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5. Il crimine di falso, sotto il quale s'intende l'emis- 1868 sione di scritture falsificate, e la contraffazione di atti sovrani pubblici e governativi;

6. La fabbricazione e smercio di false monete, si in metallo che in carta, di rendite dello Stato, biglietti di Banca ed obbligazioni, ed in generale di qualunque titolo ed istrumento di credito, contraffazione di sigilli, punzoni, bolli e marche dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, ed emissione dei medesimi;

7. Sottrazione di pubblici fondi, commessa nella giurisdizione di una delle due Parti, da ufficiali o depositari pubblici ;

8. Sottrazione commessa da una o più persone impiegate o salariate, a danno delle persone dalle quali sono impiegate, ogni qualvolta questi crimini sono passibili di pene infamanti.

III. Le disposizioni di questa Convenzione non si applicheranno ad alcun crimine o delitto di natura politica. L'individuo o gli individui che saranno estradati per i crimini enumerati nell'articolo precedente, non potranno in alcun caso essere giudicati per alcun crimine ordinario anteriore a quello, pel quale viene domandata la estradizione. IV. Se l'individuo reclamato in base alle stipulazioni della presente Convenzione sarà stato arrestato per infrazioni commesse nel paese dove egli si è rifuggito, o sarà stato condannato per le medesime, la sua estradizione potrà essere differita fino a che sia stato assolto, o che abbia scontato il termine della reclusione fissato dalla sentenza.

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V. Le domande per l'estradizione dei criminali fuggitivi dalla giustizia saranno fatte dai rispettivi agenti diplomatici delle Parti contraenti, e nel caso di loro assenza dal paese o dalla sede del Governo, potranno essere fatte dagli Ufficiali consolari superiori.

Se la persona, della quale viene richiesta l'estradizione, è stata condannata per un qualche crimine, una copia della sentenza della Corte che l'ha condannata, legalizzata col

1868 proprio sigillo, ed un' attestazione della ufficialità del carattere del giudice per mezzo della competente Autorità esecutiva, e la legalizzazione di quest'ultima per mezzo del ministro o Console d'Italia o degli Stati Uniti, rispettivamente, dovranno accompagnare tale domanda.

Allorquando però il fuggitivo sarà soltanto imputato di crimine, una copia debitamente legalizzata del mandato di cattura, rilasciato nel paese dove il crimine fu commesso, o delle deposizioni sulle quali tal mandato fu rilasciato, accompagnerà la domanda come sopra. La competente Autorità esecutiva in Italia ed il Presidente degli Stati Uniti rilascieranno allora mandato di cattura contro il fuggitivo onde possa essere tratto nanti la competente Autorità giudiziaria per esser esaminato. Se rimane deciso che, in base alle leggi ed alle testimonianze, l'estradizione è dovuta in virtù della Convenzione, il fuggitivo sarà consegnato secondo le formalità prescritte in casi consimili.

Le spese dell'arresto, della detenzione, e del trasporto degli individui reclamati saranno pagate dal Governo in nome del quale la domanda sarà stata fatta.

VII. Questa Convenzione rimarrà in vigore per cinque (5) anni dalla data dello scambio delle ratificazioni, ma se nessuna delle Parti avrà, sei (6) mesi prima, dato avviso all'altra della sua intenzione di farne cessare gli effetti, la Convenzione rimarrà in vigore per altri cinque (5) anni, e così di seguito.

La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Washington nel termine di sei (6) mesi, e prima se sarà possibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta a Washington il 23 di marzo, anno di grazia mille ottocento sessantotto.

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ARTICOLO ADDIZIONALE.

Rimane convenuto che il paragrafo finale dell'articolo 2 dell'anzidetta Convenzione sarà emendato e redatto come segue:

8. Sottrazione commessa da una o più persone impiegate o salariate a danno delle persone dalle quali sono impiegate, ogni qualvolta questi crimini sono passibili di pene criminali secondo la legislazione italiana, od infamanti secondo la legislazione degli Stati Uniti d'America.

In testimonio del che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente articolo in duplicato, e vi hanno affisso il sigillo delle loro armi.

Dato a Washington il 21 gennaio 1869.

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Scam

Ratificata da S. M.: Firenze, 19 luglio 1868. bio delle ratificazioni: Washington, 17 settembre 1868.

VII.

1868, 23 marzo.

FIRENZE.

Dichiarazione scambiata tra l'Italia ed il Württemberg
pel rimpatrio dei sudditi rispettivi.

I Governi di S. M. il Re d'Italia e di S. M. il Re di Württemberg, volendo regolare di comune accordo il paga

1868

1868 mento delle spese di rimpatrio dei sudditi rispettivi, convennero di quanto segue:

Le spese di trasporto dei sudditi dell'uno dei due Stati che si trovano sul territorio dell'altro Stato, e che questo ultimo intende far rimpatriare, rimarranno a carico del medesimo fino alla frontiera del paese cui i detti sudditi appartengono.

In fede di che si emette dal Governo italiano la presente dichiarazione ministeriale che viene scambiata con altra analoga del Governo di Württemberg.

Firenze, li 23 marzo 1868.

Il Ministro per gli affari esteri di Sua Maestà il Re d'Italia Firmato: MENABREA.

Questa dichiarazione venne scambiata con una identica del Ministro degli affari del Württemberg in data del 25 aprile 1868.

VIII.

1868, 2 aprile.

FIRENZE.

Dichiarazione scambiata tra l'Italia e la Spagna

per la gratuita trasmissione degli atti di morte dei sudditi rispettivi.

I Governi di Sua Maestà il Re d'Italia e di Sua Maestà la Regina di Spagna, nel desiderio di facilitare di comune accordo i rapporti delle rispettive Autorità di stato civile, convennero di quanto segue:

I certificati della morte dei sudditi dell'uno dei due paesi,

evvenuta nel territorio dell'altro, saranno spediti, in via 1868 diplomatica, debitamente legalizzati, alle competenti Autorità dello stato d'origine senza costo di spesa.

In fede del che si emette dal Governo italiano la presente dichiarazione ministeriale, che sarà scambiata con altra analoga del Governo di Sua Maestà Cattolica.

Firenze, 2 aprile 1868.

Il Ministro per gli affari esteri

di Sua Maestà il Re d'Italia

Firmato: MENABREA.

Questa dichiarazione venne scambiata con una identica del primo Segretario di Stato di S. M. Cattolica in data del 4 giugno 1868.

IX.

1868, 11 Aprile.

L' AJA.

Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi relativa alle Società anonime ed altre Associazioni commerciali, industriali e finanziarie.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des PaysBas, désirant régler réciproquement dans leurs Etats la position des Sociétés par actions (anonymes) et autres Associations commerciales, industrielles et financières, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Dominique Carutti de Cantogno, Grand Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, et Chevalier de l'Ordre Civil de Savoye, Comman

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