Immagini della pagina
PDF
ePub

IL COMUNE PRIMA DELLA RITIRATA ED I NEXI.

La nomina del dittatore per curie è un passo retrogrado che svela il sistema di togliere al comune i vantaggi e gli onori che gli assicurava la legislazione di Servio finchè gli fossero rimaste le cariche. Fu il preludio d'una usurpazione ben più dolorosa che tolse ai plebei la nomina dei consoli per centurie, come gli era già stata tolta la partecipazione al consolato. Coll' ajuto del poter dittatoriale, sia esercitandolo, sia minacciandolo, i dominatori poterono intraprendere di privare i franchi livellari di tutti i diritti del loro ordine, e di ridurli individualmente in servitù. Condotti con circospezione sarebbero forse riesciti i rei disegni, i quali fallirono per una pazza impazienza, ed una cupidità di giungere all' usurpazione, onde calpestando troppo apertamente i sensi liberi e generosi, gli apparecchiarono un libero campo.

Dopo l'espulsione dei Tarquinj i governi s'erano mostrati benevoli verso il comune; si dice che fossero abolite le dogane e che per ovviare all' usura dei mercanti, la città facesse da se il commercio del sale (474). Quando si aggiunge che il comune fu francato dall' imposta ciò significa o che tutto il carico della paga delle truppe cadde sugli aerarii, oppur che fu messo dall' un dei lati tutto il sistema di tasse arbitrarie introdotto dai Tarquinj. Le leggi Valerie rivocarono le buone leggi di Servio, in ciò che risguarda l'esistenza, la sicurezza personale e l'onore. Onde si vuole che i primi consoli abbiano rimesso in vis le leggi che interdicevano di mettere le in persone

gore

pegno (475); ben inteso che furono rinnovati i corpi e le loro riunioni.

Ma, Sallustio dice, che i governanti non stettero fedeli alla giustizia ed alla moderazione che fin che durò la paura dei Tarquini, e fin che non fu compita la gran guerra d'Etruria. I patrizi ebbero, poscia i plebei come schiavi, onde da tiranni si presero trastullo delle persone e delle vite, cacciandoli dal dominio pubblico, e governando tutto soli. Oppressi da queste enormità, e specialmente saccheggiati dalle usure tutti quei del comune si concitarono alla ribellione, stanchi di spandere in continue guerre il proprio avere ed il proprio sangue, Il grandissimo dei padri della chiesa occidentale s'attenne a questa descrizione come al più limpido vero (476). T. Livio racconta nel medesimo senso che si cercò il favore dei plebei fin che Tarquinio visse in esiglio; ma che dopo la sua morte cominciarono i mali trattamenti dei grandi (477), Replico che rispetto a questo periodo sono veramente vani i termini cronologici; tuttavia mi par troppo offesa la ve rosimiglianza quando T. Livio accumula nel medesimo anno la morte del re, i subiti mutati portamenti dei patrizi, e la prima sedizione. Probabilmente qualche annalista avrà fatto menzione di questo male che cresceva d'anno in an e per forma d'introduzione ne avrà ricordati i progressi dal momento in cui pervenne a maturità. Nè mi pare incredibile che l'oligarchia ajutata da tutti i terrori della dittatura sia stata così prepotente di ricondurli alla antica legislazione sui debiti; ma che questa legislazione sia rimasta intatta al tempo della pace fra i due ordini, e che abbia anzi sopravvissuto d' un mezzo secolo alle leggi di Licinio, è ciò che rende assai dubbioso il racconto che yuole che dai primi tempi fosse stata già due volte abo

no

[ocr errors]

lita. Che che ne sia la differenza di diritto fra i due or dini, che più tardi fece sentire il bisogno della legislazione decemvirale, aveva delle radici sì profonde, che sopravvisse di quattro generazioni alle dodici tavole. Per cui T. Livio rendendo conto dell' abolizione della cattura per debiti aggiunge che da questo momento cominciò una nuova libertà per i plebei (478). Senz' altro quest' aggiunta appartiene più presto agli annalisti che a T. Livio; e può essere tenuta per un' asserzione precisa di ciò che si saprebbe altronde senza dubbio con un' intiera certezza, mą solamente per via di conseguenza si sa che la durezza di questa legislazione non opprimeva che i debitori plebei. Non può mai esservi stato pej patrizi hè cattura personale per convenzione, nè servitù per conseguenza d'addizione.

