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proprio capriccio, fa traviare colui che non è tenuto dalla vergogna al cospetto de' suoi concittadini e confratelli dordine, mossi da un miglior spirito. Mentre la necessità di vegliare all' onore preserva dalla depravazione; in fine quest' esempio prova che una passione dominante incorre sempre negli eccessi, e pone perciò i suoi avversari in una occasione favorevole.

Vendere se stesso e i suoi in caso di bisogno, era un diritto così generale quanto deplorabile; era stato accolto nel Nord come presso i Greci ed in Asia. Il diritto del creditore d'impadronirsi del debitore che non pagava e di farne uno schiavo, d' indennizzarsi in tutto quanto poteva sia colla sua fatica sia colla vendita della sua persona, non era meno universale. Simili nell' origine e nelle conseguenze, questi due diritti sono però differenti in una maniera essenziale, e quando se ne faccia distinzionė appare semplice e limpida tutta l'antica legislazione romana sui debiti.

Tutti i debiti procedono o da prestiti formali o da non soddisfatte obbligazioni di pagamento: e più ancora secondo il diritto romano nascono dai delitti che producono una simile obbligazione, come i semplici furti ed altri misfatti di questo genere. Ora chiunque non soddisfaceva nel tempo legale e dopo la sentenza del pretore a questa obbligazione fosse ella l'effetto d' un delitto o di tutt' altra causa, era, in nome della legge aggiudicato schiavo del suo creditore; era adictus e non nexus (482) Nexus era colui che per una vendita formale e secondo il diritto dei quiriti si era in presenza dei testimoni tutto concesso e con se anche ciò che gli apparteneva, per denaro pagato a suo conto: nella forma era una vendita, nella reNiebuhr T. II.

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altà era un pegno. Niuno poteva essere posto in questo stato che per suo proprio fatto.

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Nexum secondo la conosciuta testimonianza d'Elio Gallo, è (485) ogni affare conchiuso conformemente al diritto ed alle forme dei quiriti, quindi è uno scompiglio d' idee che non appartiene che agli scrittori più recenti quello di aggiungere il pensiero dei servi alla parola nexi, e di vedere in questi nexi degli schiavi incatenati. Onde s'intende senz' altra dimostrazione che in principio una simile transazione era sempre una vera vendita; ma lo spirito inventivo dei giuristi Romani trovò nella forma il mezzo di creare un diritto di pegno perchè il venditore rimaneva in possesso, oltre che la restituzione della somma ricevuta per prezzo disimpegnava la cosa data in sigurtà ; mentre nel caso contrario il compratore rivendicava la sua proprietà innanzi al pretore. Si diede la medesima forma a una turba di altri affari e transazioni come la vendita reciproca, la vendita fittizia di fanciulli, per operarne l'emancipazione, i testamenti ec. ec. Tutte queste cose sono comprese coll' alienazione reale della proprietà nella definizione di Mamilio recata da Varrone (484); ed è in questo senso più esteso che Silla lasciò sussistere tutti i nexa dei nuovi cittadini a cui tolse coi diritti di cittadi nanzá ogn' altro retaggio (485). Ma si fecero così frequenti le vendite fittizie, e così importanti gli affari a cui servivano di. forma che convenne designarle con un nome tutto proprio.

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per questo che l'uso del discorso restrinse ad esse sole il vocabolo generico, e che i mancipia vera trasmissione di proprietà, furono esclusi dal suo significato; onde Varrone diceva sulle tracce di Scevola che il nexum era la formalità, per cui stava la proprietà, mentre la cosa era obbligata (486).

Siccome nel corso dell' età variò il senso di questa parola così pure non è esatta la definizione nelle finzioni di Varrone che in un sol caso. Ed era un nexus senza dubbio, l'uomo libero che per una convenzione soddisfaceva coi travagli della schiavitù al debito per cui s' era venduto secondo il diritto dei quiriti (487); sé non che non conviene restringere a ciò la significazione della parola. Chiunque avea così impegnata la sua persona era nexus, 0 nexu vinctus (488), quand' anche non avesse potuto esser posto nel caso d' estinguere il suo debito con dei servigi.

Colui che non aveva proprietà, avrà sempre fatto i suoi prestiti in questo modo. Le persone agiate di que' tempi, avranno potuto trarsene fuori dando in sicurtă gli averi. Comunemente secondo ogni apparenza chi era minacciato da una sentenza di addizione s'impegnava in un nexum per iscansare una siffatta disgrazia. Quegli che non si riscattava, e che il creditore rivendicava innanzi al pretore (489) era abbandonato ai ceppi alle punizioni corporali ed a tutte le miserie della schiavitù (490).

