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1876

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nimenti del 20, 21, 22 e 23 di giugno dell'anno scorso febbrajo in S. Miguel, convennero negli articoli seguenti: ART. 1. Considerando quelli avvenimenti come una pubblica calamità, il Governo del Salvador, senza stabilire precedenti, conviene nel riconoscere e pagare i danni sofferti dai sudditi italiani in detta città nei mentovati giorni 20, 21, 22 e 23 di giugno del 1875.

ART. 2. I sudditi italiani formuleranno i loro riclami comprovando i danni sofferti nei loro interessi, coi loro libri di commercio, polizze di registro ed altri documenti e presentando un estratto certificato che si riferisca agli stessi. In mancanza di queste, potranno va lersi di prove testimoniali. Se però nè l'uno nè l'altro. mezzo bastasse a ben stabilire la certezza dei fatti, il riclamo sarà risolto da due arbitri, nominati l'uno dal Governo e l'altro dal riclamante, con facoltà alle Parti, in caso di disaccordo, di eleggere un terzo arbitro, affinchè questi decida la controversia, sia aderendo al voto già dato da uno dei suoi colleghi, sia conciliando i voti di entrambi.

ART. 3. Per il pagamento delle somme che vengono riconosciute, il Governo del Salvador farà una terza emissione di biglietti del Debito nazionale. Questi verranno consegnati ai riclamanti, alla pari, nella somma riconosciuta per equivalente al danno sofferto; percepiranno dalla loro emissione un interesse del sei per cento annuale e saranno ammortati mercè la sopratassa del quindici per cento di cui furono già gravati i diritti d'importazione marittima allo scopo di ammortare i biglietti della seconda emissione, dovendo, questi della terza, cominciare ad esser ricevuti nella dogana subito dopo che abbia termine l'ammortamento dei biglietti della seconda emissione suddetta, la quale, calcolato il movimento commerciale della Repubblica, dovrà aver fine, al più tardi, entro quattro anni.

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ART. 4. I biglietti di terza emissione saranno creati dal Corpo legislativo non appena che questi ap-febbrajo provi la presente Convenzione che gli verrà sottoposta nella sua prima futura sessione. La emissione incomincerà subito dopo che sia promulgato ed abbia forza di legge il Decreto che crea la nuova carta, la quale dovrà servire esclusivamente per lo indennizzo dei danni sofferti dai privati nei menzionati disordini di San Miguel. ART. 5. Le operazioni di liquidazione e riconoscimento delle perdite per le quali è fatto il riclamo, potranno incominciare prima del voto del Corpo legislativo, affine di ritardare il meno possibile l'effettivo indennizzo.

ART. 6. Gl'interessi che percepiscono i biglietti di terza emissione si pagheranno annualmente, scontandoli nel pagamento della parte di denaro dei diritti marittimi imposti alla introduzione di mercanzie.

ART. 7. Nel desiderio che i biglietti di terza emissione, abbiano garanzie che loro assicurino fin d'ora un buon corso sul mercato, il Governo del Salvador si obbliga a non aumentare la quantità dei biglietti di seconda emissione che è già decretata, nè quella dei biglietti di terza; a non sospendere l'ammortamento di nessuna di queste classi di biglietti, e a non sopratassare in nessun altro modo il quindici per cento dei diritti d'importazione marittima che riguarda l'ammortamento di ambe le classi di biglietti, fino a che le due emissioni sieno completamente ammortate.

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Art. 8. Ove il Governo del Salvador, procedendo ad accomodamenti co' suoi nazionali o con sudditi stranieri per il riconoscimento di danni sofferti per la stessa causa, concedesse loro migliori condizioni di quelle che vengono qui stipulate, le condizioni medesime diventeranno, ipso facto estensibili ai sudditi italiani.

In fede di che, firmiamo la presente Convenzione in

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due copie dello stesso tenore e le segniamo col nostro

4 febbrajo particolare sigillo.

(L. S.) MANUEL CACERES.

(L. S.) G. ANFORA LICIGNANO.

Palazzo nazionale: San Salvador, 4 febbrajo 1876.

Essendo la precedente Convenzione conforme alle istruzioni impartite al signor dottor Manuel Cáceres, il supremo Governo, di parte sua, la approva per dar poi conto di essa al Corpo legislativo nella sua prima sessione.

Registrata dal signor presidente.

Firmato: D. FIALLOS.

VI.

1876, 29 febbrajo.

VIENNA.

Trattato per la separazione della rete ferroviaria italiana dall'austriaca.

Sa Majesté le Roi d'Italie, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., et Roi apostolique de Hongrie, animées du désir d'effectuer la séparation du réseau des chemins de fer des deux Etats qui est prévue par l'article XII du traité de paix et d'amitié signé à Vienne le 3 octobre 1866 (*), ont nommé à cette fin:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE

L'honorable chevalier Quintino Sella, chevalier Grand Cordon de ses ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, chevalier de l'ordre civil de Savoie, Grand'Croix de l'ordre impérial de Léopold, député au Parlement national, et

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÈME, ETC., ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE

Le sieur Jules comte Andrassy de Csik-Szent-Kiraly et Kraszna-Horka, Grand d'Espagne de la première classe, Grand'Croix de son ordre de Saint-Etienne de Hongrie et de l'ordre suprême de l'Annonciade d'Italie, son conseiller intime actuel, et ministre de sa

(*) Vedi vol. II pag. 193 di questa Raccolta.

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Maison impériale et des affaires étrangères, etc., leurs 29 febbrajo plénipotentiaires, lesquels, après avoir produit leurs pleins-pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, se sont mis d'accord sur les stipulations suivantes :

ART. 1. Un contrat réglant les conditions de rachat du réseau des chemins de fer de la Haute Italie a été signé à Bȧle le 17 novembre 1875, et un contrat additionnel à Vienne le 25 février 1876 entre le Gouvernement italien d'une part et la Société des chemins de fer sud-autrichiens, lombards et centralsitaliens de l'autre.

La dite Société, aux termes de l'art. 33 du contrat de Båle, a demandé et obtenu l'approbation de ces contrats par le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur et Roi, pour ce qui le concerne.

Les deux contrats sont annexés au présent Traité. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent en conséquence d'un commun accord que, dès que les stipulations relatives au rachat du réseau de la Haute Italie seront entrées en vigueur, il aura été pleinement satisfait aux dispositions de l'article XII, § 1, du Traité de paix et d'amitié signé à Vienne le 3 octobre 1866 entre Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur et Roi.

ART. 2.

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Les Hautes Parties contractantes déclarent en même temps qu'avec l'entrée en vigueur des contrats de Bale et de Vienne, la séparation des deux réseaux italiens et austro-hongrois sera complète, et que toutes les questions prévues aux articles X, § 5, XI et XII, § 2, du Traité de paix signé à Vienne le 3 octobre 1866 seront définitivement réglées pour ce qui regarde les rapports mutuels entre ces deux réseaux.

ART. 3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à favoriser dans leurs territoires respectifs l'établissement de voies ferrées devant

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