Ora se ciò non fosse stato che un' equa consuetudine per governo degli antichi cittadini non ne sarebbe venuta discordia fra loro. Il comune avrebbe potuto con una deliberazione adottare il medesimo sistema e ricevere agevolmente la ratifica della classe dominante se ve ne fosse stato bisogno. Sventuratamente era dell' interesse dei patrizi la conservazione di questo crudel diritto di cattura come ogni altro privilegio dell' ordine. Tito Livio stesso malgrado i suoi pregiudizi non dissimula ciò che si leggeva negli annali che ogni casa patrizia era divenuta il carcere dei debitori, e che nei tempi di gran miseria si conducevano ad ogni seduta del pretore verso le case dei nobili turbe di schiavi incatenati (479). In Dionisio il re Servio dice che le crudeli usure per cui i patrizi riducono in servitù gli uomini liberi, e le loro pretese ad usurparsi tutto il dominio pubblico, sono le cause che li eccitavano a meditare la sua morte (480); e nell'ultimo avvenimento quando le atroci conseguenze di sì fatto diritto condussero

[ocr errors]

la sua abolizione, l'usuraio Papirio è un patrizio, Gaio, Publio sua vittima, un plebeo. Ed anche in queste circostanze non appaiano come potenti che operano ad un tempo per se e per gli altri; si tratta esclusivamente del loro interesse. Avviene lo stesso anche nell' anno 397; in cui una giusta moderazione dell' usura dell' interesse, sancita dai plebei con qualche sollecitudine, offende i patrizi (481). Noi non potremmo presupporre che i plebei fossero stati sprovvisti del diritto d' agire secondo il medesimo sistema e solamente quando volevano sospingerlo oltre i termini erano frenati da quelle autorità d'onde originarono i tribuni del popolo, come lo furono più tardi dai tribuni medesimi; d'altronde il plebeo avrà potuto schermirsi della persecuzione d'un uomo del suo ordine, facendosi cliente d'un patrizio. Ma probabilmente la più parte dei prestiti non erano conchiusi che sotto i nomi dei patrizi per conto dei loro, clienti che dovevano figurare nella persona del Foro patrono, e che vi trovarono il più gran vantaggio. Lo straniero che faceva questo genere d' usura, oltre che portava le gravezze generali della clientela, aveva senza dubbio, come gli affrancati da pagare al patrono un diritto particolare.

E tanto più sorprendente di non trovare in quegli antichi tempi alcuna traccia d' usura esercitata dai plebei, in quanto che nelle ultime epoche della repubblica si pose precisamente fra i cavalieri Romani; quantunque Catone dichiarasse che non la stimava altrimenti che un furto di strada. All' incontro fra i membri di poche case patrizie che c'erano ancora, se ne citarebbe difficilmente un solo che facesse quel vergognoso guadagno. Esempio memorabile che le virtù ed i vizi non sono l''eredità di famiglie o di parti della nazione, ma che il potere di agire secondo il

proprio capriccio, fa traviare colui che non è tenuto dalla vergogna al cospetto de' suoi concittadini e confratelli d'ordine, mossi da un miglior spirito. Mentre la necessità di vegliare all' onore preserva dalla depravazione; in fine quest' esempio prova che una passione dominante incorre sempre negli eccessi, e pone perciò i suoi avversari in una occasione favorevole.

Vendere se stesso e i suoi in caso di bisogno, era un diritto cosi generale quanto deplorabile; era stato accolto nel Nord come presso i Greci ed in Asia. Il diritto del creditore d'impadronirsi del debitore che non pagava e di farne uno schiavo, d' indennizzarsi in tutto quanto poteva sia colla sua fatica sia colla vendita della sua persona, non era meno universale. Simili nell' origine e nelle conseguenze, questi due diritti sono però differenti in una maniera essenziale, e quando se ne faccia distinzione appare semplice e limpida tutta l'antica legislazione romana sui debiti.

Tutti i debiti procedono. o da prestiti formali o da non soddisfatte obbligazioni di pagamento: e più ancora secondo il diritto romano nascono dai delitti che producono una simile obbligazione, come i semplici furti ed altri misfatti di questo genere. Ora chiunque non soddisfaceva nel tempo legale e dopo la sentenza del pretore a questa obbligazione fosse ella l'effetto d' un delitto o di tutt' altra causa, era, in nome della legge aggiudicato schiavo del suo creditore; era adictus e non nexus (482). Nexus era colui che per una vendita formale e secondo il diritto dei quiriti si era in presenza dei testimoni tutto concesso e con se anche ciò che gli apparteneva, per denaro pagato a suo conto,: nella forma era una vendita, nella reNiebuhr T. II.

15

[ocr errors]
« IndietroContinua »