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Circolare del ministero dell' interno, in data 11 marzo 1875. ficiali della milizia provinciale appartenenti all'amministrazione di sicurezza pubblica.

D'accordo col ministero della guerra vennero dichiarate incompatibili le funzioni di afficiale di sicurezza pubblica con quelle di graduato nella milizia provinciale, però ristrettivamente alla milizia mobile, esclusa la milizia di riserva per la ragione che i graduati della milizia di riserva, a differenza degli altri, sono impiegati individualmente e non come corpo, in tempo di guerra soltanto e nei servizi interni sia di amministrazione, sia di difesa territoriale.

Da ciò deriva che i funzionari di pubblica sicurezza, i quali già abbiano conseguito sagrado nella milizia mobile, non possono ulteriormente rimanere nella milizia provindale che ottenendo dal ministero della guerra il passaggio nella riserva. Prego quindi V. S. di segnalarmi i nomi dei funzionari predetti in servizio in codesta provincia, che trovassero nella condizione suespressa; e ad evitare inconvenienti nell'avvenire stimo moltre opportuno di disporre che le domande per essere ascritte alla milizia di riserva per parte degli ufficiali di pubblica sicurezza siano in tutti i casi trasmesse per via ferarchica a questo ministero, il quale si darà premura di farle pervenire per le relauve determinazioni a quello della guerra, e di farne a suo tempo conoscere l'esito agli Interessati.

Il ministro, G. CANTELLI.

Circolare del ministero dell'interno, in data 16 marzo 1875. Abolizione di ogni eccezione e privilegio in materia di caccia.

Mi è stato chiesto se, non ostante la nuova legislazione italiana, si debbano considerare tuttavia in vigore i privilegi accordati colla legge del 15 febbraio 1793 e riconfermati coi sovrani rescritti 30 settembre e 30 ottobre 1819 agli ufficiali dell'exGranducato di Toscana, di portare gratuitamente le armi e valersene eziandio per la caccia anche dopo passati a riposo; privilegi indi estesi, in virtù della sovrana risoluzione notificata dalla presidenza del buon governo in data 16 luglio 1818 ai cavalieri del soppresso Ordine di Santo Stefano.

Attentamente esaminato il quesito, io ritengo che non possa più essere riconosciuto il privilegio summentovato ora che le nuove leggi del regno hanno abolito in questa materia qualsiasi eccezione, come appare dall'articolo 31 della legge di pubblica sicutezza, e dall'art. 30 del relativo regolamento.

D'altra parte si gli ex-ufficiali che i cavalieri suddetti non possono sostenere di aver diritti acquisiti, imperocchè non trattasi di un diritto, bensì soltanto di una graziosa concessione del principe regnante a quel tempo, e che le istituzioni e il diritto pubblico dello Stato permettevano. Ma si le une che l'altro essendo mutati, e fondandosi ora sovra principj molto diversi, le persone preindicate non hanno ragione di lamentarsi se di fronte a legge comune ed alla disposizione contenuta nel primo capoverso dell'articolo 24 ⚫ dello Statuto del regno, per la quale tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, hasno perduto quel privilegio e sono equiparate a tutti gli altri italiani.

Në può indurre in un opposto avviso la sentenza della Corte di cassazione di Fi-
T. XXIV (6." DELLA SERIE 2.*).

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renze del 19 febbraio 1870, in quanto che con quel giudicato fu riconosciuto che i cacciatori di costa avevano tuttora il diritto di portare le armi, ciò fu perchè costoro erano veramente in possesso di un diritto loro accordato colle disposizioni di una legge, quale era il regolamento del 23 settembre 1833, come ricompensa deî servigi militari veramente prestati, e non era una semplice, graziosa, onorifica concessione del principe come nel caso in questione.

Comunico alla S. V. questo mio parere, che è pur diviso dal ministro guardasigilli, e la prego di attenervisi nei casi pratici che le occorressero, lasciando libero ai reclamanti di rivolgersi ai tribunali competenti qualora intendessero sostenere i pretesi loro diritti.

