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ma fossero immutabili e fissi del pari tutti gli elementi del valore. E se dalla rendita passiamo al capitale, il che soprattutto nell' ipotesi del riscatto è necessario di avvertire, quivi entra eziandio nel calcolo, come elemento principale, il saggio dell' interesse. Chiunque ha letto l'accuratissimo lavoro della Commissione di perequazione, da noi altrove citato, avrà un'idea delle difficoltà a ben determinarlo. Essa stimò di accostarsi al vero pigliando nei varii compartimenti d'Italia una scala che andava dal 2', al 4'/, per cento. Dopo che quel lavoro fu pubblicato, noi fummo testimonii di un alzamento singolare del saggio d'interesse cagionato dalla quantità dei beni messi in vendita, e dallo sfogo che i capitali hanno trovato nell' industria e nella rendita pubblica; tantochè non andrebbe lungi dal vero chi dicesse che il 41/, massimo d'allora è divenuto il minimo odierno, e il massimo odierno può salire sino al 6 e al 7 per cento. E chi non vede a colpo d'occhio la differenza immensa che codesti diversi saggi recano nel capitale corrispondente alla medesima rendita?

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Se non che si replicherà ancora che comunque questo elemento sia secondario, pure ha il suo valore; sempre produce l'effetto che il fondo si paghi alquanto meno di quel che lo si sarebbe pagato se in quel paese ed in

'Mi si permetta di ridurre in cifre questo ragionamento. Il fondo, di che sopra s'è discorso, calcolavasi produttivo di L. 1200 di rendita netta da spese di coltivazione, e di L. 1000 dedotta la fondiaria, quindi acquistato per L. 20,000 al saggio del 5%. Se per cagione dell' aumento del prezzo delle derrate, o del ribasso del salario degli operai campestri, la rendita cresce di un quinto, e se si calcola il 3 % di saggio d'interesse invece del 5%, avremo che il suo prezzo invece di L. 20,000 sarà di lire 40,000; se per cagioni contrarie la rendita diminuisse di un quinto e il saggio dell'interesse fosse portato al 7%, come oggi avviene nella vendita di alcuni beni demaniali, il prezzo invece di L. 20,000 sarebbe di L. 11,500. Fra questi estremi così remoti, che cosa diventa la detrazione della fondiaria? Nè io ho parlato punto del prezzo di affezione e del ben mi sta, che pure han molta parte nei contratti di terra.

quel momento non ci fosse alcuna imposta fondiaria. Ma io risponderò che questo argomento non è speciale alla proprietà stabile, ma è generale rispetto ad ogni industria e ad ogni commercio, quando vengan sottoposti ad una tassa. L'esempio lo possiamo attingere presso noi medesimi nel 1864 e nel 1868, quando fu introdotta la tassa sulla ricchezza mobile e poscia la ritenuta sulla rendita pubblica. Il prezzo corrente sul mercato delle azioni industriali e commerciali, poniamo di una filatura, di una officina o di una banca, si ragguaglia alla media dell' annuo dividendo che le azioni danno al possessore. Ora la imposizione della tassa ha per effetto necessario di scemare codesto dividendo, e quindi cæteris paribus il prezzo capitale delle azioni sul mercato dopo l'introduzione dell' imposta sarà diminuito di una porzione corrispondente alla detrazione dell'annua imposta. Lo stesso dicasi della ritenuta sulle cartelle del Debito Pubblico, lo stesso di ogni altra ricchezza. Queste cose non potevano sfuggire all' acume dello Scialoia e non isfuggirono, anzi ei le riconobbe formalmente in questi termini: In genere, sempre che vi sia una cosa imposta indipendentemente dalla persona che la possiede e secondo certe norme prestabilite per determinarne la quantità e la specie, se questa cosa diventa materia di un contratto di compra e vendita, si verifica il fenomeno che per la terra è più certo, più costante e più generale, cioè che l'imposta, la quale colpisce essa cosa venduta, ne fa scemare il prezzo di una parte presso a poco equivalente al capitale dell'imposta medesima.1 Quand' è adunque che codesto fenomeno non si manifesta? Quando, risponde lo Scialoia, la imposta sia messa sulla persona e non sulla cosa, e, per spiegar meglio l'idea, sulla entrata personale netta, cioè su quel tanto che, tolte tutte le spese di produzione e i debiti annuali,

1 Vedi Scialoia, Allegato al secondo progetto di bilancio per l'anno 1867.

rimane a ciascuno propriamente da spendere o da risparmiare. Ora se con fina analisi si vada a disaminare codesta sentenza, si scorgerà che, siccome l'entrata è un prodotto, e al prodotto cooperano forze naturali e capitale, l'esserci o non esserci una tassa avrà sempre un influsso: perchè ognuno tien conto se il prodotto suo è libero, o se ci partecipi un terzo che nel caso presente è il Governo. Parrebbe invero che la entrata del lavoro personale, sia corporeo o intellettivo, rimanga al tutto estranea a questi calcoli, ma neppur ciò è esatto: il fenomeno dà segno di sè anche quando s'imponga un semplice testatico, perchè, se la popolazione non sovrabbondi, l'uomo richiede del suo servigio un compenso di tanto maggiore di quanto rimane assottigliata la sua mercede o il suo onorario. Che se poi al lavoro si congiunga non solo, come dice lo Scialoia, una cosa, ma anche una semplice opinione, una tradizione, allora il fenomeno si manifesta in tutta la sua chiarezza. Colui che compra lo studio bene avviato di un ingegnere, o la bottega di un merciaiuolo frequentata da avventori, dà un prezzo non solo al capitale materiale, ma anche all'immateriale, alla nomea, all'avviamento; ma nel fare il calcolo di codesto prezzo egli pon mente se vi è una tassa imposta (in forma di patente o anche semplicemente in forma di denuncia), e ne sconta il capitale corrispettivo.

