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Piccinini, Bartolomeo Colleoni, Tiberto Brandolini, Roberto e Sigismondo Malatesta, Costanzo, Francesco ed Alessandro Sforza, Federico da Montefeltro, Roberto da Sanseverino, Carlo Gonzaga, Guglielmo di Monferrato, e Ghiberto da Correggio; spenti i Caldoresi e gli altri gran vassalli e capitani del regno di Napoli; abbassati i più famosi cooperatori della potenza sforzesca; quasi niun altro condottiero sorse in quell'intervallo a rinfrescare la gloria delle armi. Laonde quella schiatta di capitani, che dalla guerra unicamente ricavavano i modi di sostentarsi, quasi affatto scomparve. Rimasero in piè solo quei pochi, ai quali gli ampii dominii aviti permettevano di mantenere a proprie spese un certo novero di seguaci.

Da ciò provennero due effetti, Il primo fu, che le compagnie comandate da codesti capitani erano molto piccole; sicchè avresti veduto tal gentiluomo o principe capitanare a stento una banda di cento o lab covollem arch oansoil

figliuolo in soccorso di Francesco Sforza. Morì di settant'anni, l'otto di luglio 1449. Il suo corpo venne deposto in Mantova, nella chiesa di S. Francesco, nei sepolcri dei suoi maggiori. Lasciò a Guastalla qualche utile istituzione, e fondò la fortezza di Montechiarugolo.

Nel 1547 tutte le parti della contea di Guastalla passarono dalle mani dei Torelli in quelle di D. Ferrante Gonzaga e dei suoi eredi. Continuarono i Torelli a reggere Montechiarugolo. Nel 1594 Ranuccio II Farnese duca di Parma e Piacenza li accusò di tradimento, e fra i supplizii li disperse. Solo un Giuseppe Salinguerra di tenera età, quasi per miracolo, fu trafugato in Polonia. Cresciutovi, cambiò il cognome paterno de' Torelli in quello di Cioleck. In capo a quattro generazioni, da costui discese quello Stanislao che fu l'ultimo re di Polonia. V. Affò, Storia di Guastalla. -Art de vérifier les dates passim.

di cencinquanta cavalli, il quale un secolo addietro ne avrebbe guidato due o tre migliaia.

Il secondo effetto fu, che i principi s'avvezzarono ad assoldare a parte a parte i venturieri, sotto il nome di lancie spezzate e di provvigionati, ed a riunirli sotto capi da loro medesimi nominati; epperciò potevano con molto maggiore facilità maneggiarli, e con molto più severe leggi tenerli in freno (1).

Restaci infatti il codice militare degli stipendiarii promulgato nel gennaio del 1492 da Astorre i dei Manfredi signore di Faenza (2). In esso già viene proibita alle soldatesche qualsiasi richiesta di mese compiuto, di paga doppia, ovvero di emenda dei cavalli morti, perduti o guasti: le pene già cominciano ad essere personali, quando cent'anni innanzi (allorchè si militava in conseguenza di un contratto formale) queste erano poche nella legge, e quasi nulle nella esecuzione: le soldatesche non possono escire di città senza ottenerne licenza, e dare malleveria del ritorno; standone fuori oltre il tempo conceduto loro, perdono la paga. Nel medesimo codice è pur anche intimata grave pena personale e pecuniaria a chiunque cospirasse o facesse compagnia, e stabilito l'ultimo supplizio al soldato che arruolasse gente, e la conducesse fuori del dominio. Finita la ferma, dovevano i soldati guarentire di non uscire da Faenza ⚫ prima della grida solenne: fatta cotesta grida, col

(1) «La famiglia d'arme et lancie spezate non volemo pos<< sano essere diminuite del numero... nè datone parte alcuna <«< ad conducteri. . . . et cossi li cavalleggeri et provisionati, << quali lassamo sotto il nome nostro....» Testam. di Ludov. cit. (2) Statut. Faventin. p. 772. segg. (Rer. Favent. Script.).

residuo delle paghe soddisfacevasi ai loro creditori: quindi i magistrati obbligavano le schiere a giurare di non portare le armi contro il principe, e le mandavano con Dio. Nel caso che alcuno fosse partito prima della grida, doveva, giusta il prescritto della legge, venir dipinto per traditore e bandito nella persona, e il suo mallevadore doveva venire condannato a pagare al fisco tutto il prezzo della sua condotta.

