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L. 17,967 50 (lire diciassettemila novecento sessantasette e centesimi cinquanta), importo lordo del semestre al 1.° gennaio 1876 sulla rendita consolidata di lire 35,935, di cui al precedente articolo 2. Sarà pure aumentato il fondo del capitolo 40 del detto stato di prima previsione della somma di L. 12,363 75 (lire dodicimila trecentosessanta trè e centesimi settantacinque), di cui lire 4,005 pel semestre al 1.° luglio 1875 sulla rendita di lire 8,010 di consolidato 5 per cento dovuta con decorrenza dal 1.° gennaio 1875 e lire 8,358 75 per i prorata d'interessi convenuti colle parti sulle differenze di godimento fra i titoli di debiti redimibili accennati all'articolo e la rendita consolidata attribuita in cambio dei titoli medesimi.

Art. 4. Le seguenti diminuzioni, corrispondenti alle competenze dei titoli di debiti redimibili convertiti, di cui all'articolo 1, saranno introdotte al fondo stanziato al capitolo 4 dello stato di prima previsione della spesa delle finanze per l'anno 1875, e cioè:

All'articolo 16 competenza lorda dei semestri al 1.° aprile ed al 1.° ottobre 1875 per le 591 obbligazioni del prestito pontificio 1860-1864, state presentate colla decorrenza dal 1. ottobre 1874 . .

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L. 6,510, e competenza del solo semestre al 1.0 ottobre 1875 per le 2 obbligazioni dello stesso prestito pontificio 1860-1864, state presentate colla decorrenza dal 1.0 aprile 1875

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All'articolo 20 competenza lorda del semestre al 1.0 ottobre 1875 per le 917 obbligazioni del prestito Blount del 1866, state presentate colla decorrenza dal 1.0 aprile 1875

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All'articolo 23 competenza lorda dei semestri al 1.o aprile ed al 1.o ottobre 1875 per le 100 obbligazioni Vittorio Emanuele, state presentate colla decorrenza dal 1.0 ottobre 1874 .

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e competenza del solo semestre al 1.0 ottobre 1875 per le 400 obbligazioni simili, state presentate colla decorrenza dal 1.° aprile 1875

25

L. 6,535.

.. 10,937 50

L. 1,500

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Diconsi lire ventunmila novecento settantadue e centesimi cinquanta. Ordiniamo, ecc. - Dato a Roma, addì 13 giugno 1875.

(Segue il prospetto).

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Legge n. 2612.

Continuazione al governo del Re della facoltà di

decretare l'unione di più comuni, ecc.

Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 29 luglio 1875

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le facoltà accordate dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 250 della legge comunale, e le altre disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1870, n. 5815, sono prorogate per cinque anni a contare dal 1.° luglio prossimo venturo.

Art. 2. È data facoltà al governo del re di distaccare dal comune di Fermo, ed aggregare a quello di Porto S. Giorgio il territorio che costituisce la parrocchia S. Giorgio, fra il torrente Ete-Vivo e Bocca di Rivo, dell'estimo censuario di lire 217,460 12, salvi i contemporanei debiti compensi, sentiti gli abitanti di quel territorio, i consigli comunali interessati ed il consiglio provinciale, e sul parere conforme del consiglio di Stato. Ordiniamo, ecc. - Data a Valdieri, addì 29 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

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R. D. n. 2428. Convenzione per la concessione della costruzione di due linee di strada ferrata da Vicenza a Treviso e da Padova a Bassano.

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Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 aprile 1875
VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

1

Vista la convenzione sottoscritta in data 19 novembre 1873 dai ministri delle finanze e dei lavori pubblici per l'amministrazione dello Stato, e dal signor ingegnere Sebastiano Tessari espressamente delegato dal presidente del comitato permanente del consorzio delle tre provincie di Vicenza, Treviso e Padova per la concessione a detto consorzio della costruzione e dell'esercizio di due linee di strada ferrata da Vicenza a Treviso e da Padova a Bassano; vista la legge 29 giugno 1873, n. 1475 (Serie 2.a), colla quale è data facoltà al governo di accordare concessioni di determinate linee di strade ferrate, sotto le condizioni ed entro i limiti contemplati dalla legge stessa; - ritenuto che la società delle strade ferrate dell'Alta Italia con deliberazione del suo consiglio di amministrazione in data 3 marzo 1874 ha rinunziato al diritto di prelazione ad esso attribuito dall'art. 37 del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864, approvata con legge 14 maggio 1865, n. 2279 (allegato C), non che dall'articolo 5 della

