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l'esempio che noi rechiamo mostra in un modo irrefragabile che queste famiglie non si componevano unicamente di patrizj. Quella di Claudio avea in se i Marcelli plebei, che non erano da meno degli Appj per lo splendore delle magistrature, e che erano infinitamente più utili alla repubblica. È evidente che siffatte famiglie plebee sorsero da cattivi parentadi in un tempo in cui non era peranco fisso il diritto di connubio, e dell' eguaglianza dei matrimonj. Ma la famiglia Claudia aveva pure un gran numero di persone che partecipavano al suo nome senza che gli si accordasse molta riputazione (come fu di quel Claudio che cortestò la libertà di Virginia) e forse seguendo delle idee più viete, degli affrancati e discendenti di affrancati come lo dimostra l'esempio che abbiamo testè riferito. È così che presso i Gaeli, i nobili Campbells e vassalli costituivano un clau, gli altri non facevano che apparteneryi.

L'asserzione che vuole che il popolo romano non consistesse in origine che di patroni e di clienți è del novero di quelle che non scemarono di valore se non per I' applicazione troppo audace che se ne fece. Quanto più è falsa tanto più distrugge la verità storica e disconosce la libertà plebea e l'esistenza del comune. Dall' altra parte ella è tanto più vera pel tempo che ha preceduto la formazione di questo comune, epoca in cui tutti i Romani in grazia della composizione delle Gentes si trovavano scompartite in tribù primitive. Il padre e la madre di famiglia sono patronus e matrona rispetto ai figli, ai domestici ed ai clienti; e questa traduzione è letterale (37). Non si può del pari spiegare bene come si formarono le relazioni di patroni e di clienti, allo stesso modo che non si può determinare storicamente il principio di Roma. Dionigi fa quivi un pas ralello della clientela con la Penestie che è la servitù di

Tessalia; non però che abbia

cercato l'origine dell' una stimava che fra le migliają

o dell'altra conquista giacchè di nuovi cittadini Romolo avea distinti i nobili ed i ricchi per farne dei patrizj mettendo sotto la loro protezione gli uomini del comune. Le sue idee sull' origine di Roma non gli permisero di fermarsi a questo paralello che certamente era fondato sopra una verità essenziale. I rapporti che in Tessalia erano duri e miserabili potevano essere addolciti in Roma per altri costumi e per un miglior spirito applicando al servo le relazioni esistenti fra il protettore ed il protetto che si era volontariamente sommesso. Presso i Greci vi erano simili rapporti di protezione in favore del méteque che era tenuto di scegliere un tutore (38) fra i cittadini per non essere senza diritto nelle più comuni relazioni; ma la qualità d'ilota e la penestia non perdetiero mai il loro odioso suggello, I Romani, ed i cittadini della città con cui Roma era in rapporto d' isopolizia, erane reciprocamente libere di mutar di soggiorno; forse sotto la condizione di aderire ad un patrono, o per lo meno col diritto di farlo. È così che bisogna intendere il jus aplicationis, che è legato al jus cxulandi; un gran numero di quelli che usavano di questo diritto, erano come la prova l'esempio di accusati Romani dei colpevoli, ma dei colpevoli che non si potevano arrestare diritto interpretato in un senso malevolo dai plebei che spregiavano gli uomini dipendenti ed odiavano quelli che tenevano la po tenza da loro; e questo serve di base alla tradizione rela-, tiva all' asilo.

In Grecia questo vincolo non riposava che sopra una utilità reciproca, e si poteva modificare o arbitrariamente rinunciare; e cessava dall'istante in cui il meteco otteneva il dritto di città e solamente i vantaggi dell' isotelia, ma.

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a Roma durava sempre per l'Aerarius ed anche trapassava a' suoi successori come il vassallaggio. Dionigi nota che per l'ordinario si perpetuava di generazione in generazione ravvisandovi una continuazione volontaria. È assai probabile che egli s' inganni; perchè è certo per le città e per le comunità che la clientela era ereditaria, e qual che si fossero le opinioni che correvano ai tempi di Cicerone sui rapporti dei discendenti degli affrancati con la famiglia dell' autore della loro libertà, la partecipazione alla sepoltura dimostra, come l' ho già indicato, che quand' anche vi fosse stato ingiustizia nella pretensione messa innanzi dai Claudj patrizj gli si contrasterebbe a torto l'opinione che gli affrancati partecipassero ai diritti gentilizj. Ora se è così la durata illimitata delle loro relazioni con la Gens permette di trarne una conclusione generale sulla clientela, e per verità come avrebbero ricevuto il nome di questa Gens ad esempio degli stranieri non italici che vi si ammettevano se non li avessero annoverati fra i suoi membri ? perchè non se ne sarebbero riputati degni quando lo schiavo che bene spesso non era che un italiano preso coll' armi alla mano, si accostava di modo al suo padrone che pranzava alla sua tavola come ce lo dimostrano i saturnali.

