Immagini della pagina
PDF
ePub

gretario di Stato per la pubblica istruzione, e da esso designate via via a quei luoghi ove sia più bisognevole l'opera loro.

Art. 3. Alle stesse ispettrici sarà corrisposta una indennità di viaggio e di soggiorno regolata giusta i Nostri decreti 14 settembre 1862, n. 840 e 25 agosto 1863, n. 1446, eguale a quella determinata per i RR. ispettori scolastici. Tali indennità verranno anche registrate in uscita sulla somma inscritta al capitolo 6 (A) (amministrazione scolastica provinciale - indennità per le spese d' ispezione delle scuole primarie) del bilancio più sopra accennato.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

l'arte cristiana in Pavia.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 aprile 1875

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

[ocr errors]

Vista l'istanza 8 dicembre 1874 dei delegati della compagnia laicale della Beata Vergine del Rosario in Pavia, perchè tale compagnia sia eretta in corpo morale allo scopo di conservare i monumenti d'arte cristiana di quella città; visto il parere favorevole del consiglio di Stato, 24 marzo 1875; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La compagnia laicale della Beata Vergine del Rosario è eretta in ente morale sotto il titolo di società per la conservazione dei monumenti dell'arte cristiana in Pavia.

Ordiniamo, ecc. - Dato a Napoli, addì 11 aprile 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2437. — Impiegati dell'uffizio tecnico per gli scavi d'antichità nella provincia romana.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 aprile 1875-
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

sulla pro

Visto l'art. 6 del Nostro decreto del 28 marzo 1875, col quale fu institnita una direzione centrale degli scavi e musei del regno; posta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

[ocr errors]

Articolo unico. Il ruolo normale degli impiegati dell'ufficio tecnico spe

ciale per gli scavi di antichità della provincia romana, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, è approvato.

Ordiniamo, ecc. - Dato a Roma, addì 1.0 aprile 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Ruolo normale degli impiegati dell'uffizio tecnico speciale per gli scav d'antichità della provincia romana.

1 ingegnere locale, L. 1,800 - segretario, L. 1,500 1 economo L. 2,000 ufficiale di scrittura, L. 1,500 2 assistenti a L. 1,500 pe ciascuno disegnatore, L. 1,500 - 10 custodi di 1.a classe a L. 1,000 per ciascuno 6 custodi di 2.a classe a L. 800 per ciascuno - 1 Ma gazziniere, L. 1,000 1 Usciere, L. 800 - Totale L. 27,900 - 2 asses sori, uno per la pittura e l'altro per la scultura a L. 1,900 per ciascun Totale L. 31,700.

R. D. n. 2425.- Aumento dei provveditori ed ispettori scolastici de Regno.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 aprile 1875
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto lo stanziamento fatto al capitolo 5 del bilancio passivo del mi nistero della istruzione pubblica per l'anno 1875; - sulla proposta d Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; - abbiam decretato e decretiamo:

Art. 1. Il numero dei provveditori scolastici locali del regno è elevat a sessanta, di cui:

Di 1.a classe N. 6 con lo stipendio di lire 6,000 annue. Di 2.a classe » 6 con lo stipendio di lire 5,000 annue. Di 3.a classe » 11 con lo stipendio di lire 4,500 annue. Di 4 a classe » 12 con lo stipendio di lire 4,000 annue. Di 5.a classe » 25 con lo stipendio di lire 3,000 annue. Art. 2. Il numero degli ispettori scolastici del regno è elevato a cent quarantasette, di cui:

Di 2.a classe >>

Di 1. classe N. 15 con lo stipendio di lire 2,500 annue.
27 con lo stipendio di lire 1,800 annue.
Di 3.a classe » 50 con lo stipendio di lire 1,500 annne.

a

Di 4. classe » 55 con lo stipendio di lire 1,200 annue.

Art. 3. Il provveditore, oltre alle sue attribuzioni, eserciterà pure funzioni di ispettore scolastico del circondario in cui risiede.

Art. 4. La classe quarta di ispettori si comporrà di ispettori titolari di ispettori reggenti: per essere nominato ispettore reggente è necessar

la patente di maestro normale di grado superiore e una provata abilità nell'insegnamento elementare; per essere nominato titolare è necessario inoltre aver conseguito la licenza liceale. Si determineranno con regolamenti particolari le norme con le quali gli ispettori reggenti che non sieno forniti di licenza liceale, si possano presentare agli esami per conseguirla.

Art. 5. La promozione degli ispettori titolari dalla 4. classe alla 3.a e dalla 3.a alla 2.a, a mano a mano che vi sieno posti vacanti, avrà luogo, per tre quarti dei posti, avuto riguardo all'anzianità di grado, e per un quarto alla cultura pedagogica ed ai meriti speciali della persona da promuoversi.

