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menti risultanti dal dibattimento. In mancanza di documenti potrà bastare la dichiarazione del testimone quando non sia da gravi argomenti contraddetta o smentita potrà bastare nell'assoluta mancanza di altre prove, l'apprezzamento del giudice.

La capacità è la regola e le incapacità sono eccezioni che non possono venire ammesse se non in vista di una positiva giustificazione la quale sta tutta a carico di chi la deduca. (1)

Cosicchè se manchino in atti documenti dell' età del testimone, se questi si asserisca maggiore di anni quattordici spetta a chi asserisce il contrario darne la prova, e in difetto di questa prova il giudice lo dee sentire con giuramento (2).

Che se prove certe non vi siano nè per ritenerlo maggiore dei quattordici anni nè per ritenerlo minore, potrà il giudice trovare nella sua coscienza una verosimile soluzione. E se per l'apparente sviluppo fisico intellettuale del testimonio e per altre esteriori circostanze abbia stimato di ritenerlo maggiore dei quattordici anni o se invece ritenga che quell' età non sia raggiunta, certo il suo apprezzamento è insindacabile.

Egualmente, se alla dichiarazione che fa il testimone circa la sua età si acquetino difesa e accusa, il giudice che tien vera quella dichiarazione e vi si uniforma, opera rettamente e il suo operato è insindacabile.

(1) L. 2. Dig. 22, 3.

(2) Cassazione Palermo, 7 Luglio 1873. Annali, VII, 291.

La Corte Suprema pronunciò identico avviso (1). Ma se il giudice è in dubbio sull'età del testimone? Il Saluto giudicò che nel dubbio s'abbia a far prestare il giuramento: ravvisando in esso una maggior cautela da cui può uscire rafforzata la deposizione testimoniale (2).

Noi pure siamo d'avviso che nel dubbio si debba far prestare il giuramento; non però perchè n'esca rafforzata la deposizione testimoniale ma per ragioni desunte dalla lettera degli articoli di legge.

Il giuramento imprime col suo misterioso suggello un simbolo di verità alle deposizioni di testimoni che hanno, con l'età di quattordici anni, acquistato il rispetto del vero e la venerazione pel giuramento; ma quando sia applicato alla deposizione di un minore d'anni quattordici ne apparisce come un rito vano, una solennità frustrata che aggiunge al deposto testimoniale minore credibilità di quella che ne tolga la mancanza di giuramento in una deposizione fatta da chi ha raggiunto l'età della discrezione ed ha acquistato con essa il senso della verità.

Ma la lettera della legge ci persuade che il giudice debba far prestare il giuramento.

Gli è che per l'articolo 290 la nullità derivante dall'aver fatto prestare il giuramento al minore di anni quattordici è sanata se le parti non l'abbiano opposta

(1) 6 Luglio 1892. Sbraccia. Cass. Unica, III, 1097. Sinossi II, 68, art. 285.

(2) Commenti III, pag. 197.

prima dell'esame. Invece la nullità derivante dall'avere omesso di far prestare giuramento al maggiore di anni quattordici è insanabile: l'articolo 297 proclama tale nullità, nè l'articolo 290 nè alcun altro articolo di legge la dichiarano sanata dal silenzio delle parti (1).

Sono frattanto più profonde nel concetto della legge le nullità che nascono dall'avere ammesso a prestar giuramento persone che per legge non possono essere testimoni giurati, che non quelle che nascono dal non aver fatto giurare persone cui per l'articolo 297 dovea farsi prestare il giuramento.

Seguendo tale concettó il giudice interpreta rettamente la legge, se, nel dubbio, fa prestar giuramento: quando nessuna eccezione siasi sollevata avanti l'esame, egli si troverà in tal caso ad aver osservata la legge, qualora il minore avesse effettivamente raggiunto i quattordici anni, e se non li abbia raggiunti avrà commesso una irregolarità resa inoppugnabile dal silenzio delle parti.

La Corte di Cassazione di Torino si professò ripetutamente contraria a questo avviso (2).

