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1853 liani in Toscana avranno rispettivamente titolo ad essere trattati soltanto come i legni della Nazione più favorita.

ART. VII. Le stipulazioni del presente Trattato non si applicheranno affatto alla navigazione di costa o cabotaggio, che si fa da un porto all' altro in ciascuno de' due paesi pel trasporto di persone, di merci e di oggetti di commercio da bastimenti a vela o a vapore; un tale modo di trasporto essendo esclusivamente riservato ai bastimenti nazionali.

Tuttavia i bastimenti di ciascuna delle due Parti contraenti potranno disbarcare una parte del carico proveniente dallo straniero in un porto degli Stati dell' altra, e disbarcare il resto in uno o più porti dello Stato medesimo, e del pari prendere una porzione del carico destinato per l'estero in uno o più porti dello stesso, senza perciò pagare alcun diritto di dogana o di navigazione diverso da quello che pagasi da' legni del proprio paese, o da quelli delle Nazioni più favorite, essendo nella intelligenza delle Parti che, allo effetto di che si tratta, le accennate operazioni non debbano considerarsi come cabotaggio.

ART. VIII. La nazionalità de' bastimenti sarà riconosciuta ed ammessa a seconda delle leggi e de' regolamenti particolari a ciascuno Stato per mezzo delle patenti o spedizioni marittime, e delle carte di bordo, rilasciate a' rispettivi Capitani e Padroni dalle Autorità competenti.

ART. IX. Per effetto delle stipulazioni che precedono, e sulla considerazione che alcun premio, rimessa o rimborso di diritti non esiste ne' Dominj di Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana in pregiudizio del commercio e della navigazione delle Due Sicilie, Sua Maestà il Re in reciprocanza dichiara che ogni premio, rimessa o rimborso di diritti esistenti ne' suoi Reali Dominj in pregiudizio del commercio e della navigazione del Granducato è e rimane abolito.

Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana e Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie dichiarano inoltre, che per la durata del presente Trattato niun dazio differenziale sarà istituito a svantaggio de' bastimenti coperti dalla bandiera delle due alte Parti contraenti.

In conseguenza Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie promette, a' termini delle condizioni contenute nello Articolo V, che mentre durerà il presente Trattato la riduzione del dieci per cento, di cui gode la Sua Real Bandiera sopra i diritti risultanti dalle tariffe doganali, sarà del pari estesa alle produzioni del suolo e della in

dustria del Granducato di Toscana, che saranno importate ne' Suoi 1853 Reali Dominj da bastimenti di commercio toscani.

E Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, in compensamento della detta concessione del dieci per cento, dichiara che i bastimenti coverti della Bandiera delle Due Sicilie, non solo nel loro commercio diretto tra i rispettivi Dominj delle alte Parti contraenti, ma benanche nel loro commercio indiretto con la Toscana, continueranno ad esser trattati, così pe' diritti di navigazione come per quelli di dogana, in perfetta parità a' bastimenti toscani, salvo quanto è pattuito all' Art. VII rispetto alla navigazione di cabotaggio. ART. X. Se alcun bastimento da guerra o mercantile farà naufragio sulle coste degli Stati di ciascuna delle alte Parti contraenti, tali bastimenti o qualunque parte di essi, ed attrezzi ed appartenenze de' medesimi, ed ogni altro effetto e mercanzia che sarà salvata da essi, o il prodotto se venduto, sarà fedelmente restituito il più presto che si potrà a' proprietarj sulla loro richiesta, o di agenti debitamente da loro autorizzati; e se non vi siano tali proprietarj o agenti sul luogo, allora siffatti effetti e mercanzie, o il loro prodotto, del pari che tutte le carte ritrovate a bordo de' bastimenti naufragati, saranno consegnate al Console o Viceconsole napoletano o toscano, nel cui distretto il naufragio ha potuto aver luogo; e tale Console o Viceconsole, proprietarj o agenti pagheranno solamente le spese incorse per la conservazione della proprietà, insieme con la rata di salvetaggio e le spese di quarantena che sarebbero pagabili in un simile caso di naufragio di un bastimento nazionale; e gli effetti e le mercanzie salvate dal naufragio non saranno soggette a dazio, a meno che esse non siano destinate per immissione, esentandosi in questo caso lo scafo e gli attrezzi del bastimento salvato dal naufragio. Beninteso che in caso di qualunque legale reclamo su di tale naufragio, effetti e mercanzie, lo stesso sarà deferito alla decisione dei Tribunali competenti del paese.

