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1883 (Urtext.)

Allo scopo di regolare con disposizioni uniformi l'esercizio della pesca nelle acque del lago di Garda ed in quelle da esso dipendenti, il Governo di Sua Maestà I. e. R. Apostolica ed il Governo di Sua Maestà il Rè d'Italia hanno nominati a proprj delegati:

Il Governo di Sua Maestà I. e. R. Apostolica il Signor Alberto nobile de Rungg, Cavaliere dell' ordine Imperiale di Leopoldo, I. R. Consigliere Aulico.

ed

il Governo di Sua Maestà il Rè il Signor Dr. Pietro Pavesi, Cavaliere dell' ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro, Professore di Zoologia nella R. Università di Pavia,

i quali si sono riuniti in Riva sul Garda e dopo essersi comunicati il loro poteri e averli trovati in buona e debita forma; preso per base la convenzione preliminare conclusa allo scopo sopra indicato il 25 febbrajo 1881; riservata la ratifica dei rispettivi Governi sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli.

Articolo 1.

Le presenti disposizioni riguardano il Lago di Garda, tutti i suoi affluenti diretti, particolarmente il Sarca a partire dal ponte alle Sarche e l' emissario Mincio da Peschiera all'attuale confine della provincia di Mantova.

Articolo 2.

La legislazione interna di ciascuna parte stabilisce a chi spetti il diritto di pesca nelle acque indicate all'articolo precedente. I diritti di pesca privati vanno soggeti, in quanto al loro esercizio, alle prescrizioni portate dalla presente convenzione.

Articolo 3.

Nelle concessioni d'acqua a scopo industriale ed agrario, allorquando gli interessi della pesca sieno predominanti, le Autorità competenti potranno prescrivere quanta valga ad impedire che acque inquinate di materie nocevoli ai pesci vengano riversate nel Lago di Garda o suoi affluenti ed emissarie, e far praticare convenienti passagi per il pesce nelle chiuse e nei salti d'acqua.

Il Governo di Sua Maestà I. e R. Apost. si riserva in questo riguardo piena libertà d'azione fino a che la propria legislazione nterna non abbia stabilito i rapporti tra il diritto di pesca ed altri diritti d'acqua.

Articolo 4.

È vietato d'occupare a scopo di pesca il fondo e le spiaggie del Lago con roste e simili opere stabili subacque, all' infuori delle fascinate.

E pure vietato di prosciugare stagni e di deviare o prosciugare corsi d'acqua a scopo di pesca.

Articolo 5.

È vietato d'adoperare nei corsi d'acqua ed alle loro foci nel Lago apparecchi fissi o mobili di pesca, che impediscano il passaggio del pesce per più della metà della larghezza della corrente, misurata ad angolo retto dalla riva.

La distanza tra due di questi apparecchi impiegati simultaneamente sulla medesima riva o sulle due rive opposte non potrà essere interiore al doppio dello sviluppo del più grande di essi.

Nulla è mutato nelle disposizioni vigenti per quanto riflette il diritto di pesca nella chiusa del Sarca.

Durante il periodo dal primo novembre a tutto dicembre l'esercizio della pesca in essa è però soggetto al divieto generale stabilito nell'articolo 12 per la trota.

Articolo 6.

È vietato di adoperare e collocare nelle acque reti ed ordigni da pesca ad una distanza minore di 20 metri dalle scale di monta, dai graticci degli opificj e dallo sbocco dei canali, dalle chiuse o cateratte, e dai salti d'acqua.

Articolo 7.

È vietato di pescare con ogni sorta di reti a strascico con sacco, tirate da terra o da barche fisse od ancorate, che necessariamente sconvolgono il fondo delle acque, in particolare con ludrione, arcagna, argano del ferro, pitor nia, strigiara, brazzolo, aola rolo e valanchera.

È vietato di pescare nei corsi d'acqua con rè de scanno e partisino, nonche con fiocina.

Articolo 8.

È pure vietato l'uso della dirlindana dal primo settembre fino a tutto aprile.

Articolo 9.

È vietato di adoperare per la pesca materie esplosive come dinamite e polvere pirica e materie stupefacienti, soffocanti, corrosive e velenose come coccolo di levante, noce vomica, calce fuligine e simili.

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1883

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I pesci delle seguenti specie non possono essere pescati, detenuti, messi in vendita e venduti, se nella loro lunghezza totale non hanno raggiunti le nisure qui appresso indicate: Anguilla centimetri quaranta (40),

Trota di Lago

Regina (Bulberg)

centimetri trenta (30),

Trota di fiume, Carpione, Temolo, Tinca, Pesce Persico, centimetri quindici (15),

Alosa (Agone, Sardena, Scarabine) centimetri dieci (10),
Tutte le altre specie, centimetri cinque (5).

Articolo 11.

