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risparmio, e che convertita in capitale fruttifero porge occasione ad un futuro aumento di entrata. Cotesta ultima parte, a suo tempo, sarà dunque sottomessa ad imposta, ed avrà in essa il suo compimento finanziario. Ma la prima che si attua in ispesa deve essere al tutto estranea alla distribuzione dell'imposta? Lo Scialoia crede di no, e col tassare non solo le entrate, ma eziandio le spese, mira a colpire quella parte di capitale, che, mentre contribuisce a procacciare godimenti e ad accrescere lo splendore della famiglia, non dà però alcun frutto av venire.

Al lume di queste teoriche lo Scialoia passava ad esaminare il disegno di legge per un' imposta sui redditi della ricchezza mobile, quale era stato presentato al Senato il 22 luglio 1863, e, accettandolo nel suo complesso, vi proponeva solo alcuni temperamenti. Egli si mostrava grande difensore del metodo di repartizione della tassa per contingenti compartimentali, e combatteva fortemente coloro che giudicavano questo metodo repugnante all'indole di essa: al contrario parevagli che il contingente si innestasse meglio in un sistema finanziario, dove le entrate della terra e delle case erano esenti da un' imposta generale sull'entrata in considerazione della fondiaria rurale od urbana, a cui erano altronde sottoposte. Cotesto contingente lo Scialoia voleva dividerlo in tre parti: la prima, molto lieve, rispondeva ai vantaggi che ognuno, comecchè poco agiato di beni di fortuna, ritrae dallo Stato onde colpiva tutti i cittadini, e la sua forma di riscossione era quella del testatico. La seconda parte, la più rilevante, versavasi sopra coloro che posseggono ricchezza mobile e si repartiva in proporzione della medesima, secondo le denunzie dei contribuenti debitamente sindacate. La terza parte del contingente (che non avrebbe dovuto oltrepassare il quarto o il terzo del totale) doveva

ripartirsi secondo il valor locativo, il quale era preso come indizio della parte spendibile dell' entrata. Così l'ordinamento delle tasse dirette era stabilito in questo modo che sopra tutti gravava un testatico, sugli abbienti, se possessori di terre e di fabbricati la fondiaria urbana o rurale, se possessori di ricchezza mobile la tassa sui redditi loro per denunzia; e sugli uni e sugli altri una tassa sul valor locativo. L'individuo, l' entrata, la casa, erano i tre elementi di tassazione.

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Nel leggere questo schema non può non ritornare alla mente un pensiero, quello cioè dello schema presentato dal Bastogi l'11 agosto 1861 alla Commissione deputata sopra di ciò, e del quale ho già toccato innanzi; non si può non ricordare che in quel tempo lo Scialoia era segretario generale delle finanze, e che certamente, e per la natura del suo ufficio e per la qualità dei suoi studii, egli avea dovuto aver parte nella formazione di quello schema. Se non che fra i due concetti spicca una differenza: che nel primo, cioè in quello del 1861, il contingente pel valore locativo aveva un carattere meramente temporaneo, era un espediente del momento, da dover essere in appresso cancellato; laddove nello Studio dello Scialoia del 1863 era conseguenza di teoriche economiche, e parte di giustizia distributiva. Ivi la fondiaria rurale ed urbana avrebbe colpito i beni stabili, la mobiliare i beni mobili, la tassa del valore locativo colpiva entrambi. Ma si noti che li colpiva non in quanto alla produzione della ricchezza, sibbene in quanto all' uso che se ne fa; non in quanto v'è entrata, ma in quanto v'è spesa. Si può dunque con fondamento congetturare che in que' due anni si fosse alquanto modificata l'idea dello Scialoia a questo proposito, ma sinora non appa

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Vedi Scialoia, Studio, pag. 80.
Scialoia, ivi, pag. 73, 83.

riva ancora nelle proposte segno veruno di una tassa generale sulle entrate, qualunque fosse l'origine e la natura loro.

Giustizia vuole che si accenni come qua e là lo Scialoia indicasse il pensiero che il proprietario, il quale ha acquistato un fondo, e detratto dal prezzo del medesimo il capitale corrispondente alla fondiaria, non può pretendere poi che la fondiaria stessa sino a quel limite gli sia imputata come diminuzione della rendita che ne riceve. Ma da ciò non trae conseguenza di nuovo gravame ai proprietarii; gli basta colpirli colla tassa del valore locativo al pari d'ogni altro agiato cittadino per la parte che rappresenta la loro spesa. E soggiunge esser ciò bastevole « in un paese dove la fondiaria è di » non lieve considerazione, dove non cessa per questo » di esser altro che imposta sulla rendita; ma dove non » si può affermare che in qualche modo non l'affligga, > massime per ragione delle sovrimposte locali, che pur » sono imposte, e sono imposte che cadono sulla ren» dita, perchè annualmente stanziate e mutevoli. » * Anzi procede più oltre, e usa ai proprietarii di stabili un benigno risguardo, in quanto che, pigliando il complesso delle rendite miste di fondiarie e mobili, di tanto scema la cifra del valor locativo di quanto le prime prevalgono alle seconde. E mentre per valutar queste s' affida alla denunzia del contribuente sindacata, per valutar quelle si contenta di moltiplicare per dieci l'imposta catastale. Ma io non potrei nè forse saprei addentrarmi nelle finissime disquisizioni e nei sottilissimi espedienti proposti dall' Autore. Mi basti l'aver mostrato che lo Scialoia in quel tempo non giudicava la imposta parziale sui redditi di ricchezza mobile così falsa nei principii, e così esiziale