ART. XI. Tutti i bastimenti mercantili attenenti ad uno de' due Stati, che per forza di mare saranno costretti ad approdare ne' porti de' Dominj dell' altro, andranno esenti da ognuno di quei diritti di porto e di navigazione, che si riscuotono negli Stati rispettivi ne' casi di approdi ordinarj, sempre che siano chiare ed evidenti le cause che resero il rilascio indispensabile, ed il soggiorno non si prolunghi al di là del tempo da quelle strettamente voluto, e non abbiano luogo, per parte de' bastimenti medesimi, operazioni di commercio mediante imbarco o disbarco di mercanzie.

Non saranno però a considerarsi per operazioni di commercio i disbarchi ed i nuovi imbarchi motivati dal bisogno esclusivo di res

VII.

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1853 taurare il bastimento dalle sofferte avarie. E nulla poi rimane innovato quanto all' obbligo di osservare rigorosamente, anche ne' casi di approdo forzato, le regole e le discipline sanitarie prescritte negli Stati rispettivi.

ART. XII. I Consoli, Viceconsoli e gli altri Agenti commerciali riconosciuti di ciascuna delle due alte Parti contraenti, godranno negli Stati dell' altra degli stessi privilegj e poteri, de' quali godono quelli delle Nazioni più favorite; ma nel caso in cui i detti Consoli ed Agenti commerciali volessero esercitare il commercio, saranno soggetti alle stesse leggi ed usi a' quali sono sottoposti i particolari della loro nazione nel luogo dove riseggono.

I Consoli, Viceconsoli e gli altri Agenti commerciali de' due paesi potranno come tali essere arbitri nelle questioni civili derivanti da contratti fatti altrove tra'Capitani e gli equipaggi de' bastimenti della loro nazione, sempre che non vi siano interessati i sudditi della Potenza presso la quale riseggono; e le Autorità locali non potranno intervenire o prendervi parte che ne' soli casi in cui la condotta del Capitano e degli equipaggi turbasse l'ordine pubblico o la tranquillità del paese. Tuttavolta questa specie di arbitramento non potrà privare le parti contendenti del diritto che hanno di richiamarsene al loro ritorno alle Autorità giudiziarie del proprio paese.

ART. XIII. I Consoli, i Viceconsoli e gli altri Agenti commerciali riconosciuti di ciascuna delle due alte Parti contraenti, residenti negli Stati dell' altra, riceveranno dalle Autorità locali tutta l'assistenza che potrà legalmente essere ad essi accordata per la restituzione de' disertori delle navi da guerra o mercantili dei loro paesi rispettivi.

ART. XIV. I presente Trattato avrà la durata dal giorno in cui saranno cambiate le ratifiche sino al trentuno Dicembre del milleottocentocinquantacinque, potendo a quell' epoca le due alte Parti contraenti usare della facoltà d'intavolare trattative per una novella Convenzione sulle basi che l'interesse della navigazione delle rispettive bandiere saprà suggerire.

ART. XV. Il presente Trattato di navigazione e di commercio sarà ratificato, e ne saranno scambiate in Napoli le ratifiche allo spirare di un mese dal giorno della sottoscrizione e più presto se sia possibile.

In fede di che, etc.

Dichiarazione.

Il sottoscritto Cavaliere Bargagli, incaricato di una missione speciale di Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, ha l'onore di partecipare a S. E. il Signor Commendatore Carafa, incaricato del Portafoglio del Ministero degli Affari esteri, che il Governo granducale, informato che quello delle Due Sicilie è pronto ad accordare il trattamento nazionale alla bandiera toscana nel commercio diretto tra i due paesi, ed estenderlo anche nel caso di toccate intermedie, ha autorizzato il sottoscritto a dichiarare, che

