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Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze, visto l'elenco in cui trovansi descritte n.o 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del demanio dello Stato e di occupare altresì alcuni tratti di spiaggia lacuale; viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni ed occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo si della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le opportune cautele; udito il parere del consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

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Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui ed alle ditte di commercio indicati nell' annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, di poter derivare le acque ed occupare le aree ivi descritte, e ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti all'uopo stipulati.

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R. D. n. 2489.

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Aggiunta di frazione al comune di Tuoro.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 maggio 1875

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA,

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Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno - Vista la domanda degli elettori dell'isola maggiore del lago Trasimeno per la separazione di essa dal comune di Castiglion del Lago e per la sua aggregazione al comune di Tuoro; - vedute le deliberazioni dei consigli comunali di Tuoro e di Castiglion del Lago in data 22 marzo e 10 maggio 1874; - veduta la deliberazione del consiglio provinciale di Perugia in data 20 agosto 1874; - visto l'articolo 15, § 2 della legge comunale e provinciale in data 20 marzo 1865; - vista la legge 18 agosto 1870, n. 5815, - abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. A cominciare dal 1 luglio 1875 l'isola Maggiore del Lago Trasimeno è distaccata dal comune di Castiglion del Lago e unita al comune di Tuoro, in provincia di Perugia.

Art. 2. Fino alla costituzione del nuovo consiglio comunale di Tuoro, a cui si procederà entro il mese di luglio, in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge, l'attuale rappresentanza del comune continuerà nell'esercizio delle sue attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del nuovo consiglio.

Ordiniamo, ecc. - Dato a Napoli, addi 26 aprile 1875.

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Veduti i regi decreti 26 settembre 1869, n. 5286 (art. 1.o, § 2), e 3 marzo 1874, n. 1825 (serie 2.); sentito il parere del consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I ricevitori dell'amministrazione del lotto sono esclusi dal novero di quei gestori dell'amministrazione finanziaria, poi quali col nostro decreto del 5 marzo 1874, n. 1825, è stata delegata agli intendenti di finanza la facoltà di approvare le cauzioni prestate nell'interesse dell'erario. Ordiniamo, ecc. - Dato a Napoli, addì 26 aprile 1875.

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Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 maggio 1875

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduti i Nostri decreti del 22 e 29 novembre 1868, n. 4727 e 4728, del 1 aprile 1869, n. 4989, e del 17 settembre 1872, n. 1025, concernenti i ruoli organici delle accademie di belle arti di Parma, Modena e Milano e delle gallerie e dei musei di Firenze; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono aboliti i seguenti posti:

1. Di economo incaricato della corrispondenza dell'opera delle incisioni nell'accademia di belle arti di Parma con lire 800; - 2. Di aggiunto d'in

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cisione in rame nella stessa accademia con lire 4,500; 3. Di un bidello dell'accademia di belle arti di Modena con lire 800; 4. Di professore d'incisione in legno nell'accademia di belle arti di Milano con lire 2,000; - 5. D'ispettore del museo nazionale di Firenze con lire 2,000. Ordiniamo, ecc. Dato a Roma, addì 2 maggio 1875.

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Veduto il Nostro decreto 10 dicembre 1871, col quale fu approvata la pianta organica del personale addetto al regio osservatorio astronomico di Brera in Milano; - vedute le modificazioni fatte al bilancio del ministero della pubblica istruzione per l'anno corrente e per la parte che riguarda gli stipendi del 2.o astronomo e dell'assistente istituiti col legato Oriani; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la nuova pianta del personale addetto al regio osservatorio di Brera in Milano annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal ministro predetto.

Ordiniamo, ecc. Dato a Napoli, addì 11 aprile 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Pianta del personale del regio osservatorio astronomico di Brera in Milano.

1.0 Astronomo (direttore), L. 4,800 2.° Astronomo, L. 3,888 88 3.o Astronomo, L. 2,285 18 - Assistente, L. 1,500 - Macchinista, L. 1,728 36 Inserviente, L. 600 Totale L. 14,802 42.