Quando i subordinati non esercitavano alcuna professione e non avevano ancora acquistato alcuna proprietà, i patroni gli assegnarono un' abitazione, e due arpenti sulle loro terre coltivabili non in tutta proprietà ma a titolo precario potendo retrocedere da questa beneficenza quando avessero avuto a dolersi di loro, del resto per quanto fossero differenti di grado e di considerazione, il patrono gli dovea la sua paterna protezione; e soccorrerli nelle loro urgenze difenderli in giustizia ed istruirli del diritto civile. Niebuhr T. II.

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e religioso. I clienti poi dal canto loro aveano obbliga di mostrarsi amorevoli ed obbedienti verso il patrono; difendere l'onor suo pagarne le ammende, contribuire con gli altri membri della sua casa a sopportare i pesi e gli altri doveri nell' interesse pubblico. Ajutandoli eziandio a dotarne le figlie, e pagare il riscatto quando il patrono istesso o qualcheduno de' suoi fosse caduto in potere dell' inimico.

L'illustre Blackstone che ritrovava gli usi e le istituzioni dei tempi passati fino nei giuochi dei fanciulli si è ricordato di questi uffici dei clienti a proposito dei doveri dei vassalli del medio evo.

Se il cliente moriva senza erede il patrono gli succedeva (40) e questo diritto si conservò per gli affrancati, rispetto ai quali, senza dubbio la potenza del patrono era foudata sulle prerogative generali del patronato. Se Publio Menio potè far mettere a morte l'affrancata, che aveva mancato di rispetto alla sua casa (41) se si stimò questo atto di severità giusto e salutare noi ne potremo conchiudere, che non soltanto il patrono avea il diritto di infliggere al suo cliente delle lievi pene negli affari che lo spettevano, ma altresì di far giudizio delle querele che un vicino avesse recate contro un suo affrancato.

Il patrono ed il cliente non si citavano in giustizia nè rendeano testimonio, nè vuotavano nei Tribunali l'uno contro l'altro o pei loro nemici. E questo potrebbe essere una mitigazione della antica legislazione rispetto al giuramento. I doveri del patrono verso il cliente erano più sacri di quelli che lo legavano a' suoi proprj parenti (42). Chiunque si obbliava verso il cliente era tenuto colpevole di tradimento e fatto devoto agli Dei infernali cioè così escluso dalla protezione della legge che ciascuno lo poteva

uccidere impunemente. Senza dubbio l'imprecazione sulla testa del colpevole era proferita dal Pontefice che era l'immagine di Dio verso cui s'innalzavano le querele del cliente calpestato. La citazione dinnanzi ai giudici civili era impossibile, il loro intervento avrebbe disfatta non che falsata questa instituzione; convenia passarsene o comportare la possibilità di abusarne. Nulladimeno vi ha luogo di credere che terribili pene minacciassero quest' abuso, perchè sarebbe una visione da pazzo spettante ad un'età d'oro che non si vide giammai, l'immaginarsi che dei patrizj che non rispettavano verso i plebei nè l' equità nè la fede giurata si fossero così lasciati frenare dalla voce della coscienza d'essere migliori padri dei loro clienti di quel che non lo siano molti uomiui pei loro proprj figli. Per me non li stimo migliori dei cavalieri del medio evo abbenchè l' ignoranza e la menzogna gli abbiano dato vanto di virtuosi; tanto più che sappiamo per l'accusa d'un contemporaneo degno di stima, che saccheggiavano i lavoratori peggio che non fossero schiavi, e non per altro se non perchè lo potevano fare impunemente, poichè Dio solo era giudice fra essi ed il povero. Dove perfino lo schiavo avrebbe dovuto trovar in essi dei benefattori.

Fra i privilegi che i Ranneti si davano il vanto di meritare sugli altri patrizj, si trovava, a quel che ne dice un' antica narrazione il diritto d' accogliere degli stranieri nel novero dei loro clienti (43). Dal che ne viene che si escludevano tanto più facilmente i plebei da un siffatto diritto. Però quando in questa classe sorsero degli uomini poderosi capaci di offrir protezione, с di concedere delle picciole abitazioni rurali, si videro i clienti aderire così facilmente ad essi come ai patrizj. Sino al

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