I. Fino ad una disposizione contraria denunziata reciprocamente almeno tre mesi innanzi, durante il Trattato firmato il dì 10 Marzo 1853 i bastimenti di commercio del Regno delle Due Sicilie del pari che quelli del Granducato di Toscana, a destinazione dell' uno o dell' altro dei due paesi, potranno non solamente ai termini del Trattato medesimo esser caricati con produzioni del loro suolo ed industria, ma ancora essi bastimenti non trovandosi, alla loro spedizione dai porti del Regno delle Due Sicilie o da quelli della Toscana per una destinazione tale come quella qui appresso indicata, caricati che in parte di queste medesime produzioni, o avendo disbarcato nel loro viaggio una parte del loro carico primitivo, avranno la facoltà di completare i loro carichi nei porti stranieri intermedj, continuando sempre a godere senza riserva dei vantaggi tali che trovansi stipulati pel Trattato suddetto conchiuso tra il Gabinetto di Toscana e quello di Napoli il dì 10 Marzo 1853.

II. Ogni qualvolta che le produzioni del suolo o dell'industria del Regno delle Due Sicilie e della Toscana saranno importate direttamente dall' un paese nell' altro con bastimenti delle due Nazioni, esse godranno dei vantaggi stipulati nell' anzidetto Trattato senza che abbiano bisogno di esser munite di certificati di origine.

Il Cav. Bargagli si dà premura di trasmettere questa dichiarazione a S. E. il Sig. Commendatore Carafa, affinchè essa possa avere un reciproco effetto contemporaneamente al Trattato stipulato fino di jeri, ed ha quindi l'onore di profittare di questa favorevole circostanza per rinnovare all' E. S. le proteste della più alta considerazione.

Napoli, 14 Marzo 1853.

(Signature.)

(Une semblable déclaration a été transmise par le gouvernement des Deux-Siciles à celui de la Toscane.)

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ÉTATS DU ZOLLVEREIN.

Traité entre les États de l'Association de douanes et de commerce d'Allemagne sur la prolongation du Zollverein et l'annexion du Steuer-Verein, conformément aux dispositions du traité du 7 Septembre 1851 1, conclu entre la Prusse et Hanovre, signé à Berlin, le 4 Avril 1853, avec les trois conventions spéciales y faisant suite.

Nachdem die Regierungen von Preussen, Bayern, Sachsen, Hannover, Württemberg, Baden, Kurhessen, Grossherzogthum Hessen, der bei dem Thüringischen Zoll- und Handelsvereine betheiligten Staaten, Braunschweig, Oldenburg, Nassau und der freien Stadt Frankfurt,

im Anerkenntniss der wohlthätigen Wirkungen, welche der auf den Verträgen vom 22. und 30. März und 11. Mai 1833, vom 12. Mai und 10. December 1835, vom 2. Januar 1836 und vom 8. Mai, 19. Oktober und 13. November 1841 beruhende Zoll- und Handelsverein, den bei dessen Gründung gehegten Absichten entsprechend, für den Handel und gewerblichen Verkehr der daran betheiligten Staaten herbeigeführt hat, und welche von einer weiteren Ausdehnung des gegenseitig freien Handels und gewerblichen Verkehrs zwischen Ihren Staaten für die Wohlfahrt Ihrer Unterthanen und zugleich für die Beförderung der allgemeinen Handels- und Verkehrsfreiheit in Deutschland zu erwarten stehen,

in dem Wunsche übereingekommen sind, sowohl den Fortbestand des gedachten Zoll- und Handelsvereins sicherzustellen, als auch den Steuerverein, auf Grund des zwischen den Regierungen von Preussen und Hannover am 7. September 1851 abgeschlossenen Vertrages, welchem Oldenburg durch Vertrag vom 1. März 1852 beigetreten ist, mit diesem Vereine zu vereinigen: so sind zur Erreichung dieser Zwecke Verhandlungen gepflogen worden, wozu als Bevollmächtigte ernannt haben:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

1 Nous avons cru devoir nous dispenser à faire entrer dans notre Recueil, le texte de ce traité, attendu que, par l'article 14, qui fixe le terme du traité au 31 Décembre 1865, il est stipulé que, si un traité général venait à être conclu entre tous les Etats de l'Association de douanes et de commerce allemande, avant ce terme, le traité cesserait d'être en vigueur.

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