Pertanto, sebbene il fatto dal quale si parte sia vero e degno di avvertenza, pure l'argomento che se ne trae pare a me piuttosto un fantasma che una realtà. E concludo che lo sconto, di che parliamo, nel prezzo delle terre non toglie affatto che la fondiaria sia propriamente una imposta sull'entrata del fondo: primo, perchè il fondo può essere rimasto nella medesima famiglia senza che abbia avuto luogo trapasso; secondo, perchè le variazioni

MINGHETTI.

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nella imposta medesima erariale, provinciale e comunale, hanno mutato e mutano le condizioni del compratore; terzo, perchè essendo variabili tutti gli altri elementi del prezzo, cioè il costo dei prodotti, la spesa della coltivazione, il saggio dell'interesse, le circostanze esteriori, anche il prezzo del fondo ne viene mutato, e la deduzione che s'invoca va confusa e perduta nella moltitudine degli altri elementi che costituiscono il prezzo medesimo; quarto finalmente, perchè questo fenomeno non è peculiare alla terra, ma ha luogo eziandio in tutte le altre maniere di ricchezza, e la stessa deduzione corrispettiva alle tasse vigenti si fa sui valori, titoli, azioni e capitali, che a compra e vendita vanno soggetti.

40 ARGOMENTO. Il pagamento della tassa fondiaria non esonera in molti paesi, e non può esonerare mai i proprietarii dal pagamento di altre tasse.

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È questo un punto sul quale lo Scialoia insiste assai fortemente. Egli rivolge ai possessori di terra severe parole sopra di ciò, e li punge altresì con amara ironia perchè, avendo sino alla vigilia pagato altre tasse, si maraviglino e propugnino una tesi sconosciuta da tutti i paesi civili del mondo. 1 Avete voi, signori proprietarii del Piemonte, dimenticato che pur ieri pagavate la imposta mobiliare, come la pagano anche oggi i proprietarii francesi? E voi toscani avete cancellata ogni memoria della tassa di famiglia? Certo no; « ma scaltramente profittando di un'ambiguità di parole, e contrapponendo con antitesi grammaticale ai redditi di ricchezza mobile o non fondiaria quelli di ricchezza fondiaria, avete inorpellato un errore logico e scambiata la verità, ed ora vi torna conto di sostenere un privilegio che quasi di straforo avete usurpato. >> Cominciamo dal riconoscere che in Piemonte

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'Scialoia, Allegato al secondo progetto di bilancio.
3 Idem, Nuova Antologia, giugno 1867.

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e in Toscana i proprietarii pagavano anche un'altra tassa, e la pagano oggidì in Francia ed altrove; ma che perciò? Bisogna di questi fatti penetrare l' indole e la sostanza. E prima di tutto osserverò che la tassa mobiliare istituita dall'Assemblea costituente francese con legge del 13 gennaio 1791, da quell'Assemblea che, per usare le frasi dello stesso Scialoia, gettò le fondamenta del nuovo diritto e sparse a larga mano sul campo della società rinnovata il seme di tutte le grandi idee moderne, non si proponeva altro fine oltre quello di colpire la ricchezza mobile. L'istruzione autentica dell'Assemblea, che secondo il sistema di quel tempo accompagnava la legge, cominciava così: L'imposta mobiliare dee colpire tutti i redditi che non possono essere colpiti dall' imposta fondiaria. Vero è che la imposta essendo stabilita per sintomi, e specialmente secondo il valor locativo come indizio di agiatezza, percoteva i proprietarii stabili come i possessori di ricchezza mobile; ma i proprietarii erano autorizzati a dedurre dalla imposta fondiaria l'ammontare della seconda imposta che pagavano sul valore locativo. Un pensiero analogo esprimeva il Ministro, che propose nel 1850 la tassa mobiliare al Parlamento subalpino; imperocchè, sebbene la tassa vi fosse estesa ad ogni maniera di rendite a causa del valor locativo, pure egli si sforzava chiarire come mirasse specialmente a colpire quelle rendite che, dipendendo da valori più mobili e meno appariscenti, si sottraggono alle altre contribuzioni. E riproposta la legge nel 1851, la Commissione della Camera aveva stabilito un sistema di riduzione per ragione del tributo prediale, onde non gravasse doppiamente sotto pretesto d'imposta mobiliare e personale anche la rendita immobiliare. 3

'Scialoia, Studio. Senato, 1863.

Progetto di legge 10 maggio 1850.

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Relazione sul progetto di legge per una imposta mobiliare, 1851.

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