S'erano pur anco, sia per effetto della consuetudine, sia per disposizione dei principi, stabilite alcune norme generali intorno ai modi ed ai patti di condurre a stipendio le genti da guerra. Gli uomini d'arme conducevansi a lancie; ogni lancia comprendeva tre persone, cioè un capolancia o caporale, un cavalcatore e un ragazzo, e tre cavalli, cioè un destriero o capolancia, un corsiero e un ronzino. I fanti venivano assoldati a bandiere. Una bandiera comprendeva solitamente due caporali, due ragazzi, dieci balestrieri, nove palvesai e una paga morta; sotto il qual nome s' intendevano i servitori del capitano della bandiera od altra gente inutile, che tuttavia per suo vantaggio gli veniva valutata, come se effettivamente militasse. Le armi di ciascun soldato, sia a piè sia a cavallo, erano determinate (1). La condotta (se patto speciale non la regolava altrimenti) durava otto mesi, quattro di ferma, quattro di beneplacito. La paga di una lancia era dodici fiorini al mese (1. 144 valore in metallo, circa), quella di un

(1) Intorno la composizione d'una bandiera di fanti, nei secoli XIV e XV, vedasi la nota XXII.

fante fiorini tre; ma da tal somma si deduceva un soldo per lira a titolo di caposoldo, e cinque soldi per ogni volta che il capitano surrogava qualche uomo o cavallo.

Nelle cause civili l'officiale deputato alla condotta delle genti da guerra, nelle criminali il magistrato detto di guardia e custodia rendeva in Faenza ragione, sia agli stipendiarii, sia alle meretrici loro. In tutti i luoghi di guarnigione era un banco di condotta, dove tenevasi il registro esatto tanto dei soldati, quanto dei loro dipendenti e cavalli, e spedivansi le bollette mensuali delle paghe pel tesoriere. Certa piccola somma, levata non meno da esse paghe, che dai debiti delle soldatesche e dal riscatto dei prigionieri di guerra, nutriva i notai, gli officiali di guardia e custodia, i maliscalchi e il banditore loro. Queste erano le condizioni, che sulla fine del secolo xv i principi d'Italia concedevano ai venturieri assoldati a parte a parte.

Ben altri vantaggi erano largiti ai capitani di guerra, signori di castella e contrade: assoluta potestà giudiziale sopra i loro dipendenti; paga di aspetto in tempo di pace; altissimo soldo in tempo di guerra; privilegio d'inalberare stendardo proprio; diritto di disporre a loro arbitrio dei prigionieri di guerra, tranne il caso che questi fossero principi ovvero capitani generali. Oltre a ciò venivano essi non di rado dispensati dal consegnare e passare in mostra le soldatesche, e l'anno computavasi loro di dieci mesi, e gli Stati e le persone loro venivano dal principe ricevuti in protezione o raccomandigia. Così

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il contratto di assoldamento rassomigliava a un trattato di alleanza (1).

II.

Del resto fino alla calata del re Carlo vi piccole mutazioni aveva, almeno in Italia, prodotto nella struttura degli eserciti la invenzione degli strumenti da scoppio. Rade volte e sempre con esigui successi, eransi adoperate le grosse bombarde in aperta battaglia: e la pace sopraggiunta dipoi aveva reso pressochè sterile l'esempio dato nella giornata della Molinella dell'uso delle spingarde. I fanti, ma ancora più i cavalli, anzichè cercare scampo dai colpi delle grosse e delle minute artiglierie nella maggiore prestezza, nella esatta disciplina, nelle opportune mosse, nella savia distribuzione del terreno, proseguivano a cercarlo in armature, le quali ad ogni anno si andavano accrescendo di peso: sicchè « queste (narra l'elegante scrittore della congiura de'baroni) scon• ciamente grosse e sode, i cavalli bardati, coperti « di cuoi doppii e cotti, appena li facevano abili a « maneggiarsi: anzi i soldati, per potere lo smisurato « peso sostenere, procacciavansi cavalli alti e corpulenti, e conseguentemente grevi e neghittosi, inetti a tollerare lunghe fatiche, e nella penuria degli eserciti malagevoli à nutrire: tali finalmente, che « nel menare le mani ogni sdrucciolo, ogni fuscello

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di paglia che a'loro piedi s'avvolgeva, potevano o « il cavallo o il cavaliere rendere inabile o impedire.

(1) V. le note XVII. XX. XXIII, e i contratti del 1450 e del 1466, nel Dumont (Corps diplomat. Doc. 128. 151. t. III. part. 1).

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