Sino che il nexus non era aggiudicato ('addictus) aveva i medesimi diritti d'ogni altro cittadino libero le leggi glie lo assicuravano formalmente (491); ma chiunque era aggiudicato come schiavo, perdeva la sua dignità di · cittadino (492) e soffriva quella deminutio capitis (493), di cui se non parlano i libri del diritto civile, si è perchè noi non abbiamo nulla di Mamilio, nè di Scevola, e perchè quelli che scrissero sotto gl' imperatori vennero lungo tempo dopo che ciò era già stato obbliato. Tuttavia vi ha una testimonianza impossibile a non conoscersi ed è che il judicium turpe (processo che mette in pericolo il carattere civico d'un cittadino) è qualificato di causa capitis quantunque fosse lontano di minacciare la vita. Così

pure la decisione della questione di sapere se il possessa dei beni è stata aggiudicata dalla sentenza del pretore, era una causa capitis (494) perchè quest' addizione aveva preso il dell' addizione di persona. posto Quando una persona era aggiudicata al creditore i figli i nipoti che erano in suo potere erano fatti schiavi con lui; interveniva lo stesso quando dei pubblici delinquenti erano venduti colle loro famiglie (495). Diedero prova della loro dottrina in fatto di legge, gli annalisti che facevano raccontare al popolo da un vecchio soldato che l'usuraio l'aveva condotto in schiavitù con due suoi figli, e che rappresentavano l'editto del Console Servilio come che avesse proibito al creditore del debitore che voleva aiutare (496), di sostenere i suoi figli e i suoi nipoti (497). In ciò si trovava la principal cagione delle emancipazioni, che per la natura del diritto romano di famiglia non avreb bero potuto intervenire che assai di rado.

Chiunque ha un chiaro concetto della legislazione sui debiti, ha risolto l'enigma che traviò Dionisio, e che contaminò di gravi errori la storia romana.

Gli annali riferivano essere della legione coloro che emigrarono per causa di debiti; ma siccome per la legislazione di Servio vi potevano essere nella legione degli uomini la libertà dei quali apparteneva al loro creditore, questi potevano essere più poveri di un proletario sciolto d'ogni debito. Dionisio cade pur quivi nella sventura di conciliare con un' invenzione ciò che implica contraddizione, presuppone che questi uomini servissero in qualità di frombolieri (498), di modo che quelli che avevano meno che niente si sarebbero trovati nella quinta classe. A che sarebbe stata buona la legislazione di Servio, se degl' opliti e dei cavalieri non avessero potuto tenersi con

tro un popolaccio inerme? Ma i plebei che abbandonarono il campo erano dei nexi che non avevano impegnata che la libertà e gl' averi (499) l'interesse che inspiravano e il voto di far tornare questa circostanza a profitto della libertà politica trassero con se molte altre persone che non gemevano punto sotto la medesima oppressione. L'armata poteva essere ordinata secondo le classi e nondimeno la pluralità degli opliti poteva essere costituita d' uomini che non erano pur sicuri della loro libertà se i loro debiti diventarono esigibili. Non vi sono pur troppo che troppi paesi ove interviene lo stesso, e dove la più parte dei proprietari, senza aver cessato d'esserlo in apparenza, non conserverebbero assolutamente nulla se avessero a pagar i loro debiti, e che frattanto coltivano la terra pei loro creditori, come lo faceva il debitore romano per l'usuraio (500). Se in un paese ove le cose sono a questi termini i dritti politici fossero calcolati sulla contribuzione fondiaria non risponderebbero più allo stato della proprietà; ma gli elettori e gl' eleggibili, in maggioranza, sarebbero sprovvisti di fortuna, e si troverebbero in circostanze disperate.

Ecco la prova che promisi più sopra circa l'imposta che non si sarebbe percepita sulla fortuna netta perchè rispondeva al censo ed i nexi non potevano essere nelle classi e servire nella legione se non erano diffalcati i debiti. Dove misi innanzi questa proposizione, le spiegazioni sül nexum avrebbero avuto per effetto di affastellar episodio sopra episodio (501). Aggiungerò in conferma che la liquidazione dei debiti dell' anno 403, produsse la necessità d'un nuovo censo perchè la compensazione della proprietà coi crediti avea fatto cambiar di padrone a molte cose (502). Se si fosse parlato d' un' imposta di fortuna,

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