Art. 6. Per essere promosso da ispettore di 2. ad ispettore di 1.a classe, é necessario aver conseguito sia la laurea nella facoltà di lettere e filosofia o nella facoltà di scienze fisiche e matematiche in una delle università del regno, od un titolo equivalente, sia un titolo speciale che fosse stabilito per quest'ufficio. Si determineranno con regolamenti particolari le norme colle quali gl'ispettori titolari di terza, quarta e seconda classe potranno conseguire la laurea od il titolo speciale di cui nel precedente paragrafo. Art. 7. Tenuto fermo l'obbligo stabilito all'articolo precedente, la promozione da ispettore di 1.a classe a provveditore e le promozioni da una classe inferiore a quella immediatamente superiore nel ruolo dei provveditori, avranno luogo, a mano a mano che vi sieno posti vacanti, per metà dei posti avuto riguardo alla anzianità di grado, e per metà alla cultura letteraria e scientifica della persona che si promuove, ed in ispecie alla cultura pedagogica di cui si sia dato prova con pubblicazioni speciali • nell'esercizio dell'ufficio.

Art. 8. Agli ispettori ed ai provveditori ora in attività di servizio, i quali mancassero dei titoli voluti dagli articoli precedenti, si riserberà per modo transitorio un quinto dei posti che facendosi vacanti daranno luogo a propromozione.

Art. 9. I RR. provveditori sono equiparati ai capi di servizio ed ai segretari del ministero che hanno uguale stipendio: gl'ispettori scolastici ai sottosegretari.

Ordiniamo, ecc. - Dato a Napoli, addì 28 marzo 1875.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Vista la legge del bilancio per l'anno corrente; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il ruolo degli impiegati della biblioteca del Collegio Romano, annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Ruolo degli impiegati della biblioteca del Collegio Romano.

Assistente di 2.a classe, L. 2,200 - Assistente di 4. classe, L. 1,300 Servente, L. 800 Totale 4,500.

R. D. n. 2426.

Roma.

[ocr errors]

Impiegati e serventi del Museo Kircheriano in

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 aprile 1875 -
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

vista la

Visto il Nostro decreto 7 agosto 1874, n. 2035 (serie 2.a); legge del bilancio per l'anno corrente; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e de

cretiamo:

È approvato il ruolo degli impiegati e serventi del Museo Kircheriano in Roma, annesso al presento decreto, e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Ordiniamo, ecc. Dato a Napoli, addì 28 marzo 1875.

VITTORIO EMANUELE.

[ocr errors]

R. BONGHI.

Ruolo degli impiegati e serventi del Museo Kircheriano di Roma.

[ocr errors]

1 Direttore, L. 1,000 1 Vicedirettore, L. 1,500 1 Servente, L. 600 Totale, L. 3,100.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Visto il regio decreto 8 novembre 1868, n. 224, che modifica le tabelle d'armamento del R. Naviglio; - sulla proposta del Nostro ministro della marina; inteso il consiglio superiore di marina, - abbiamo decrelato e decretiamo:

Art. 1. È fatta facoltà al Nostro ministro per la marina, ogni qualvolta

nell'interesse del regio servizio non reputerà opportuno destinare sulle regie navi, per le quali è stabilito, il distaccamento del corpo R. fanteria marina d'imbarcare invece un corrispondente numero d'individui del corpo regi equipaggi. In tal caso i sergenti ed i caporali saranno sostituiti da secondi capi e da timonieri cannonieri, ed i soldati da marinai di terza classe. E fatta eccezione per i sergenti e caporali aiutanti e per i trombettieri che continueranno ad essere destinati dal corpo RR. fanteria marina, a norma del citato Nostro decreto.

Art. 2. I supplementi portati dalla tabella n. 4 annessa al regio decreto 8 novembre 1868 per i soldati di fanteria marina saranno, nei casi suddetti, devoluti al personale del corpo regi equipaggi chiamato a sostituirli. Ordiniamo, ecc. Dato a Napoli, addì 28 marzo 1875.

VITTORIO EMANUELE.

S. DE ST-BON.

R. D. n. 2453.

Convenzione colla repubblica di Costarica per definire le questioni di nazionalità, provvedere all'assistenza giudiziaria gratuita, al trattamento degli indigenti, ecc.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 maggio 1875

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello statuto fondamentale del regno; - udito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla convenzione fra l'Italia e la repubblica di Costarica, firmata a Roma il 6 maggio 1873, per definire le questioni di nazionalità, provvedere all'assistenza giudiziaria gratuita, al trattamento degli indigenti, ecc., e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 16 aprile 1875.

Ordiniamo, ecc. - Dato a Napoli, addi 23 aprile 1875.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una convenzione essendo stata conchiusa tra il regno d'Italia e la repubblica di Costarica all'oggetto di definire le questioni di nazionalità e di provvedere all'assistenza giudiziaria gratuita, al trattamento degli indigenti alla esecuzione dei giudicati, ad un cambio regolare di rogatorie in materia civile e commerciale, come pure ad una reciproca comunicazione degli atti di morte; e dai rispettivi plenipotenziari sottoscritta in Roma il sei di maggio dell'anno milleottocentosettantatrè;

« IndietroContinua »