Circolare della perfettura di Milano, in data 27 giugno 1875.
Registro anagrafico
Servizio postale.

Per semplificare ai comuni le modalità stabilite nei casi di cambiamento di residenza, fu disposto, con l'art. 5 del regio decreto 19 luglio 1874, n. 2015 (serie 2."), che la relativa notificazione poteva farsi mediante invio di una lettera a stampa, nella quale fosse scritto a mano soltanto it cognome e nome della persona, che trasferiva la propria residenza da un comune in un altro.

Essendo però stato sollevato il dubbio da parte degli uffici postali, se le dette lettere a stampa portando scritte a mano le indicazioni volute, si potessero considerare come semplici stampati e comprendersi in conseguenza nell'identica tariffa, l'onorevole ministero di agricoltura, industria e commercio si è rivolto a quello dei lavori pubblici per avere le dichiarazioni opportune; ed ora mi è grato di partecipare alla S. V. che l'accennata corrispondenza sarà ammessa alla tariffa degli stampati semprechè, ben inteso, le indicazioni manoscritte siano contenute rigorosamente nella forma stabilita dal regio decreto.

Voglia pertanto la S. V. rimanerne intesa onde possa valersene nelle notificazioni dei cambiamenti di residenza.

R. D. n. 2369.

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Il prefetto, TORRE.

Riordinamento del collegio di Castiglion Fioren

tino detto dell'oratorio di S. Filippo Neri.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 febbraio. 1875

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

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Essendoci rimostrata l'opportunità di riordinare il collegio di Castiglion Fiorentino, detto dell' oratorio di S. Filippo Neri; sentito il consiglio di Stato e il parere del consiglio superiore di pubblica istruzione; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, · abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il collegio di Castiglion Fiorentino, riconosciuta la sua autonomia di ente morale, sarà governato da una deputazione composta di cinque persone, cioè dell'operaio nominato dal ministro della pubblica istruzione, del

sindaco del comune, di un deputato eletto dal vescovo di Arezzo, uno dal consiglio scolastico ed uno dalla deputazione provinciale. I deputati elettivi durano in carica tre anni e potranno essere confermati.

Art. 2. È ufficio della deputazione di ripetere ed ottenere la consegna dei beni mobili ed immobili del collegio; ricevere i conti da chiunque abbia avuto parte nell'amministrazione di quelli, ed approvarli; accertare con un esatto inventario lo stato del patrimonio, ritirando i titoli e documenti che al medesimo si riferiscono, e infine compiere ogni atto necessario per avviare e stabilire la nuova amministrazione.

Art. 3. La deputazione avrà facoltà di deliberare purchè intervenga l'operaio e almeno due altri deputati. In mancanza dell'operaio, prenderà il suo posto il sindaco di Castiglion Fiorentino.

Art. 4. Fra sei mesi dal di che sarà entrata in carica, la deputazione presenterà al ministro delia pubblica istruzione un particolareggiato rapporto sulle operazioni da essa compite e sullo stato del collegio. Il ministro, considerato il rapporto e le proposte della deputazione, con suo decreto darà forma e regole più determinate per la direzione e amministrazione del collegio e per l'ordinamento degli studi.

Ordiniamo, ecc. Dato a Roma, addi 31 gennaio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

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R. D. n. 2373. - Derivazione d'acqua per uso di forza motrice dal fiume Serchio.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 1 marzo 1875

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la domanda della società anonima residente in Genova sotto la denominazione credito dell'industria nazionale, diretta allo scopo di poter praticare una derivazione d'acqua dal fiume Serchio onde valersi della forza motrice che potrà essere sviluppata nel suo percorso in servizio di un grandioso opificio per filatura e tessitura meccanica del cotone ed industrie affini e complementari che si propone di costruire nel territorio della città di Lucca, capoluogo di provincia, a sponda sinistra del fiume. Ritenuto che dagli atti dell'inchiesta amministrativa istruita al riguardo risulta che l'attuazione dell'opera non può recare alcun pregiudizio al buon governo delle acque pubbliche, nè all'interesse dei terzi, quando si osservino le opportune cautele, - visto il parere del consiglio di Stato; sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, alla società anonima residente in Genova sotto la denominazione Credito dell'industria nazionale di praticare una derivazione d'acqua dal fiume