È vietata la pesca e la vendita di pesci freschi delle seguenti specie:

Trota e carpione in novembre e dicembre;
Temolo (Thymallus vulgaris) in marzo;
Pesce Persico in maggio;

Tinca e Regina (Bulbero) in giuguo;

Alosa (Agone, Sardena) dal 15 maggio al 15 giugno. I divieti anzidetti non sono estensibili alla vendita dei pesci provenienti dai vivaj privati, purchè sieno accompagnati da certificati dell'autorità comunale comprovanti la loro provenienza e quantità.

Mancando tali certificati saranno considerati come oggetto di contravvenzione.

Articolo 12.

In quei tratti di fiume e di lago, in cui la pesca della trota e del carpione abbia un'importanza prevalente e loro torni necessario questo modo di tutela potrà l'autorità competente, d'accordo con quella dell' altra parte, proibire nei mesi di novembre e dicembre ogni specie di pesca.

Articolo 13.

Sono vietate in ogni tempo la pesca e la vendita del fregolo di pesce.

Articolo 14.

Le due parti contraenti procureranno dovunque sia possibile, previo comune accordo e nella misura da stabilirsi, di facilitare il ripopolamento delle acque contemplate dall' articolo 1 mediante la disseminazione d' uova e d avannotti di specie di pesci riconosciute come preziose od utili.

Articolo 15.

Esse favoriranno pure la istituzione di stabilimenti di pescicoltura artificiale, e le autorità competenti delle due parti potranno accordare loro i seguenti favori:

a) La facoltà di pescare e di adoperare per la nutrizione dei pesci contenuti negli stabilimenti avannotti ed in generale pesci non aventi le dimensioni prescritte nell' articolo 10. Questi pesci non potranno essere venduti, nẻ utilizzati per altro scopo.

b) La facoltà di pescare in tempo proibito le specie designate all'articolo 11.

La concessione sarà subordinata a condizioni tendenti ad impedire i possibili abusi.

Articolo 16.

È vietato d'introdurre nuove specie di pesci nelle acque, a cui si applicano la presenti disposizioni, senza l'espressa e concorde autorizzazione di entrambe le parti contraenti.

Esse si accorderanno onde prendere tutti gli altri provvedimenti necessarj per proteggere le specie nuovamente introdotte nelle dette acque.

Articolo 17.

Per agevolare le ricerche scientifiche sugli animali acquatici, le autorità competenti potranno accordare licenze speciali intese a sospendere temporariamente a favore di persone determinate le disposizioni degli articolo 10, 11, 12 e 13.

Articolo 18.

Ciascuna delle due parti contraenti determinerà quali sieno gli ufficiali od agenti a cui nel rispettivo territorio saranno affidate la sorveglianza della pesca e l'accertamento delle relative contravvenzioni.

Tali ufficiali od agenti potranno in ogni tempo visitare i batelli da pesca e i luoghi di deposito e di vendita del pesce.

Articolo 19.

Ciascuna delle due parti contraenti procurerà, che mediante la propria legislazione interna vengano in modo possibilmente simile fissate le penalità per le varie contravvenzioni ed i casi in cui si debba procedere al sequestro od alla confisca dei corpi dei reati per le infrazioni accertate nel rispettivo territorio.

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Ciascuna delle due parti contraenti prenderà i provvedimenti necessarj per mettere in esecuzione sul proprio territorio le presenti disposizioni.

Articolo 21.

Le due parti contraenti si communicheranno a vicenda le prescrizioni rilasciate in esecuzione di questa convenzione, i provvedimenti di maggiore importanza concernenti la pesca. nelle acque contemplate nell' articolo 1 e discorranno, che le rispettive autorità s'informino reciprocamente d'ogni emergenza, che potesse avere rilevante importanza per la pescicoltura.

Articolo 22.

La presente convenzione, ratificata dai rispettivi governi nel più breve tempo che sarà possibile, avrà vigore fino al termine di quell'anno in cui l'una o l'altra delle due Parti contraenti ne avrà denunciata la cessazione, chonchè dalla denuncia alla cessazione non decorra un termine minore di tre mesi.

Fatto in doppio originale in Riva sul Garda addi 9 agosto 1883.

Rungg m. p.

Pavesi m. p.

(Uebersetzung.)

Um die Ausübung der Fischerei im Gardasee und in dessen Nebengewässern durch übereinstimmende Massnahmen zu regeln, haben die Regierungen Seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät und Seiner Majestät des Königs von Italien zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Die Regierung Seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät den Herrn Albert Edlen v. Rungg, Ritter des kaiserlichen Leopoldordens, k. k. Hofrath,

und

die Regierung Seiner Majestät des Königs den Herrn Dr. Peter Pavesi, Ritter des St. Mauritius- und Lazarusordens, Professor der Zoologie an der königlichen Universität zu Pavia,

welche in Riva am Gardasee zusammengetreten sind, und nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten, unter Zugrundelegung des zu dem oben erwähnten Zwecke am 25. Februar 1881 abgeschlossenen Präliminarübereinkommens, sowie mit Vorbehalt

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