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convenzione 5 luglio 1870, approvata con legge 28 agosto stesso anno, n. 5857 (allegato n. 2); ritenuto che l'assemblea del consorzio con deliberazione del 21 agosto 1873 ha proceduto alla nomina dei membri componenti il comitato permanente delle ferrovie concesse, a norma e per gli effetti degli articoli 8 e 9 della suddetta legge 29 giugno 1873; tito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato; udito il consiglio dei ministri; - sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e pei lavori pubblici, abbiamo decretato e decretiamo:

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sen

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È approvata la suddetta convenzione 19 novembre 1873 per la concessione al consorzio delle provincie di Vicenza, Treviso e Padova di due linee di strada ferrata da Vicenza a Treviso e da Padova a Bassano. Ordiniamo, ecc. - Dato a Roma, addi 18 marzo 1875.

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Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due linee di strada ferrata da Vicenza a Treviso e da Padova a Bassano.

Premesso che, i consigli provinciali di Treviso, Padova e Vicenza colle rispettive deliberazioni del ventotto luglio e dell'undici agosto milleottocentosettantatre, qui allegate ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, statuirono che dette tre provincie si costituissero in consorzio per assumere la costruzione e l'esercizio di due strade ferrate, l'una da Vicenza a Treviso, per Cittadella, l'altra da Padova a Bassano per Camposampiero e Cittadella e nominarono le persone destinate a comporre l'assemblea consortile. - Premesso pure che la prementovata assemblea con deliberazione del ventun agosto milleottocentosettantatre, qui allegata al n. 6, nominò il suo comitato permanente nelle persone dei signori commendatore Fedele Lampertico, cav. Giovanni Battista Loro e cav. Antonio Dozzi, il primo dei quali fu eletto presidente e successivamente colla deliberazione venti settembre stesso anno, parimenti allegata al n. 7, conferì ai medesimi la facoltà espressa di stipulare col governo la convenzione e il capitolato relativi. Fra il commendatore Marco Minghetti, ministro delle finanze, ed il commendatore Silvio Spaventa, ministro dei lavori pubblici, per conto dell'amministrazione dello Stato ed il consorzio delle tre provincie di Vicenza, Treviso e Padova rappresentato dai signori cavalieri Giovanni Battista Loro, cav. Antonio Dozzi e cav. ing. Sebastiano Tessari, quest'ultimo espressamente delegato dal presidente del comitato permanente commendatore Federico Lampertico, come dalla lettera in data Vicenza quindici novembre corrente, numero quaranta, e qul unita sotto il numero 8. Si è convenuto e si conviene quanto appresso:

Art. 1. Il governo italiano concede al consorzio delle tre provincie di Vicenza, Treviso e Padova la costruzione e l'esercizio di due strade ferrate, l'una da Vicenza a Treviso per Cittadella e l'altra da Padova a Bassano per Camposampiero e Cittadella, ed il consorzio predetto si obbliga di costruire ed esercitare le suindicate due linee di

strada ferrata a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta ed accettata sotto l'osservanza delle condizioni generali della legge venti marzo milleottocentosessantacinque, numero duemila duecentosettantanove, allegato F, sui lavori pubblici e dei regolamenti della medesima derivanti e dalla legge 29 giugno milleottocentosettantatre, numero millequattrocentosettantatre, nonchè di quelle della presente convenzione e capitolato qui unito sotto il n, 9.

Art. 2. Valendosi della facoltà concessagli dalla citata legge ventinove gingno mille ottocentosettantatre il governo accorda per la concessione di queste due linee un sussidio annuo di lire mille per chilometro e per la durata di trentacinque anni, decorrendi dall'apertura all'esercizio regolarmente autorizzato dei singoli tronchi di dette ferrovie. Non è accordato verun sussidio pei tronchi d'uso comune appartenenti alla rete delle ferrovie dell'Alta Italia già costruiti. Pel tratto comune colla linea VicenzaSchio è accordato al concessionario delle linee contemplate nel presente atto un sussidio annuo di cinquecento lire al chilometro, colla decorrenza e per la durata prevista dal paragrafo primo di questo articolo. In vista del risparmio di spesa che verrà al governo pel passaggio a carico delle amministrazioni provinciali dei tronchi della strada Nazionale Tirolese o di Canal di Brenta n. 45 che corrono nella direzione della linea Vicenza-Treviso, non che dei tronchi della strada stessa che corrono nella direzione della linea Padova-Bassano, è inoltre accordato al concessionario un sussidio annuo di lire trentamilaottocentoquattordici pei primi dei sovra indicati tronchi di strada Nazionale, ed un sussidio pure annuo di lire ventiquattromileduecentocinquanta per gli altri tronchi, con decorrenza per l'uno e l'altro sussidio dal giorno dell'effettivo cambiamento di classe di detti tronchi di strada Nazionale.