R. D. n. 2447. Impiegati della direzione generale dei Musei e degli scavi d'antichità del regno.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 aprile 1875

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VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Visto il bilancio dell'anno corrente;

visto il decreto di questo stesso giorno, con che viene costituita in Roma la direzione generale dei musei e degli scavi d'antichità del regno; - sentito il consiglio dei ministri;

sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

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Articolo unico. È approvato il ruolo normale degli impiegati della suddelta direzione generale dei musei e degli scavi d'antichità, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo, ecc. Dato a Napoli, addi 28 marzo 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Ruolo normale degli impiegati della direzione generale dei musei e degli scavi d'antichità del regno.

Direttore generale, L. 8,000 - Due commissari per le antichità, uno con lo stipendio di lire 7,000 e uno con quello di lire 5,000 - Capo sezione di 2.a classe, L. 4,000 - Segretario di 2.a classe, L. 3,000 - Due ispettori con L. 3,000 cad. - Ingegnere topografo, L. 2,600 - Ufficiale di archivio di 2.a classe, L. 2,500 Due ufficiali di scrittura a lire 1,500 cad. Usciere, L. 1,000 - Totale L. 42,100.

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R. D. n. 2676.

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Tassa d'ingresso in alcuni istituti e monumenti di Venezia e Sicilia.

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Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 settembre. 1875

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge del 27 maggio 1875; - visto l'articolo 4 del Nostro decreto 10 giugno 1875; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Sono sottoposti alla tassa d'ingresso di una lira, coll'entrata gratuita in tutte le domeniche e nelle altre feste registrate nel calendario civile, e colle esenzioni portate dalla legge, gl'istituti e monumenti seguenti: Venezia: Pinacoteca dell'accademia di belle arti; - Siracusa: Orecchio di Dionisio; Id.: Catacombe; Id.: Anfiteatro; Catania: Teatro; Taormina Teatro; - Girgenti: Tempi; - Segeste: Tempio e Teatro. Art. 2. Anche in quest'istituti e monumenti i fanciulli al di sotto di dodici anni pagheranno solo cinquanta centesimi.

Art. 3. I presente decreto comincerà ad aver vigore dal giorno primo del prossimo mese di ottobre,

Ordiniamo, ecc.

Dato a Torino, addì 10 agosto 1875.
VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2486. Variazioni nel ruolo degli impiegati e dei serventi

del museo di antichità di Parma.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 maggio 1875

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

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Veduto il Nostro decreto del 26 maggio 1867, n. 3742, col quale fu approvato il ruolo normale degli impiegati e dei serventi del museo d'antichità di Parma; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il posto di segretario nel museo d'antichità di Parma è abolito, ed in suo luogo è istituito un posto di applicato collo stipendio annuo di lire milledugento (L. 1,200).

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2526. Discipline per la distribuzione dei sussidi alla istruzione primaria e popolare.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 giugno 1875

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VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Veduti i Nostri decreti 1.0 maggio 1868, n. 4284, 1.° agosto 1872, n. 958 (serie 2.a) e 19 gennaio 1873, n. 1216 (serie 2.a); - veduto l'articolo 3,8 del regolamento per il consiglio superiore di pubblica istruzione, approvato con Nostro decreto del 29 novembre 1874, n. 2299; volendo che la ripartizione dei sussidi a cui si riferisce l'art. 29 del bilancio passivo del ministero della pubblica istruzione proceda più speditamente al fine a cui fu preordinata; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato, e decreliamo:

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Art. 1. La commissione per la distribuzione dei sussidi alla istruzione primaria e popolare è disciolta.

Art. 2. I consiglio superiore di pubblica istruzione determina d'anno in anno i criteri e le norme della distribuzione dei sussidi, e in conformità di quelli ripartisce in articoli il capitolo 29 del bilancio passivo del ministero d'istruzione pubblica. Il ministro potrà decretare durante l'anno una mutazione nella detta ripartizione in articoli, informandone il consiglio superiore.

Art. 3. I provveditori centrali riuniti collegialmente delibereranno il conferimento dei sussidi, secondo le norme e i criteri determinati dal consiglio superiore, nei limiti degli articoli stabiliti da esso. La proposta degli assegni spetta al provveditorato dell'istruzione elementare.

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