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azretici, ecclesiastici e secolari. La susauza del recesso fu.

Chene Cesare, nè verun signore catto

potesse molestar quelli della confessione myusiana per l'ordinazioni che avevano staspin allora, o che statuissero nel futuro:

questi scambievolmente i cattolici o ecclesiastici, o secolari.

Che chiunque non s'atteneva nella religione o all'una, o all'altra delle prenominate parti, fosse ischiuso dalla concordia.

Che niuno fra gli ordini dell'imperio dovesse allettare alcun signore, o alcun suddito di esso alla religione sua propria, nè prendere la tutela de vassalli contra il padrone : e ciò senza pregiudicio di quegli stati che per antico diritto potevano eleggersi il pro

tettore.

Che se i vassalli o degli uni, o degli altri volessero con le famiglie mutar paese, e vendere i beni, non fosse loro disdetto; salvo tuttavia il diritto de'signori nelle persone servili: abbondando la Germania di servi obligati alla gleba, come parlano i legisti.

Che quanto era agli spogli fatti de beni ecclesiastici, si rimettevano alla concordia di Passavia, in virtù della quale sospendevansi

queste cause intorno al passato fin alla futura dieta.

Che la giurisdizione ecclesiastica non s'esercitasse nelle cose appartenenti alla presente concordia, ma bensì nel resto: lasciandosi riscuotere alle persone ecclesiastiche i consueti diritti, purchè o per se stesse, o con l'opera de parrocchiani provvedessero a'lor ministerii ed al mantenimento solito degli spedali, e delle scuole. E se intorno a ciò nascesse controversia, divisavasi la maniera di terminarla per via d'amichevoli componitori. Nel che vennero gli ecclesiastici a ceder solennemente quella ragione, il cui uso di fatto era già loro impedito dalla forza de' protestanti; ciò fu di poter esercitare la riscossion de' proprii diritti, e far altre esecuzioni nelle terre situate dentro al territorio spirituale degli uni, e temporale degli altri.

La prefata concordia fosse durevole sin alla finale da statuirsi in uno de' quattro modi. E se la finale per tal via non riuscisse, rimanesse pur la presente ferma ed inviolabile.

Avesse luogo questa concordia e fra la nobiltà immediatamente soggetta a Cesare, e

nelle città imperiali dove fin a quel tempo l'una e l'altra religione era stata in vigore: sicchè i seguaci d'amendue vi dovessero conversar pacificamente.

Che nella camera imperiale s'amministrasse ragione a tutti, senza riguardo che fossero dell'una, o dell'altra religione.

Che i giuramenti nel futuro si potessero prestar secondo l'accordo di Passavia per Dio, e per l'Evangelio: essendosi ritrovato questo modo, affinchè si giurasse per cosa riverita parimente da' cattolici, e da'protestanti, e non si costringessero i protestanti a giurar pe' santi a cui essi negano il culto.

Fu anche dichiarato da Ferdinando, che i sudditi in temporale de principi ecclesiastici non soggiacessero come i sudditi de ́secolari all'obligazione d'osservar la religione del principe, o di mutar paese.

L'effetto d'un tal recesso tanto riuscì a più danno in perpetuo, quanto sembrò più giovevole per quell'ora. Imperò che gli Alemanni stanchi, e logori dalle discordie, di leggieri con quest'oppio s'addormentarono in un diuturno riposo il che operò che riputassero quel recesso

come ristoro delle miserie; e che per abbominazione di novelli contrasti con una pigra trascuraggine si permettesse a' protestanti assai maggior licenza nell'esecuzione, che non erasi patteggiata nell'intenzione, e nel proprio senso delle parole. Ma come avviene che alcuni falsi medicamenti paiono guarir le flussioni mentre le ritardano per qualche tempo, facendole poi ritornare più violente, e più mortali; così quel riposo della Germania è a lei costato in altra età un lunghissimo travaglio, con tante stragi e desolazioni, che ne prende orrore il pensiero. I sudditi di Ferdinando e de' principi di Baviera, invogliati dalla dissoluzione de' circonvicini, richiesero i lor signori di non sottostare a più dura condizione che gli altri, ma di vivere anch'essi sciolti dall' osservanza de' mandamenti ecclesiastici. A che fu risposto, la comun condizione, secondo il tenore de' ricessi, non essere di libertà, ma d'obligazion a' vassalli di seguir la religion de' padroni, o partirsi. Ed aveva (1) il re l'anno avanti publicato ne' suoi do(1) Vedi lo Spondano nell'anno 1555 al numero terzo.

condannare per mal accorto d'aver posto lo scettro in mano ad una creatura di Paolo III, della quale aveva provata la gratitudine al sicuro paragone della fortuna travagliosa ne' tempi di Giulio. Or acciò che l'umana sagacità rimanesse ogni di più schernita in quella grandissima azione, ove deputandosi il vicario a Cristo, egli ne vuole ed essere ed apparire il vero autore, molti cardinali s'aggregarono al Farnese, qual tirato dagli altrui conforti, qual da senso di coscienza inverso la probità della persona, qual dalla piena de' colleghi, veggendone un grande stuolo concorrervi, e credendone il numero sofficiente per l'effetto. Sì che di quarantaquattro ch' erano al conclave, tutti s'accostarono al cardinal Caraffa, salvo diciassette, i quali nella sala del concistoro si congregarono insieme ad opporglisi. Ma questi pur superavano di tre (non potendo l'eletto adorar se stesso) la porzione bastevole per impedire: ed erano di grandissima qualità ed autorità. Onde tra perciò, e perchè l'escludere suol esser più agevole che l'eleggere, poste le speranze di molti, l'effetto rimaneva ancora lontano da ogni probabil giudicio.

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