Art. 3. In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo secondo del capitolato ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'articolo duecentoquarantasette della legge sui lavori pubblici è stato dal concessionario eseguito il deposito di lire centomila, come risulta dal certificato rilasciato il ventuno ottobre ultimo scorso dal signor prefetto della provincia di Padova,

Art. 4. La presente convenzione rimane subordinata alla riserva dei diritti che polessero derivare alla società delle strade ferrate dell'Alta Italia dall'articolo quinto dell'allegato secondo alla convenzione approvata colla legge 28 agosto mille ottocentosettanta numero cinquemilaottocentocinquantasette, che ha esteso a tutte le linee possedute, o in qualsivoglia modo esercitate dall'Alta Italia, la disposizione dell'articolo trentasette del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno milleottocentosessantaquattro, approvata con legge quattordici maggio milleottocentosettantacinque, numero duemiladuecentosettantanove.

Art. 5. Il concessionario, per gli effetti della presente, elegge il domicilio legale in Roma presso il signor prof. Onorato Occioni, in Campo dei Fiori, n. 2-A. Fatta a Roma li diciannove novembre milleottocentosettantatre.

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Capitolato per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due linee di strada ferrata, l'una da Vicenza a Treviso e l'altra da Padova a Bassano.

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Art. 1.

-

Indicazione delle strade ferrate che formano soggetto della concessione. Il concessionario si obbliga di eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio di due linee di strada ferrata. La prima da Vicenza a Treviso, secondo il progetto di massima firmato dagli ingegneri Toffani e Breda in data 15 dicembre 1869. La seconda da Padova a Cittadella e Bassano, giusta i due progetti dell'ufficio tecnico provinciale di Padova del 24 febbraio 1873, pel tronco da Padova a Cittadella e del 20 gennaio stesso anno per l'altro tratto da Cittadella a Bassano. Sarà inoltre tenuto conto per entrambe le linee delle modificazioni e condizioni prescritte col presente capitolato.

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Art. 2. Cauzione definitiva.

Emanato il decreto reale di approvazione dovrà il concessionario entro due mesi dalla partecipazione ufficiale della rinuncia della Società dell'Alta Italia a valersi dei diritti che le potessero competere, a senso dell'articolo 37 del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864, dare una cauzione di lire ottocentomila in contanti od in rendita pubblica al corso di borsa, imputando in detta cauzione il deposito primordiale fatto a garanzia dell'atto di concessione.

Art. 3. Perdita del deposito preliminare per mancata effettuazione della cauzione definitiva. Se la prestazione della cauzione non verrà effettuata nel termine prefisso dall'articolo precedente s'intenderà avere il concessionario rinunciato alla concessione ed il medesimo incorrerà nella perdita del deposito preliminare, senza alcun bisogno di costituzione in mora, o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II.

Progetti e condizioni di eseguimento.

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Andamento delle due linee.

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Art. 4. La ferrovia Vicenza-Treviso, partendo dalla stazione di Vicenza sulla linea Milano-Venezia dell'Alta Italia, correrà per un tratto su detta linea, quindi se ne staccherà, proseguendo per un altro tratto in comunione colla linea Vicenza-Schio, giusta il tracciato di quella linea, stabilito col capitolato annesso alla convenzione del 7 giugno 1873, finalmente proseguirà per Cittadella e Castelfranco a Treviso, adottando la variante tra il Tesina e Fontaniva, indicata nel progetto Toffani-Breda, mentovato all'art. 1. La stazione di Cittadella ed un piccolo tronco di ferrovia, al di qua ed al di là di detta stazione, saranno comuni colla linea Padova-Bassano. La linea Padova-Bassano passerà per Camposampiero e Cittadella, seguendo la variante segnata in verde sulla planimetria generale al punto di attacco colla ferrovia Vicenza - Treviso. La diramazione di questa linea da quella dell'Alta Italia dovrà portarsi dalla parte della stazione di Padova, che corrisponde all'uscita di detta stazione verso Verona, pure mautenendo il vincolo di attraversare il fiume Brenta a monte del ponte in legno di Vigodarzere.

Art. 5.

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Variante fra il Tesina e Fontaniva. Per l'attuazione della variante contemplata dal § 3 del precedente articolo è fatta facoltà al concessionario di stabilire l'armamento della ferrovia sovra l'attuale strada nazionale tra il Tesina e Fontaniva, oc

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