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1868

XXIX.

1868, 6 marzo.

MANAGUA.

Convenzione consolare fra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua.

Sua Maestà il Re d' Italia e Sua Eccellenza il Presidente di Nicaragua, riconoscendo l'utilità di determinare ed estendere nel miglior modo possibile i reciproci diritti, privilegi ed immunità dei consoli, vice consoli, agenti consolari, cancellieri e segretari, nonchè le loro funzioni e gli obblighi ai quali debbono essere rispettivamente sottoposti nei due paesi, hanno deciso di conchiudere una Convezione consolare ed hanno nominato a questo effetto per loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia, I signor D. Giuseppe Anfora, Duca di Licignano, Incaricato d'affari e Console Generale; e Sua Eccellenza il Presidente di Nicaragua, Il signor Avvocato D. Tommaso Ayon, Ministro di Stato per gli Affari Esteri ;

I quali, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di stabilire consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari nei porti, città e luoghi del territorio dell'altra, riservandosi rispettivamente il diritto di eccettuare quelle località che si giudicasse conveniente.

Non potrà però questa riserva applicarsi ad una delle Alte Parti contraenti senza che si applichi egualmente a tutte le altre Potenze.

Art. 2. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti

1868 dietro presentazione delle loro patenti, secondo le regole e formalità stabilite nei paesi rispettivi.

L'exequatur richiesto pel libero esercizio delle loro funzioni verrà loro spedito senza spesa, e sulla presentazione del detto exequatur richiesto, l'autorità superiore del luogo di loro residenza prenderà immediatamente le disposizioni necessarie perchè possano compiere i doveri della loro carica, e perchè sieno ammessi al godimento delle esenzioni, prerogative, immunità, onori e privilegi che loro spettano.

Art. 3. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari, sudditi dello Stato che li ha nominati, godranno della esenzione dall' alloggio militare e da qualsiasi carico o servizio pubblico, sì di carattere municipale che di altra specie.

Saranno egualmente esenti da contribuzioni militari, dalle contribuzioni dirette, si personali che mobiliarie e sontuarie, imposte dallo Stato, dalle autorità provinciali e dai comuni, a meno che posseggano beni stabili, od esercitino il commercio od una qualche industria; nei quali casi saranno soggetti agli stessi carichi, servizi e tributi che sono imposti ai nazionali.

Art. 4. Tatti i sovranominati agenti sudditi dello Stato · che li ha nominati, e che non esercitino il commercio nè alcuna specie d'industria, non saranno obbligati a comparire come testimoni davanti i tribunali del paese in cui risiedono.

Quando le autorità giudiziarie locali abbisognino di ricevere da essi qualche dichiarazione, dovranno trasportarsi al loro domicilio, o delegare qualche funzionario competente per riceverla di viva voce, oppure domandarla per iscritto.

In qualunque di questi casi, i summentovati agenti consolari dovranno aderire ai desiderii dell' autorità nel termine, giorno ed ora che la medesima avrà indicato, senza frapporre dilazioni non necessarie.

Art. 5. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari, sudditi dello Stato che li ha nominati, godranno

della immunità personale senza che possano essere arre- 1868 stati nè imprigionati, a meno che si tratti di reati che la legislazione penale dei due paesi qualifica di crimini e punisce come tali, e, se sono negozianti, andranno soggetti allo arresto personale soltanto per causa commerciale e non mai per causa civile.

Art. 6. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno collocare sopra la porta esterna del consolato o viceconsolato lo stemma della loro nazione con questa iscrizione: Consolato o Viceconsolato di...

Potranno pure inalberare la bandiera del loro paese nella casa consolare nei giorni di solennità pubbliche, religiose o nazionali, come ancora nelle altre occasioni di uso, ma cesserà l'esercizio di questo doppio privilegio quando i detti agenti risiedano nella capitale ove si trova l'ambasciata o legazione del loro paese.

Avranno parimente facoltà di spiegare la bandiera nazionale rispettiva sul battello che li conduca pel porto a disimpegnare funzioni della loro carica.

Art. 7. Gli archivi consolari saranno in tutti i tempi inviolabili e la autorità territoriali non potranno, sotto alcun pretesto, visitare o sequestrare le carte appartenenti ai medesimi. Queste carte dovranno sempre essere completamente separate dai libri e carte riguardanti il commercio e l'industria che possano esercitare i rispettivi consoli e viceconsoli.