'Scialoia, passim, pag. 5, 12, 50.
' Idem, pag. 83, 84.

nelle conseguenze, come gli è paruto in poi. Anch' egli s' adagiava al sentimento comune in quel tempo, nè sdegnava partecipare al giudizio, disceso dai lunghi studii e dalle disamine delle varie Commissioni, onde fu mosso il legislatore del 1864. Imperocchè se avesse creduto allora che tutto quel congegno era senza costrutto economico e senza frutto finanziario, che arruffava viemaggiormente la matassa delle imposte dirette; se avesse sospettato che ivi si celava una specie di cospirazione dei proprietarii, che lo Stato s' accingeva a consacrare un privilegio in favor loro,' egli avrebbe certo gittato il grido dell'arme affinchè il vaso di Pandora non fosse dischiuso. Noi vedremo appresso quando e come sorgessero questi pensieri: per ora procediamo ad esaminar la seconda forma che essi presero in occasione della legge di perequazione della imposta fondiaria.

Abbiamo esposto quali fossero le idee dello Scialoia nel 1863, allorchè trattavasi la questione della imposta sulla ricchezza mobile. Un grande passo ci sembra aver egli fatto nel 1864, quando si trattò la questione del conguaglio dell'imposta fondiaria; avvegnachè in questa occasione mise innanzi per la prima volta il concetto di estendere alle entrate agrarie la tassa, da cui malamente erano stati esentati i proprietarii di stabili nella legge d'imposta sulla ricchezza mobile.

A tale concetto era egli pervenuto mercè le seguenti considerazioni. Vedeva come i contingenti compartimentali della tassa fondiaria stati sino allora in vigore fossero tra loro disuguali, e perciò ingiusti, e sollevassero universale riprovazione. Concedeva che a questa ingiustizia fosse da metter riparo. Parevagli che l' opera della Commissione e del Ministro se non correggeva perfettissimamente codeste disuguaglianze (e qual' opera è per' Vedi Scialoia, Nuova Antologia, giugno 1868.

MINGHETTI.

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fetta?), pur nondimeno fosse fondata e plausibile. Ma d'altra parte paventava gli effetti improvvisi, gravi, che ne seguirebbero in alcune provincie, dove le disuguaglianze fra comuni e contribuenti erano ancor più profonde e meno giustificate, e paventava questi effetti tanto maggiormente, in quanto che alla perequazione si congiungeva un aumento complessivo della imposta. Perchè non fare la perequazione, cioè stabilire la ugua glianza che è giustizia, senza preoccuparsi di aumento? anzi, più oltre procedendo, perchè non farla piuttosto per via di sgravii e di diminuzione? Certo allora tutto si semplificherebbe, e i più gravi ostacoli sarebbero rimossi. Pigliamo il compartimento presentemente meno gravato, quello a cui dee imporsi un aggravio più forte; facciamo che la sua quota presente sia tenuta come massimo, e poi riduciamo la imposta di tutti gli altri compartimenti sopra quella norma, mediante la proporzione proposta dalla Commissione e dal Ministro. Noi avremo mantenuto il rapporto che forma la base del conguaglio e nel quale consiste veramente la legge, e nessuno potrà lagnarsi. Imperocchè il compartimento, che abbiamo posto come normale, non sarà gravato di più, gli altri saranno alleggeriti, e intanto tutti riconosceranno che la misura della tassa loro è giusta, secondo la legge del conguaglio.

Il solo che ne patirà detrimento sarà l'Erario: imperocchè, fatto il calcolo, di tal guisa verranno meno trenta milioni da quel che avrebbe riscosso col progetto governativo. Ma egli si compensi; e si compensi a carico. degli stessi proprietarii di stabili. Aggiunga 30 milioni alla tassa della ricchezza mobile, e questi 30 milioni siano ripartiti non già sulla base catastale, ma sulla dichiarazione del contribuente accertata, e purgata dai debiti e dalle spese, appunto come si fa per la ricchezza mobile.

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