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lievi modificazioni, regola la organizzazione del poter comunale. Questo principio vuole essere applicato con quattro condizioni, cive:

I. Che gli aventi maggiore interesse non sieno sacrificati a quelli che ve lo hanno minimo o nullo.

II. Che gli aventi un diritto coeguale abbiano eguaglianza di partecipazione al potere.

III. Che gli aventi minimo interesse sieno essi pure tutelati. IV. Che l'interesse collettivo sia validamente garantito.

Soddisfassi alla prima condizione o ammettendo al poter comunale quelli soltanto i quali hanno un censo determinato, e pagano una data tangente d'imposta; o ammettendo quelli che pagano meno in una proporzione di minorità. Gli scienziati ed i negozianți vi posson trovar luogo se pagano una tassa sull'entrata: quando per valersi dei loro lumi vogliansi ammessi senza rispetto alla tassa, devono essere ammessi, come si pratica saviamente negli Stati pontifici, nella proporzione di uno a tre.

Soddisfassi alla seconda condizione o col sistema della libera elezione, o col sistema delle borse. Questo secondo sistema conserva più rigorosamente la eguaglianza, e meglio si adatta colla natura di un governo monarchico. Sono pessimi modi di formazione o la nomina fatta dal governo, o la rinnuovazione fatta per mezzo degli stessi membri, nominati la prima volta dal poter governativo. Nel primo caso si annienta il poter comunale, nel secondo caso riducesi a setta, a fazione, a monopolio.

Soddisfassi alla terza condizione sottoponendo gli atti del poter comunale al sindacato, e le decisioni consigliarie all'appello della minorità.

Soddisfassi, infine, alla quarta condizione, richiedendo negli eligibili o imborsabili certe qualità morali e intellettuali come titoli di capacità. Oltre le consuete, il saper leggere e scrivere sarebbe ottima garanzia di ordine e di morale sicurezza.

S II.

Modo di esercizio.

Il poter comunale si compone, come ogni poter sovrano, di legislativo e di esecutivo. Vorremmo pertanto che fosse largo il primo, che fosse stretto il secondo: quindi che il legislativo si esercitasse sempre da tutto il CONSIGLIO COMUNALE, e l'esecutivo da un magistrato composto di un gonfaloniere o potestà, e due o quattro anziani, secondo le località; magistrato che dovrebbe agire sotto l'azione permanente del Consiglio. Gli anziani dovrebbero essere eletti liberamente dal Consiglio: il gonfalo

niere o potestà in governo monarchico potrebbe esser nominato dal principe.

§ III.

Modo di attribuzioni.

La sorveglianza dei pubblici stabilimenti di utilità e di beneficenza: la direzione del pubblico insegnamento: la polizia municipale: il provvedere a tutto ciò che riguarda l'utile materiale e morale del municipio: la nomina degli impiegati municipali o dipendenti direttamente dal Comune, compresovi l'assessore o notaro: la imposizione delle tasse comunali: il reparto sui comunisti delle imposte governative o provinciali, ecco le attribuzioni naturali di ogni poter comunale che vogliasi veramente indipendente.

SIV.

Modo di sorveglianza.

Un primo mezzo di sorveglianza è il gonfaloniere, nominato dal principe: un secondo mezzo è l'appello che il gonfaloniere o la minorità possano interporre dagli atti consigliari al Consiglio provinciale: un terzo mezzo di sorveglianza, infine, è il rendiconto doppio, da farsi ad un rappresentante del governo ed al Consiglio provinciale. Ogni altro mezzo di sorveglianza si riguarda da noi come violazione della indipendenza municipale.

SEZIONE SECONDA

CONSIGLI PROVINCIALI.

La composizione dei Consigli provinciali, fatta mediante il duplice concorso dei Consigli comunali, che presentano triplice nota, e del poter sovrano, che sceglie su questa triplice nota, può esser nei governi monarchici un modo di organizzazione che concilia la libertà della scelta colla pubblica sicurezza.

Oltre le attribuzioni concesse ai Consigli provinciali coll'editto del 5 luglio 1831, vorremmo che ai medesimi si concedessero; 1.o Le attribuzioni amministrative che ora sono esercitate dal governo, o dalle congregazioni governative.

2.o L'appello dalle deliberazioni dei Consigli comunali, interposto dal gonfaloniere o dalla minorità.

3.o La revisione dei conti delle aziende comunali, o dipendenti dal Comune.

4.o La decisione delle questioni amministrative che insorgessero o tra i comunisti ed il Comune, o fra Comune e Comune.

5.o La nomina degli individui componenti le congregazioni governative, tenendo per lo meno il sistema della nomina per triplice lista. Questa fu tra le ottime cose proposte eziandio nel memorandum del 1831.

L'assistenza, non la presidenza di un delegato governativo alle sedute consigliarie potrebbe essere garanzia di ordine, non offesa d'indipendenza.

I Consigli provinciali dovrebbero avere epoca fissa di convocazione, epoca fissa di scioglimento. Non dovrebbero durare meno di quindici giorni.

SEZIONE TERZA

DIRITTO DI PETIZIONE.

