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17. Le adunanze sono pubbliche, salvo quando si tratta di persone o di amministrazione. Ogni mese si terrà una ordinaria seduta pubblica per ciascuna classe, a cominciare dal novembre e fino al giugno. Il presidente ed il vice-presidente possono convocare adunanze straordinarie, il primo dell'accademia ed entrambi delle classi cui appartengono.

18. Alle adunanze prendono parte i soci effettivi, nazionali e stranieri, ed i corrispondenti. Alle votazioni prendono parte soltanto i soci effettivi della classe che tiene adunanza, tanto nazionali che stranieri.

19. L'autore di una memoria, la cui lettura sia deliberata dalla classe, sarà ammesso a leggerla egli stesso,

20. Il presidente può invitare i soci delle primarie accademie scientifiche italiane, o straniere, che fossero presenti, a prender posto fra gli accademici, ed autorizzarli a dare lettura di qualche loro comunicazione.

21. Ai soci effettivi nazionali ed esteri che intervengono alle sedute ordinarie dell'accademia, o della classe cui appartengono, è assegnato un gettone, che sarà annualmente fissato in ragione dei mezzi di cui l'accademia può disporre.

V. Memorie e pubblicazioni.

22. L'accademia pubblicherà ogni anno le memorie e relazioni lette nelle pubbliche adunanze ed un rendiconto delle comunicazioni fatte, delle discussioni, delle elezioni, delle corrispondenze scientifiche, e dei doni.

23. Per le memorie presentate da coloro che non sono soci dell'accademia, il presidente della classe nomina una commissione che riferisce intorno alla loro ammissibilità alla lettura. Sulla proposta della commissione si voterà per ballottaggio.

24. Fra le comunicazioni saranno anche inserite le note relative a lavori di persone estranee all'accademia, le quali fossero presentate da un socio. Nella pubblicazione si indicherà il nome del presentante.

25. Non è ammessa la lettura o la pubblicazione di memorie o comunicazioni, le quali non fossero inedite ed originali.

26. Il consiglio d'amministrazione può proporre, che si stampi per sunto una memoria, la cui pubblicazione riuscisse troppo costosa per i mezzi di cui l'accademia può disporre.

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27. L'accademia conferisce premi alle memorie, che dietro concorso ne saranno credute meritevoli. La relazione sui medesimi sarà letta in adunanza delle due classi. Ed anche in adunanza delle due classi saranno determinati i temi di concorso e le somme destinate ai premi.

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28. L'accademia è amministrata dall'amministratore, giusta le deliberazioni di un consiglio di amministrazione composto degli ufficiali, di cui agli articoli 5 e 6.

29. L'amministratore nel prender possesso del suo ufficio riconosce e sottoscrive gli inventari degli averi, delle carte e della biblioteca dell'accademia, e ne è mallevadore, finché, cessato il suo ufficio, la responsabilità non sia assunta dal suo successore.

30. L'amministratore propone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo al consiglio d'amministrazione, e questo ne fa relazione e proposta all'accademia per le sue deliberazioni definitive, salve le approvazioni e i rendiconti prescritti dalle leggi.

31. A cura dell'amministratore saranno tenuti al corrente: il giornale ed il mastro delle entrate e delle spese; - gl'inventari degli averi, delle carte e della biblioteca; il libro dei verbali del consiglio di amministrazione, i quali saranno firmati da lui e dal presidente; la corrispondenza amministrativa ed i relativi registri.

32. A cura dei segretari saranno tenuti al corrente: - i libri dei verbali delle sedute dell'accademia, o della classe, i quali saranno firmati da loro, e da chi presiede ; la corrispondenza scientifica delegata dal presidente, ed i relativi registri; i documenti scientifici pervenuti all'accademia finchè, dopo la stampa delle relative memorie, non passino all'archivio.

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33. L'amministratore ed i segretari saranno coadiuvati da un ragioniere e da un commesso, le cui attribuzioni saranno determinate dal consiglio di amministrazione.

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34. I legati dell'attuale accademia si riferiscono alla classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

35. I soci dell'attuale accademia saranno, salvo il caso di contraria opzione, attribuiti alla classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

36. Il presidente ed il comitato di amministrazione attuali rimangono in ufficio finchè non siano costituite le due classi come negli articoli seguenti.

37. I dieci soci che mancano agli attuali dell'accademia, onde completare il numero fissato dall'articolo 2 per la classe di scienze fisiche e matematiche, saranno designati dall'attuale accademia colle norme vigenti.

38. Per la prima scelta dei soci della classe di scienze morali, storiche e filologiche si procederà come segue: Ciascuna delle accademie, od istituti, cui si riferisce l'articolo 33 dello statuto del regno, e che attenda alle scienze sovra indicate, designerà un socio. Altrettanti ne eleggerà il ministero della pubblica istruzione. Gli uni e gli altri unitamente ai soci dell'attuale accademia che optassero per la classe di scienze morali, storiche e filologiche procederanno alla elezione dei nuovi soci, ed in concorso dei nuovi eletti al complemento della classe.

