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1868 della nazione cui il defunto appartiene, affinchè ne possa venire -trasmessa immediatamente l'informazione alle parti interessate.

XVII. La presente Convenzione rimarrà in vigore per lo spazio di dieci anni, a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche, che verrà fatto con riguardo alle rispettive Costituzioni dei due paesi, ed operato a Washington entro il periodo di sei mesi, o più presto se sarà possibile.

Nel caso in cui nessuna delle due Parti contraenti annunziasse, dodici mesi prima dello spirare di detto periodo di dieci anni, la propria intenzione di non rinnovare la Convenzione, questa rimarrà in forza durante un altro anno, fino allo spirare di un anno dal giorno in cui una delle Parti avrà fatto tale annunzio.

In fede del che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato questa Convenzione, e vi hanno apposto i loro sigilli rispettivi.

Dato in Washington li otto febbraio anno Domini mille ottocento sessantotto.

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Lo scambio delle ratifiche della Convenzione per regolare la giurisdizione dei Consoli fra S. M. il Re d'Italia e gli Stati Uniti, sottoscritta li 8 febbraio 1868, essendo stato inevitabilmente dilazionato al di là del termine stipulato nell'articolo XVII, rimane convenuto fra le due Alte Parti contrattanti che la detta Convenzione avrà la stessa forza ed effetto come se lo scambio fosse stato operato entro il termine stipulato.

In testimonio del che i rispettivi plenipotenziari hanno

sottoscritto il presente articolo in duplicato, e vi hanno 1863 affisso il sigillo delle loro armi.

Dato in Washington il 21° giorno di gennaio 1869.

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Ratificata da S. M.: Firenze, 19 luglio 1868. Scambio delle ratificazioni: Washington, 17 settembre 1868.

V.

1868, 29 febbraio.

FIRENZE.

Dichiarazione scambiata tra l'Italia ed il Baden
pel rimpatrio dei sudditi rispettivi.

Il Governo di S. M. il Re d'Italia e di S. A. R. il Granduca di Baden, volendo regolare di comune accordo il pagamento delle spese di rimpatrio dei sudditi rispettivi, convennero di quanto segue:

Le spese di trasporto dei sudditi dell'uno dei due Stati ohe si trovano sul territorio dell'altro Stato, e che questo ultimo intende far rimpatriare, rimarranno a carico del medesimo, fino alla frontiera del paese cui i detti sudditi appartengono.

In fede di che si emette dal Governo italiano la presente

1868 dichiarazione ministeriale che viene cambiata con altra analoga del Governo badese.

Firenze, addi 29 febbraio 1868.

Il Ministro per gli affari esteri di Sua Maestà il Re d'Italia

Firmato: MENABREA.

Questa dichiarazione venne scambiata con una identica del Ministro degli affari esteri del Gran Ducato di Baden in data del 9 marzo 1868.

VI.

1868, 4 marzo.

FIRENZE.

Dichiarazione scambiata tra l'Italia e la Baviera per l'accessione
di quest'ultima alla Convenzione di navigazione tra l'Italia
e la Confederazione della Germania del Nord.

Le Royaume d'Italie et la Confédération allemande du Nord ayant conclu à Florence le 14 octobre dernier une Convention de navigation dont l'article treizième réserve à tout Etat qui appartient au Zollverein le droit d'accession, et le Gouvernement royal de Bavière ayant manifesté l'intention de se prévaloir de ce droit, le Gouvernement italien, animé du désir de contribuer au développement des relations commerciales entre les deux pays, a résolu d'accueillir les propositions qui lui ont été adressées dans ce sens par le Gouvernement royal.

A cet effet, le soussigné Président du Conseil et Ministre des affaires étrangères du Royaume d'Italie, déclare,

par ordre de Sa Majesté le Roi et au nom du Gouverne- 1868 ment royal, accepter l'accession du Gouvernement bavarois à la Convention de navigation conclue entre l'Italie et la Confédération allemande du Nord le 14 octobre dernier, de sorte que la dite Convention sera considérée comme étant conclue directement entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Bavière, et qu'il en observera et fera fidèlement observer les dispositions.

Florence, le 4 mars 1868.

Le Président du Conseil, Ministre
des affaires étrangères d'Italie
Signé: MENABREA.

Questa dichiarazione venne scambiata con una identica del Ministro degli affari esteri di Baviera in data del 24 febbraio 1868.

VI.

1868, 23 marzo.

WASHINGTON.

Convenzione d'estradizione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.

Sua Maestà il Re d'Italia e gli Stati Uniti d'America, avendo giudicato spediente, affine di assicurare una migliore amministrazione della giustizia e prevenire i delitti nei rispettivi loro territori e giurisdizione, di consegnarsi a vicenda in certe determinate circostanze gl'individui condannati od accusati dei crimini indicati più sotto, che siano fuggitivi dalla giustizia, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione d'estradizione, ed hanno nominato a questo scopo per loro plenipotenziari, cioè:

1868

Sua Maestà il Re d'Italia, il Commendatore Marcello Cerruti, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso gli Stati Uniti;

Il Presidente degli Stati Uniti, Guglielmo H. Seward, segretario di Stato;

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti, cioè:

I. Il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti convengono di consegnarsi reciprocamente gl' individui i quali, essendo stati condannati, od essendo accusati dei crimini specificati nell'articolo seguente, commessi nella giurisdizione di una delle Parti contraenti, si rifuggiranno, o saranno ritrovati nei territori dell'altra: purchè ciò non sia fatto che sopra tali prove di criminalità, quali, secondo le leggi del luogo ove il fuggitivo o l'individuo accusato sarà ritrovato, giustificherebbero il suo arresto, e darebbero luogo a procedimento penale, se il crimine fosse stato ivi commesso.

II. Sarà accordata l'estradizione degli individui condannati od accusati, a norma delle disposizioni della presente Convenzione, delle infrazioni seguenti alle leggi penali; 1. Omicidio volontario, nella quale denominazione si comprendono i crimini qualificati nel Codice penale italiano coi nomi di parricidio, infanticidio, assassinio ed avvelenamento;

2. Tentativo d'omicidio ;

3. I crimini di stupro, incendio, pirateria e sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone componenti l'equipaggio, o parte di esso, si sono, con frode o con violenza esercitate contro chi lo comanda, impadronite del bastimento medesimo;

4. Il crimine di burglary, consistente nell'atto d'introdursi di nottetempo con rottura e scalata nell'abitazione altrui con intenzione criminosa, ed il crimine di robbery, consistente nell'atto di togliere, delittuosamente e per forza, oggetti o danaro dalla persona altrui, con violenza o minaccie ;

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