I diritti di petizione o di rimostranza, che compongono il primo attributo naturale dei sudditi, cioè il far sapere ciò cui deve provvedere il governo, furono da Pietro Leopoldo I organizzati presso a poco nel modo seguente:

1.o Il diritto di petizione deve appartenere ad ogni indivíduo maschio che abbi venticinque anni compiti. Ma deve esercitarlo davanti ai Consigli comunali del suo domicilio.

2.o I Consigli comunali devono accettare tutte le petizioni, o concernano esse gl'interessi meramente locali, o concernano invece gl'interessi provinciali e generali: ma devono discuterle e designare a pluralità di suffragi quelle che sono giudicate degne di considerazione per affidarle ai deputati incaricati d'intervenire ai Consigli provinciali.

3.o I Consigli provinciali devono accogliere le petizioni presentate dai deputati comunali, e distinguerle in classi secondo che concernono o interessi locali, o interessi provinciali, o interessi generali. Quindi, discutendole partitamente, devono designare a pluralità di suffragi quelle che devono essere affidate ai deputati nominati per far parte del Consiglio generale, accompagnandole coi motivi scritti dai quali sono provocate.

S'intende bene che, tanto i Consigli comunali, quanto i Con

sigli provinciali possono esercitare collettivamente gli stessi diritti che sono concessi agli individui.

SEZIONE QUARTA

CONSIGLIO GENERALE.

Il Consiglio generale dovrebbe esser composto di deputati scelti come pei Consigli provinciali, mediante il duplice concorso dei Consigli provinciali stessi, che proponessero sopra triplice nota, e del governo, che su queste note scegliesse.

Potrebbero far parte del Consiglio generale anche i deputati delle corporazioni più illustri o importanti, che fossero per avventura nello Stato, quali sarebbero, per modo di esempio, le università di studi, le accademie di scienze, le camere di commercio, il collegio degli avvocati o dei medici, corporazioni religiose, ecc.

La presidenza dovrebbe essere a nomina del poter sovrano, ma fra i deputati.

La convocazione dovrebbe essere fissata ogni anno ad un' epoca determinata.

La dissoluzione dovrebbe essere pure fissata per legge ed in una misura di tempo conveniente.

Fissando l'epoca quinquennale per la rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali, quinquennale dovrebbe esser pure la rinnovazione del Consiglio generale.

Al Consiglio generale dovrebbero esser affidate:

1.o La giurisdizione di appello dalle decisioni dei Consigli provinciali.

2.o La composizione delle vertenze insorte tra i diversi Consigli provinciali.

3.0 Il sindacato delle aziende provinciali.

4.o Il riparto delle imposte governative sulle province.

5.o Finalmente, il supremo esercizio dei due attributi naturali del popolo, tante volte rammentati. Ciò colle regole e coi principi seguenti:

I. Appena adunato, il Consiglio generale dovrebbe ricevere: (A) La partecipazione delle leggi generali non ancora promulgate;

(B) La notificazione delle instruzioni, delle circolari, delle massime d'uffizio comunicate, o da comunicarsi ai capi di governo e di aziende;

(C) La comunicazione del rendiconto dell'anno, e lo stanziamento della imposta generale.

II. Altretante commissioni nominate dal Consiglio generale, dovrebbero fare l'esame preparatorio, e la relazione sopra i tre distinti subietti superiormente rammentati.

III. Dovrebbe quindi instituirsi discussione generale:

1.o Sulle relazioni fatte dalle commissioni;

2.o Sulle petizioni recate dai deputati provinciali;

3.o Sulle petizioni d'interesse generale che potessero essere proposte dai deputati stessi, o dalle commissioni.

IV. Ultimo atto del Consiglio generale esser dovrebbe la redazione di un voto nel quale fossero rispettosamente espresse al governo:

1.o Le rimostranze sugli atti governativi, sulle leggi e sul rendiconto collegialmente discusso;

2.o L'esposizione dei bisogni dei Comuni, delle province e dello Stato.

V. La risposta al voto del Consiglio generale esser dovrebbe il primo atto col quale si aprisse il Consiglio nell'anno seguente.

SEZIONE QUINTA

CONGREGAZIONE CENTRALE.

Esser dovrebbe questa congregazione un senato consultativo, e quindi composta d' individui nominati dal poter sovrano, ma nominati a vita onde fossero indipendenti, priva di qualunque iniziativa ed esercente le sue attribuzioni sotto l'azione immediata del poter sovrano.

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Questa congregazione centrale dovrebbe esser composta di laici, e presieduta dal cardinale segretario di Stato.

Dovrebbe essere non minore di venti membri, e divisa in quattro sezioni, corrispondenti alle principali aziende del potere esecutivo.

Le attribuzioni di questo senato consultore esser dovrebbero alcune generali, altre particolari.

Fra le generali dovrebbero figurare principalmente quelle: 1.o Di riferire sulle petizioni e sulle rimostranze del Consiglio generale;

2. Di preparare i progetti di legge su le proposizioni fatte dal governo;

3.0 Di preparare il rendiconto generale dello Stato, da presentarsi al Consiglio generale.

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