39. Le mutazioni a questo statuto saranno fatte dopo uditi l'accademia, la quale viene riconosciuta e dichiarata corpo morale autonomo, ed il consiglio di Stato.

Roma, addi 14 febbraio 1875.

Circolare del ministero di grazia e giustizia e dei culti, in data 15 febbrajo 1875. Cittadini italiani, consoli di governi stranieri, chiamati a prestar servizio da giurato.

Con la circolare del 6 novembre 1864, questo ministero prendendo in considerazione le istanze fatte da parecchi cittadini, rivestiti della qualità di agenti consolari di governi stranieri invitava i rappresentanti del pubblico ministero di conchiudere per la dispensa da giurato nel caso che qualcuno di essi, adducendo la sua qualità di console estero, ne presentasse la domanda.

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• Questa risoluzione fondavasi sulla considerazione che l'incarico di giurato può richiedere il trasferimento della persona da un luogo ad un altro ovvero il suo inter⚫vento in più giorni sussecutivi nella Corte di assise per la trattazione delle cause, <talora anche la permanenza di più giorni nella camera delle deliberazioni; il che reca impaccio ed incaglio all'esercizio delle funzioni consolari, le quali sono così varie e possono essere richieste in ogni ora del giorno, dai sudditi del governo che si rap‹ presenta ›.

Non essendo mutate le circostanze che suggerirono la mentovata istruzione, ed essendosi rinnovati i reclami ai quali si intese allora di provvedere, nel richiamarne il tenore, ne raccomando l'esatta osservanza.

Pel ministro, G. COSTA.

Circolare del ministero delle finanze, in data 10 marzo 1875.
Quesito sulla caccia.

Lo scrivente di accordo col ministero di agricoltura, industria e commercio dichiara the l'articolo della legge 8 giugno 1874, n. 1947, ebbe per iscopo di verificare in tutto il regno le tasse sulle licenze di caccia, e qualche dubbio che era sorto sulla sua applicazione in quelle provincie in cui l'esercizio della caccia era libero ed esente da tassa in forza delle leggi antecedenti, è stato rimosso dalla disposizione dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1874, n. 2284, la quale, a chiarire o confermare il predetto articolo della legge 8 giugno stesso anno, dichiara espressamente che le concessioni governative e le corrispondenti tasse sono obbligatorie per tutto il regno.

Non è dunque più il caso di far luogo all'eccezione di cui parlano l'art. 16 delle lettere patenti 29 dicembre 1836, l'art. 7 di quelle del 16 luglio 1844 e l'articolo unico di quelle del 1.o luglio 1845, che cioè la caccia con reti o con fucili in fondo proprio attinenti all'abitazione, e chiuso intorno da muro a calce alto tre metri, debba andare esente da tassa, atteso che essendo la ripetuta legge dell'otto giugno 1874 la sola che regoli in tutto il regno le tasse sulle licenze di caccia, e non facendo essa parola di alcuna eccezione per la caccia esercitata in fondi proprj chiusi che si trovino nelle

condizioni di cui sopra, è chiaro che questa non può essere considerata come fuori della misura comune, quale la consideravano le regie patenti sopracitate.

Il direttore generale, TERZI.

Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio, in data

11 febbraio 1875. - Applicazione della legge sui beni incolti e relativo regolamento.

Nell'atto che trasmetto alla S. V. la legge del 4 luglio 1874, n. 2011, serie 2*, che obbliga i comuni a ridurre a coltura agraria ed in alcuni casi a rimboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà, ed il regolamento approvato col regio decreto del 20 dicembre 1874, n. 2325, per l'applicazione della legge stessa, sembrami opportuno comunicarle alcune idee, le quali serviranno a chiarire sempre maggiormente lo spirito di quella legge ed il fine che essa si propone.

Non è improbabile che l'applicazione dell'accennata legge dia luogo a contestazioni e reclami.

A toglierne o almeno a diminuirne le cause, è opportuno sin d'ora fissare il significato della parola beni incolti; la parola incolti può a prima vista apparire di facile e semplice significato: ma nell'esame che se ne faccia in relazione alle condizioni di varie contrade, può pur troppo prestarsi a varie interpretazioni.

Secondo le idee più generali che si hanno in fatto di coltura ai giorni nostri, sono incolti tutti quei terreni, i quali non sono sottoposti ad alcun lavoro o movimento di suolo per parte dell'uomo; e che presentano una superficie erbosa e salda usufruita come pascolo dal bestiame vagante per un numero determinato di mesi durante l'anno.

Altri beni incolti sono quelli che presentano sulla loro superficie qualche traccia di vegetazione di alberi, arbusti ed arboscelli; che però nè per qualità ne per quantità danno un reddito adequato alla estensione del terreno.