Serchio nella quantità non eccedente sei metri cubi (moduli 60) al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di 576 cavalli dinamici in servizio di un grandioso opificio per la filatura e tessitura meccanica del cotone ed industrie affini e complementari che ha divisato di costruire nel territorio della città di Lucca a sponda sinistra del fiume.

Tale concessione è fatta per anni sessanta a cominciare dal giorno primo gennaio milleottocentosettantacinque verso l'annua prestazione a favore delle finanze dello Stato di lire duemilatrecentoquattro per i primi trent'anni, e di lire quattromilaseicentootto per il secondo trentennio, e sotto la esatta osservanza delle singole condizioni dalla richiedente società assunte col pubblico atto di obbligazione stipulato addì 18 gennaio 1875 avanti la prefettura di Lucca.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1875.
VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D.

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Coniazione di una medaglia a memoria del prosciugamento del lago Fucino.

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Volendo che sia serbata memoria del felice prosciugamento del lago Fucino compiutosi durante il Nostro regno; e nello stesso tempo volendo Noi attestare, che quest'opera, desiderio di molti secoli, ed invano tentata da imperatori romani ed altri sovrani di tempi posteriori, devesi alla ferma volontà ed alle cure e spese del principe Alessandro Torlonia di Roma; - Considerando quanto vantaggio apportino alla nazione i lavori di bonificamento e di grande coltura intrapresi dal principe Torlonia nel prosciugato bacino del Fucino, ormai tramutato in territorio ferace a beneficio delle popolazioni circostanti e con utile delle nostre finanze; sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, abbiamo decretato e decretiamo:

A cura del Nostro governo sarà fatta coniare una medaglia a memoria del prosciugamento del lago Fucino, opera compiuta da un italiano e di eminente vantaggio pubblico.

Un esemplare in oro della medaglia che decretiamo, sarà presentato a Noi, ed altro sarà dato, in un al presente decreto, al principe Alessandro Torlonia in attestato di pubblica benemerenza.

Il Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addi 17 gennaio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

S. SPAVENTA.

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Vista la tabella A annessa al regio decreto del 17 aprile 1874, n. 1931 (serie 2.2); sulla proposta del Nostro ministro d' agricoltura, industria e commercio, abbiamo decretato e decretiamo:

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Il numero delle guardie stabilito nel ruolo organico del personale per il servizio forestale dello Stato, giusta la tabella A annessa al R. decreto del 17 aprile 1874, n. 1931 (serie 2.), è ridotto da cinquecentodieci a quattrocentonovantotto.

Ordiniamo, ecc. - Dato a Roma, addi 31 gennaio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

R. D. n. 2376.

gnano (Como).

Nuova denominazione assunta dal comune di Pa

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Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; veduta la deliberazione del consiglio comunale di Pagnano in data del 21 settembre 1874, cou la quale domanda l'autorizzazione di aggiungere al nome attuale del comune l'appellativo di Vallassina; - vista a legge comunale, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Pagnano, nella provincia di Como, è autorizzato ad assumere la denominazione di Pagnano-Vallassina. Ordiniamo, ecc. - Dato a Roma, addì 4 febbrajo 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

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R. D. n. 2377. Istituto nautico comunale di Rapallo.

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Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 marzo 1875
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA,

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Vista la legge 13 novembre 1859, n 3728; - vista la legge 31 maggio 1868, n. 4415; vista la legge 21 dicembre 1873, n. 1720 (serie 2.a), the approva lo stato di prima previsione della spesa del ministero di agricoltura, industria e commercio per l'anno 1874; - vista la deliberazione del consiglio comunale di Rapallo in data 8 febbraio 1873; - vista la re

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