) REGISTRO del protonotaio, anno 1766 e 1757.

gislatura l'età de' primi si restrignesse ad anni 25, quella delle seconde a 21.

ART. 618 Verso il 1784 il vicerè marches e Domenico Caracciolo uomo distinto per virtù per natali e per dovizie, profondo politico e savio governante, il terzo anno del suo viceregnato al re propose e al ministro marchese Tanucci un piano di riformagione del feudale sistema (1) e di altri bracci di civile e giudiziario negozio, se non che le basi del suo progetto furono sopra quelle di Giuseppe secondo e di Leopoldo allora gran duca di Toscana coniate, e di tipo servirono al nuovo organizzamento francese che il globo terrestre fu ampiamente inondando. Tennersi più che meglio in non cale la tortura (2) e il tribunale del santo ufficio; non servendo tali cose se non ad esercitare la barbarie di alcuni mostri inunani sotto la egide della rettezza. Erasi chiaramente conosciuto che i

(1) Diverse prammatiche sanzioni furono emanate per rifornare il procedimento delle cause feudali (NICAST. Pragm. 4o. 5, pag. 29 e segg.). Il 14 novembre 1788 il lodato Ferdinando III vedendo le gravezze angariche e perangariche alle quali erano sottoposti quei sudditi che ne' feudi abitavano, volle che i baroni si astenessero da quei dritti proibitivi, finquanto non giustificassero che nel titolo origuario loro erano stati conceduti; che la prescrizione non giova-se a giustificare le loro usurpazioni; ed in caso vi fosse patto convenuto nella primitiva concessione, allora tali dritti potes-ero redimersi dalle comunità. LIBERAT. Introd part. 4, pag. 60.

(2) A rigorosamente dirla non avvi positivo mandato che proibisse la tortura; però si mise a poco a poco in disuso, merce il disgusto in che era pervenuta.

tormenti strappavano delle fa'se confessioni, ma non chiarivano in talun conto il vero, non resistendovi i deboli. Cicerone in Silla dice che in quell' agonia non ha raccetto la verità; ed Ulpiano scrive che la tortura è fallace e pericolosa. Si libera il nerboruto colpevole che può sopportare, e si danna l'innocente che meutisce per duolo. Gl' Inglesi contuttochè temessero la morte forse meno delle altre nazioni, tremano al maggior segno alle pene afflittive del corpo (1). Il saggio monarca suindicato strettamente vietò nel 1819 ogni sorta di strazio per qual che fosse reato, ordiuando in vece palesi discussioni e rigorosi esami a disnebbiare la verità nascosa. Ma niente valgono le buone e savie leggi dalla mente luminosa di un principe apprestate, se i suoi amministrati non vi si arrendono, e non pieghino la loro barbaric verso l'umanità (2).

ART. 619 Inoltre guari dopo quella forma di governo che da sette secoli circa era basamento del dritto pubblico siciliano, il nove febbraio 1813 modificossi. Il vecchio consesso nazionale rimpastandosi in duc camere videsi abbatuffolato, l' una dei comuni dall' antico braccio demaniale formandosi, l'altra de' pari da' due braccia baronale ed ecclesiastico incastrata. Parecchie innovazioni vi ebbe giusta le vicissitudini dei tempi; la feudalità e le

(1) LITTEL. Letter 38, tom. 1, pag. 286.

(2) Re Ferdinando 111 Borbone con suo real decreto dato a Palermo il 1 aprile 1800 istituì l'ordine cavalleresco di s. Ferdinando e del merito.

mastre serrate annullaronsi. In tal guisa il libro rosso che da lunga ora i nomi conteneva di tutte le famiglie nobili catanesi fu chiuso e suggellato, a servire un giorno da irrefragabile documento a' nostri futuri pubblicisti.

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ART. 620 Negli anni vegnenti re Ferdinando avendo d' interesse il perfezionare i diversi rami di viver comune, la legge sul civile decretò (1) e sulla navigazione; si spersero le antiquate sostituzioni (2), regolamenti proponendosi a costituirsi i maiorascati (3); proibissi il computo indizionale; e i registri di qualunque pertinenza per lo fine dell' anno 1818 serraronsi (4). Indi la legge della leva militare divulgossi (5), le vendite degli uffici pubblici si disfecero (6), gli alloggi militari regolaronsi (7), le organizzazioni del bollo del registro e delle ipoteche ebbero capo (8).

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ART. 621 Avvegnadiochè godendo il governo della stabilità la più grande e desiderabile, e le passioni pubbliche essendo in calma, al dir di Geremia Bentham l'epoca si rende capace alle inge

(1) PUNO ORGANICO di amministrazione civile del 1818. (2) SUPPLIM. al giorn. num. 10, ann. 1818, pag. 135. (3) GIORN. loc. cit. pag. 137.

(4) GIORN. num. 21, ann. 1818, pag. 256 e segg. (5) GIORN. num. 22, pag. 271.

La descrizion de' soldati dovea eseguirsi in questa parte

dei

reali domini alla ragione di uno per ogni mille uomini, e fu pubblicata il 6 marzo 1818.

(6) GIORN. num. 29, pag. 82.
(7) GIOR. num. 33, pag. 134.
(8) GIORN. num. 38, pag. 213.

gnose e rilevanti emende (1), dall' augusto Ferdinando primo si passò a compartire il più maestoso di tutti i benefici, che segnerà maisempre un giorno luminoso nel suo nestoreo regnare, e sarà indelebile a' presenti ed ai posteri. Cotalchè cancellato quello ammasso di leggi diverse l' una all'altra contrarie, che difficile questa scienza rendevano, che la giurisprudenza involucravano e che discolpa ad ora ad ora ministravano a' sofismi forensi, questo saggio legislatore un codice completò per lo regno delle due Sicilie (2): venendovi rispettato su salde radici il sacro dritto di proprietà, ove il calcolo della probabilità morale è guidato dalla ragione e dal giusto, ove il poter giudiziario è rimasto da ogni altro indipendente, ed ove i giudicanti di libero arbitrio sono spogliati.

ART. 622 Parimente la maestà del re dedita mai sempre a migliorare l'agricoltura ed il commercio, con sua legge del 21 giugno 1819 il deposito generale delle granaglie nei regi caricatori slacciò; e libera la estrazione ne rendette e la immissione (3). Così ordinaronsi i registri dello stato civile di tutti i cittadini (4); il monte delle vedove organizzossi, e si fissò il trattamento di ri

(1) IEREMIE BENTHAM Traités de legislation civile et pénale discours preliminaire pag. 16.

(2) Di tutti i codici danese del 1683, svedese del 1734, di quello di Federico del 1751, del sardo del 1770, questo è il più perfetto; benchè come ognun conosce fosse su quello di Francia aggiustato. BENTHAM loc. cit. pag. 354. (3) GIORN. num. 34, pag. 189 e 191.

(4) GIORN. num. 44, ann. 1819, pag. 328.

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