(1) Giurisprudenza costante. Cassazione, 9 Marzo 1891, Rapisardi, Cass. Unica, II, 181. Sinossi, II, 48 art. 290. Cassazione, 30 giu gno 1891, Badini, Giur. pen. 509. Corte Sup., p. 463. Sinossi, II, 55, art. 290. Cassazione, 3 ottobre 1892. Boccanegra, Legge II, 705. Cass. Unica, IV, 47, 1 Luglio 1892, Morrica, Giur. it., 292. Mon. Trib., 892. Sinossi, II, 67, art. 290.

(2) Cassazione Torino, 29 maggio 1884, Cervasco, Mon. Trib., 1884, p. 709; 15 gennaio 1835, Buffagni, Mon. Trib., 1885, p. 205. Giur. pen., p. 69. Sinossi, II, 22, art. 285.

È invece principio ricevuto in giurisprudenza che accertata l'età maggiore dei quattordici anni il teste debba essere sentito con giuramento ancorché non siasi potuto precisare il giorno di sua nascita (1).

E quanto all' ammonizione di cui l'articolo 172 del codice di procedura penale prescritta, a sensi dell'articolo 299 capoverso, pei testimoni che devono essere sentiti senza giuramento, è dubbio se debba esser fatta ai minori d'anni quattordici; ma ora la dottrina e la giurisprudenza risolvono la questione affermativamente.

La Cassazione di Roma (2) giudicò che il presidente (o il pretore) che ammonisce il minore degli anni quattordici applica esattamente la legge.

Infatti (così la sentenza) il minore vien tenuto dalla legge come testimonio, sebbene non assolutamente capace, e d'altra parte la disposizione dell'articolo 299 è generica e comprensiva di tutti i casi: perciò l'ammonizione deve farsi anche ai minorenni che depongono per semplice schiarimento.

Ma ammessa l'ipotesi (continua la sentenza) che l'avvertimento sia irritualmente impartito, non ne segue nullità di dichiarazione e di giudizio, perchè la giurisprudenza ha fermato la massima che non meni a nullità l'ammonizione mancata od incompleta, ed egual cosa deve ritenersi se ultronea ed indebita. (3)

(1) Cassazione, 22 febbraio 1890, Cass. Unica I, 236.

(2) 10 aprile 1889, Coletta, Legge, 666. Sinossi, II, 24, art. 299. Vedi pure SALUTO, Commenti, III, 197.

(3) Cassazione Roma, 25 novembre 1889, Carenzo, Cass. Unica, I, 193. Sinossi, II, 35, art. 299.

Come ognun vede il secondo di que' motivi risolve la questione con criterio pratico, o, per esser più esatti, la sopprime: il primo la risolve con criteri scientifici desunti dall' interpretazione della legge.

Il minore d'anni quattordici, dice la sentenza, è un testimone, perciò le norme che riguardano i testimoni riguardano lui.

Senonchè questo dell'essere il minore d'anni quattordici un testimone o non invece un incapace a far testimonianza, semplice narratore al cospetto dell'autorità giudiziaria, è questione che affatica da gran tempo cattedra e foro intenti a scoprire se le pene minacciate dai codici ai testimoni falsi o reticenti siano scritte anche per lui; se cioè possa essere reo di falsa testimonianza chi non è un testimonio vero e proprio e intieramente capace.

Noi avemmo occasione di propugnare la negativa (1). Ma non ci dorremo se una prevalente giurisprudenza accenni a presentare il minore di anni quattordici come un vero e proprio testimone: imperocchè ogni vestigio d'incapacità preconcetta che viene a sparire nell'esame delle prove giudiziarie, è un trionfo della verità.

(1) Il Codice penale italiano annotato, pag. 328. Vedi CHAUVEAU HELIE, Théorie etc. IV, n. 1777-1778. BLANCHE. Études sur le code pen., V. 355. Contra: MAJNO. Commento al C. p. it. I, n. 1062. Cassazione, 15 ottobre 1891. Pizzamiglio, Cass. Unica, III, 85.

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