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18. Fosse rinovato il decreto antico di Leone, e di Gelasio intorno alla comunione sotto l'una, e l'altra specie.

19. Acciò che tutti, e specialmente gli idioti, intendessero le virtù, e la forza de'sacramenti, in ciascun di loro, si premettesse con volgar lingua una breve esplicazione di quel sacramento che presentemente s'amministrava.

20. Secondo i vecchi canoni, i beneficii non si dessero a forestieri, nè dai vicarii, ma dagli ordinarii stessi, la cui industria doversi particolarmente esercitare in quest'elezione. E non dandoli fra sei mesi, o dandoli a indegni, la podestà passasse al prossimo superiore, e gradatamente al papa, secondo il concilio di Laterano e la collazione altrimenti fatta da chi che fosse non avesse verun valore.

24. I mandati di provvedere, l'aspettative, i regressi, le commende si rivocassero, e si rifiutassero dalla Chiesa come contrarie a' decreti.

22. Le risegne a favore di certa persona s'estinguessero affatto dalla corte romana: essendo vietato da' canoni, che veruno cerchi, o scelga a se il successore.

23. I priorati semplici, a'quali contra l'instituzione era stata levata la cura dell'anime, trasportandola ne' vicarii con poca mercede, come prima vacassero, si riponessero nell'uso antico.

24. Essendosi in molti beneficii introdotta una prava usanza, che non avessero peso nè d'amministrar sacramenti, nè di predicare, o simigliante, il vescovo col consiglio del capitolo, o imponesse loro qualche cura spirituale, o gli unisse alle più vicine parrocchie: non convenendo che ci avesse beneficio senza ufficio.

25. Le pensioni nel futuro non s'imponessero, e le imposte si togliessero.

26. Si restituissero a' vescovi in tutta la diocesi le giurisdizioni ecclesiastiche, eccettuando i capi degli ordini, e i monasteri a loro suggetti, e quelli che fanno capitoli generali, o che provano con evidenza di scritture l'esenzione per molti secoli e si provvedesse, che nè ancor questi avesser piena immunità dalla correzione.

27. Dovendo i vescovi secondo i canoni trattare i negozii col parere del capitolo, si procurasse che i canonici fosse

ro assidui alle cattedrali, dotati di buoni costumi, e toccassero almeno l'anno ventesimo quinto, innanzi al quale la legge non reputa un uomo abile nè pure a governare le private faccende.

28. Si ritenessero gli antichi, o si constituissero nuovi gradi di parentado carnale e spirituale, dentro a'quali non fosse lecito il matrimonio per veruna dispensazione, eccetto ne' re, e ne'principi per publico beneficio.

29. Essendo surti in quella età gl'iconomachi, cioè gl'impugnatori delle immagini, dal che erano procedute molte perturbazioni, provvedesse il concilio, che fosse di ciò insegnata al popolo la vera dottrina e se qualche superstizione, o sinistro uso si fosse introdotto o in questo, o ne' pellegrinaggi, o nelle reliquie, o nelle confraternite, si levasse.

30. Perciò che spesso per un misfatto enorme è afflitto un popolo intero, si ritornassero nella Chiesa non solo le publiche penitenze per le publiche e gravi colpe, ma i publici lutti, e digiuni per placare il divino sdegno.

31. Essendo la scomunica la maggior

arme che abbia la Chiesa, non fosse vibrata se non per gravissimi falli, ne' quali il reo continuasse dopo la seconda, o anche dopo la terza ammonizione.

32. Avendo le liti de' beneficii contaminata quasi tutta la Chiesa, non solo fosse tolta via la moderna differenza di giudicio petitorio, e di possessorio; ma si rimovessero le nominazioni concedute alle università dal concilio di Basilea, e si comandasse a'vescovi, che, secondo il detto di san Gregorio, i beneficii si dessero non à chì gli cercava, anzi a chi gli fuggiva, ed insieme gli meritava. Meritargli generalmente chi, dopo essere asceso a grado nelle scuole, abbia predicato per qualche tempo con destinazione del vescovo, e con approvazione del popolo. Da poi che il vescovo avesse fatta la collazione, o il padrone la presentazione, non fosse lecito al superiore di dare il beneficio ad altri, se colui nel quale era avvenuta o quella o questa, non fosse da'giudici dichiarato per indegno.

33. Quando nascesse lite sopra la podestà della collazione o della presentazione, primieramente il vescovo deputasse

un economo, che raccogliesse tutte le rendite, e soddisfacesse a tutte le obligazioni della Chiesa poscia i litiganti concordassero in alcune persone ecclesiastiche dotte, le quali al più spazio fra sei mesi dovessero giudicare, senza che ci avesse appello: o se pur l'appello fosse dal sinodo ammesso, la sentenza fra tanto si mandasse ad opera, nè fosse mai tenuto o l'economo, o chi ottenne la prima sentenza, di rendere i frutti raccolti da se pendente il litigio, come tali che debbono convertirsi solo in mantenimento e di chi sostiene il peso del beneficio, e de'poveri.

34. Fosse decretato, che ogni anno si convocassero i sinodi diocesani, ogni tre anni i provinciali: in cui specialmente si trattasse intorno alla scelta de' ministri, ed alla pena de' malfattori. E che tra' concilii generali, non ci avendo impedimento, fosse intervallo sol decenne. Qui terminava la scrittura.

Queste domande giunsero moderate più dell' espettazione, e vi si scorse buon zelo, ed anche in molte buon senno. Ma insieme fu conosciuto, ch'erano in qualche parte poco opportune, e in ispecialità

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