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borch; ad I. Sigonio indovinò qualche cosa della verità ma senza correzione

nexi, vincti solutique

guasta

il testo.

(489)

Il passo di T. Liv. citato di sopra si ha da intendere rispetto questa addizione VI, 36. Dionis. VI, 23.

(490)

Parlerò in progresso, in gislazione delle dodici tavole

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un' epoca posteriore alla leun'epoca

della servitù per debiti che non procedono da imprestiti, servitù resa celebre benchè coteste leggi non possano esserne considerate come la prima fonte. Io vi ritornerò a proposito della legge poetelia ed è unicamente perchè dei pensieri messi fuori verbalmente e che potrebbero essere male interpretati, se fossero sparsi accompagnati da sinistre intelligenze che io pongo innanzi prima d'ora le proposizioni seguenti. La legge poetelia non fece che abolire il nexum in quanto alle persone; in suo luogo diventò generale il contratto di fiducia. Non cangiò in nulla all' addizione per debito o per misfatto, e cotesta durò senza dubbio oltre la guerra di Annibale. Se non che fu abolita, e supplita dalla possessio bonorum debitoris, come pure sectio bonorum ci ricorda sectio corporis debitoris.

(491)

Nexo solutoque idem jus esto.

(492)

Il Console Servilio assicurò ai plebei durante la campagna corpo, beni, e epitimia Dionisio VI, 41. Appio dice VI, 59 che perdè del danaro su molți debitori.

(493)

De minutus capite appellatur... qui liber alteri mancipio datus est. Festo.

(494)

Per questo è così l'affare di P. Quinzio (Cicer. pro Quinct. IX). È discorso se i suoi beni hanno realmente possessa nec ne. Nel registro dei Censori caput è il titolo che comprende ogni cosa che riguardava la condizione di una persona: ogni cangiamento che conviene operarvi perchè diventò deterioris conditionis è una dominutio capitis. Chiunque si è una volta iniziato alle idee romane, comprende senza molte parole che la degradazione d'un plebeo allo stato d' aerarius (per esempio) e la traslazione in una tribus minus honesta in forza d'una condanna

per broglio (ambitus) erano l'una e l'altra e l'altra capitis

deminutio.

(495)

Ipse familiaque ad aedem cereris veneat.

(496)

Dell' addictus non del nexus. Così la prima di queste classi fu chiamata all' armi nella seconda guerra punica.

(497)

liberos nepotesve

T. Liv. II, 24: ne quis militis moraretur Dionisio IV, 29. Al libro VI, 37, lo straniero non curò queste fonti e la natura di codeste leggi. Non vi potè mai essere d' uopo di riscattare gli ascendenti d' un

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Se l'appello degli schiavi per debiti ha qualche fondamento non dovettero servire che nei corpi irregolari le legioni urbane. Ma questo particolare potrebbe essere affatto apocrifo.

Dionisio VI, 79.

(500)

(501)

Vedi più sopra 225, e 226 presso alle note 83, e 84,

T. Liv. VII, 12,

(502)

(503)

I tribuni dicevano a proposito del soldo, che i patrizi avevano fatto una liberalità colla borsa altrui perchè non poteva essere purgata che tributo indicto T, Liv. IV, 60. Simili tratti vengono dagli annalisti.

(504)

I tribuni deplorano la sorte della plebs quae nunc etiam vectigalis facta sit ut cum inculta omnia invenerint trtbutum ex affecta re familiari pendant T. Liv. V, 10. Promulgano la legge agraria e si oppongono che si levino i tributi V, 12. Un'altra volta plebes coacta huic oneri succumbere perchè il governo non aveva bisogno di riscossioni VI, 32,

(505)

T. Liv. VI, 14 multiplici jam sorte ex soluta, mer gentibus semper sortem usuris.

(506)

Il dritto ipotecario sulle terre era ad Atene più antico di Solone stava oltre la cattura della persona che fu in seguito abolito. A Roma lo stato delle cose non l' accons sentiva, nè si potea conciliare col diritto di proprietà dei Quiriti come nol si poteva col semplice possesso..

(507)

Publicum è poplicum che spetta al popolo. Così il comune è sdegnato malignitate patrum qui militem praeda fraudavere; quidquid captum est vendidit consul ac redegit in publicum. T. Liv. II, 42. Vi hanno molti altri passi così fatti.

(508)

Dionisio VI, 46.

(509)

Polis, e Politai potrebbero nei più antichi tempi essere stati sinonimi di populus il primo potrebbe anche essere stato la medesima parola, ma non ne conservò un senso preciso.

(510)

Come la plebs romana è opposta alle XXXV tribù.

I Romani rustici.

(511)

(512)

Dionisio I, 85. Ricordo la definizione di Capitone : plebs est in qua gentes civium patriciae non insunt e Cajo I, 3.

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Di regola ne erano esclusi presso i Greci antichi. Corinto fa un'eccezione che non conosciamo. Altri possono essere rimasti ignoti ma sono sempre fatti solitari.

(516)

Dionisio IX, 25. La pena non poteva consistere che nella nota del Censore (radiazione dalla lista della tribù) come per colui che faceva il mestiere dell' istrione; non che vi fosse un vituperio particolare appiccato a questo mestiere ma perchè era una professione urbana.

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(519)

II, 8, II, 9.

(520)

T. Liv. VI, 18. Quot clientes circa singulos fuistis patronos.

(521)

T. Liv. II, 64: irata plebs interesse consularibus comitiis noluit. Per patres clientesque patrum consules creati (per le Curie e le centurie senza la plebs ).

(522)

Perchè si voleva violare la legge Licinia . . . Plebis eo dolor erupit ut tribunos . . . vociferantes reliquendum campum moesta plebs sequeretur. Consules relicti a parte populi per infrequentiam comitio nihilo segnius perficiunt. Įdem VII, 18.

...

(523)

Idem II, 35: infensa erat cohorta plebs: tentātā res est, si, dispositis clientibus absterrendo singulos... disjicere rem possent. Universi deinde processere precibus plebem exposcentes.

(524)

T. Liv. III, 14: instructi paratique (juniores patrum ) cum ingenti clientium exercitu sic tribunos ... ubi primum submoventes causam praebuere, adorti sunt etc.

(525)

Idem III, 16 tantus tribunos furor tenuit ut.. contenderent patriciorum hospites clientesque (capitolium insedisse) .. Concilium inde legi perferendae

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...

(526)

Idem II, 56: rogationem tulit ut plebeii magistratus tributis comitiis fierent... res... quae patriciis omnem

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