Di tal natura sono i ginestreti, i felcieti, gli ericeti o brughiere, e le murgie. Vanno infine considerati come beni incolti i greti, che fiancheggiano le sponde dei fiumi e dei torrenti, e le dune e i tomboli del mare semprechè non siano già vestiti di vegetazione erbosa o dati a qualche speciale coltura.

La legge però vuole che di codesti beni incolti si facciano due categorie, una di quelli che debbono essere ridotti a coltura agraria, e l'altra di quelli che debbono essere ridotti alla coltura a bosco.

Rimane quindi ora a stabilire quali di questi beni incolti, ai termini dell'articolo 1 della succitata legge, cadano sotto le discipline forestali, e debbano per conseguenza essere rimboschiti.

A questo proposito non deesi dimenticare come nel concetto della commissione senatoria e del Senato, la legge del 4 luglio non doveva andar disgiunta dalla nuova legge forestale, che la commissione stessa ed il Senato avevano già approvato. E che a tale concetto si ispirasse l'articolo 1 della legge sui beni incolti, cioè che questa

dovesse essere subordinata alla legge forestale, lo dimostra anche il fatto non ignoto al legislatore, che nessuna delle leggi forestali attualmente vigenti nel regno, fornirebbe gli elementi necessari per l'applicazione della legge sui beni incolti, senza parlare delle varie provincie del regno, dove manca assolutamente ogni e qualunque disposizione in materia di boschi.

È quindi giocoforza ricorrere al progetto di legge forestale votato dal Senato, per attingervi, come fu dichiarato nella circolare del 1.o aprile 1874, n. 184, le norme che dovranno presiedere all'applicazione dell'articolo preaccennato.

Il criterio fondamentale di quella legge nel volere prescritta la coltura forestale per alcuni terreni si era quello di allontanare i pericoli di smottamenti, scoscendimenti e frane, perniciosi non tanto ai terreni che ne rimangono direttamente colpiti, quanto agli altri che ad essi si trovano sottoposti, e di porre poi un riparo al disordine dei corsi di acqua, disordine che in moltissimi, se non in tutti i casi, si deve all'eccessivo disboscamento delle montagne.

Ammessi questi principii, ne consegue che nel far l'elenco dei terreni da destinarsi alla coltura forestale, è necessario por mente alla rispettiva abitudine sul livello del mare, all'inclinazione sull'orizzonte, ed alla natura stessa e profondità del suolo. Dovrebbero poi per regola generale essere addetti a coltura forestale tutti quei terreni di montagna, nei quali, per ragioni dipendenti dal clima, la coltura agraria o non è più possibile, o non si potrebbe esercitare che per un brevissimo periodo di anni ed a totale detrimento del suolo.

Riepilogando il fin qui detto, parmi che nell'elenco, il quale a mente dell'art. 1 del regolamento deve essere compilato entro quattro mesi dalla pubblicazione del regolamento stesso, dovranno essere compresi i seguenti terreni:

a) I prati naturali e perenni di montagna o di piano, non sottoposti a veruna vicenda agraria; - b) i terreni cespugliati, ossia coperti di arboscelli od arbusti di niuna o poca importanza industriale; c) i terreni sparsi di alberi o di arboscelli utili ma in così piccola quantità da non rendere un adequato alla estensione del terreno ; d) i terreni aridi, pietrosi e privi quasi completamente di vegetazioni per cause derivanti dall'opera dell'uomo o per cagioni dipendenti dalla formazione geologica del paese; e) i greti dei fiumi e le dune ed i tomboli del mare.

Fra i terreni incolti di cui sopra, dovrebbero cadere sotto le discipline forestali ed essere per conseguenza addetti alla coltura boschiva i seguenti:

a) I terreni situati a tale altezza sopra il livello del mare da rendervi impossibile la coltura agraria, o da impedire che questa possa esercitarvisi utilmente e perennemente; b) i terreni che hanno tale pendio da non permettere che sianvi eseguiti movimenti di suolo senza che ne avvengano frane, scoscendimenti, smottamenti e valanghe; c) i terreni che pur non avendo gravissimo pendio, si trovano sottoposti ai pericoli accennati alla lettera precedente per ragione della poca consistenza del suolo; - d) i terreni in pendio che contengono sorgive di acque atte a determinare avvallamenti, scoscendimenti e corrosioni; - e) il greto dei fiumi e dei torrenti e le dune o i tomboli del mare.

Mercè siffatte norme generali, io spero che sarà da un canto agevolato il compito dei signori prefetti e della commissione e dei comitati forestali, e che dall'altro, tolta la causa di molte contestazioni, sarà resa più facile l'applicazione della legge.

Le poche disposizioni del regolamento non hanno bisogno di spiegazioni, Prego i prefetti, ai quali è confidata principalmente l'esecuzione di questa legge, di trasmet

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