Art. 8. Nei casi d'impedimento, assenza o morte dei consoli generali, consoli o viceconsoli, gli addetti consolari, cancellieri e segretari, che fossero già stati presentati come tali alle autorità rispettive, saranno ammessi di pieno diritto, secondo il loro ordine gerarchico, ad esercitare interinalmente le funzioni consolari, senza che possa opporsi loro alcun impedimento dalle autorità locali.

Queste dovranno per contro dar loro assistenza e protezione e farli godere durante la loro gestione interinale di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi stipulati nella presente Convenzione a favore degli agenti consolari rispettivi.

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Art. 9. I consoli generali e consoli potranno nominare viceconsoli o agenti consolari nelle città, porti o luoghi dei loro distretti consolari rispettivi, salva sempre l'approvazione del governo territoriale.

Questi agenti potranno essere scelti indistintamente fra i cittadini dei due paesi, come anche fra gli stranieri, e saranno muniti di una patente rilasciata dal console che gli avrà nominati, e sotto gli ordini del quale dovranno esercitare le loro funzioni. Essi godranno dei medesimi privilegi ed immunità stipulate nella presente Convenzione, salve le eccezioni contenute negli articoli 3 e 5.

Art. 10. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno indirizzarsi alle autorità del loro distretto, per reclamare contro qualunque infrazione dei trattati o convenzioni esistenti fra i due paesi, o contro qualsiasi abuso di cui potessero lagnarsi i loro connazionali. Se le loro rimostranze non fossero accolte dalle autorità del distretto, o se la risoluzione presa da queste non sembrasse loro soddisfacente, potranno anche ricorrere, in mancanza di agente diplomatico del loro paese, al Governo dello Stato in cui risiedono.

Ar. 11. I consoli generali, consoli, viceconsoli, o agenti consolari dei due paesi o loro cancellieri avranno la facoltà di ricevere nelle loro cancellerie, al domicilio delle parti e a bordo delle navi di loro nazione, le dichiarazioni che abbiano a prestare i capitani, equipaggi e passeggieri negozianti e qualunque altro suddito del loro paese.

Parimente avranno facoltà di ricevere come notari le disposizioni testamentarie dei loro nazionali, e tutti gli altri atti notariali, anche quando tali atti abbiano per oggetto di conferire ipoteche sopra beni situati nel paese a cui appartiene il console o l'agente consolare. In tal caso si applicheranno le disposizioni speciali in vigore nei due paesi.

I detti agenti avranno inoltre la facoltà di ricevere nelle rispettive loro cancellerie tutti i contratti che involgano obbligazioni personali fra uno o più dei loro connazionali ed altre persone del paese in cui risiedano, come pure

tutti quelli che, sebbene d'interesse esclusivo dei nazio- 1868 nali del paese in cui ha luogo la stipulazione, si riferiscano a beni situati e ad affari che debbano trattarsi in qualche luogo della nazione a cui appartiene l'agente consolare, davanti al quale si effettua la conclusione di tali atti.

Le testimonianze ed attestazioni di detti atti, debitamente legalizzati da detti agenti e segnati col bollo d'ufficio del consolato, viceconsolato ed agenzia consolare, faranno fede in giudizio così negli Stati d'Italia come di Nicaragua, ed avranno la medesima forza e valore che se fossero rogate da notari ed altri pubblici ufficiali dell'uno e dell' altro paese, purchè questi atti siano stesi nella forma richiesta dalle leggi dello Stato a cui appartengono i consoli, viceconsoli od agenti consolari, e sieno poi stati sottoposti al bollo, registrazione, ed a tutte quelle formalità che si usano nel paese in cui l'atto deve eseguirsi.

Quando si dubiti dell' autenticità di un documento pubblico registrato nella cancelleria di uno dei consolati rispettivi, non se ne potrà rifiutare il confronto con l'atto originale alla persona interessata che ne facesse domanda, anzi questa potrà assistere alla collazione, ove ciò stimi conveniente.

I consoli generali, consoli, vice consoli, o agenti consolari rispettivi potranno tradurre e legalizzare ogni specie di documenti emanati dalle autorità o funzionari del loro paese. Queste traduzioni e legalizzazioni avranno, in quello di loro residenza, la medesima forza e valore che se fossero fatte da interpreti giurati locali.

Art. 12. In caso di decesso di qualche suddito di una delle Parti contraenti nel territorio dell' altra, le autorità locali dovranno avvisare immediatamente il console generale, console, viceconsole o agente consolare, nel cui distretto sia occorso il decesso.

Essi dovranno da parte loro dare lo stesso avviso alle autorità locali, ove pei primi ne fossero informati.

Quando un italiano in Nicaragua o un nicaraguense in Italia fosse morto senza far testamento, nè designare ese

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