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CAPITOLO III.

Dei Notaj del Podestà.

Ntichissimo nella Repubblica Fiorentina fu certamente l'Uffizio dei Notaj del Podestà, e non son lontano dal credere che col Podestà medesimo havesse il suo principio.

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La prima memoria, che mi dia sicura notizia di questo Uffizio è dell'anno 1224. la quale me la somministra una carta contenente un Istrumento di Convenzioni fra i due Comuni di Firenze, e di Volterra, e da me riportata nel Cap. III. del Tomo primo di questa Opera, nella quale iu ultimo leggo queste parole Bencivenni Judex & Notarius,& nominatim pro Comuni Florentiæ Notar. pr. Potestatis. Queste parole sono tanto chiare, ed espressive, che non hanno bisogno di alcuna spiegazione per farci credere, che in quell' Anno esisteva questo Uffizio. La seconda memoria che ne ho trovata è dell'anno 1226., la quale è un Istrumento di vendita esistente nell' Archivio Diplomatico di Firenze rogato da Severiscio Giudice, e No

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e Notaro di Torello da Strada Potestà. Queste memorie per quanto ci assicurino che in quei remoti tempi esisteva questo Ufizio, non ci danno per altro alcuna notizia del numero dei primi Notari, che l'esercitarono; esse ne rammentano uno solamente, ma non è credibile che un solo Notaro fosse chiamato all' esercizio di un Uffizio, nel quale senza dubbio gli affari erano moltissimi, e che richiedevano l'occupazione di più soggetti. In una Carta dell'anno 1244. che contiene una provvisione della Repubblica da me pubblicata nel Cap. III. del Tom. I. pag. 148. leggo essere intervenuti a quell' Atto pubblico Domini Ugo de Cassio, & Nicolaus, & Joannes de Orico Jud. Bonaventura Notarii dicle Potestatis. Se in quell'anno 1244. si trovano nominati quattro Notari del Podestà, perchè non potrà credersi che questo stesso numero, e forza maggiore giacchè quell'atto non era tale da richiedere l'intervento di tutti quei Ministri esistesse molto tempo avanti, e anche al principio della Podesteria? Non vedo ragione plausibile, che possa farci credere in contrario, anzi si può con tut

ta franchezza asserire, che antecedentemente a quest' Atto esistesse il soprascritto numero di Notaj, poichè in esso si srovano nominati come ministri che già esistevano.

L'Uffizio di questi Notaj credo certamente che fosse oltre quello di ricevere gli Atti presentati nelle varie cause al Tribunale, di scrivere, e pubblicare le Sentenze, che proferiva il Podestà; mi fa così pensare una Sentenza del dì 10. Marzo 1302. registrata in un Codice detto libro del Chiodo a 25, esistente nell' Archivio delle Riformagioni di Firenze, la quale è del seguente te

nore:

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Nos Cante de Gabbriellis de Eugubbio Potestas Civitatis Flor. Infrascriptam condepnationis summam damus, et proferimus in hunc modum.

Dom. Andream de Gherardinis .
Dom. Lapum Salterelli Judicem.
Dom. Palmerium de Altovitis.
Dom. Donatum Alberti de Sextu,
Porte Domus.

Lapum Dominici de Sextu, Ultrarni.
Lapum Blondum de Sextu, S. Petri
Majoris.

Ghe

Gherardinum Deodati, Populi S. Mar

tini Episcopi.

Cursum Domini Alberti Ristori.
Iunctam de Biffolis.
Lippum Becchi.

Dantem Allighieri. (12)
Orlanduccium

Orlandi.

Ser Simonem Guidotti de Sextu, Ul-.
trarni.

Ser Guccium Medicum de Sextu,
Porte Domus.

Guidonem Brunum de Falconerius
de Sextu S. Petri.

contra quos processimus; & per Inquisitionem ex nostro Offitio, & Curiæ nostræ factam super eo, & ex eo quod ad aures nostras, & ipsius Curie nostre per

ve

(12) Questo è quel Dante Allighieri celebre Poeta. Penso che la vera Causa della Condanna di questo grand' Uomo fosse qualche affare di Stato, ed in fatti in un Libro di Provvisioni delle Riformagioni ove si tratta del Consiglio tenuto, se si dovesse dar Sussidio, e Provvisione al Re Carlo, Figliuolo del Re di Francia, evvi al Margine questa memoria che per essersi Dante opposto a detta Provvisione fu questa la vera occulta causa del suo Esilio.

venerit fama publica precedente, quod cum ipsi & eorum quilibet nomine, & occasione Baratteriarum, iniquitatum extortionum, & illicitorum lucrorum fuerint condepnati, ut in ipsis condepnationibus docetur apertius condepnationes easdem ipsi, vel eorum aliquis termino assignato non solverint. Qui omnes & singuli per Nuntium Comunis Florentie citati, & requisiti fuerunt legiptime, ut certo termino jam elapso mandatis nostris parituri venire deberent, & se a premissa Inquisitione protinus excusarent. Qui non venientes per Clarum Clarissimi pubblicum Bapnitorem posuisse in bapnum Comanis Florentie subscriberunt, in quod incurrentis eosdem absentatio contumacia innodavit, & hec omnia nostre Curie latius acta tenent ipsos, & ipsorum quemlibet ideo habitos ex ipsorum contumacia pro confessis secundum lura statutorum, et Ordinamentorum Comunis, et Populi Civitatis Florentiæ, et ex vigore nostri Arbitrii, et omni modo, et jure quibus melius possumus, ut si quis predictorum ullo tempore in fortiam dicti Comunis pervenerit talis perveniens igne Comburaturs, sic quod

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