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Parma e della loro economia rurale, come vino, acquavite, 1852
grani, bestiami, prodotti animali destinati al cibo o non ma-
nufatturati potranno entrare senza dazio e circolare libera-
mente nelle Provincie austriache al pari di merci lombarde o
venete, ove però sieno muniti di certificati d'origine rilasciati
dalle competenti Autorità comunali ;

3) saranno ammessi ad eguale trattamento anche i prodotti del-
l'industria modenese e parmigiana specificati all' Allegato H,
quando i certificati di origine, di cui essi pure devono essere
muniti, sieno inoltre vidimati dalle Autorità amministrative
provinciali modenesi o parmigiane.

c) La soppressione delle linee intermedie estense e parmigiana non si estende nel periodo trimestrale preparatorio agli Uffizii esecutivi che hanno l'autorizzazione di daziare per transito, essendo riservato ai medesimi :

1) di far luogo alle pratiche relative alla professione ed all'esaurimento del transito per tutte le merci estranee al territorio collegato che dovessero passare pel medesimo, nel qual caso il dazio di transito si esigerà a senso della nuova tariffa daziaria generale austriaca ed a favore di ciascuno degli Stati collegati pel quale la merce transitasse ;

2) di procedere alla professione doganale delle merci che avendo transitato per altro degli Stati riuniti, perchè non prodotte o nazionalizzate in alcuno dei medesimi, si volessero daziare d'entrata per uno dei Ducati.

Le suddette merci di transito nel passare dall' uno all'altro degli Stati collegati non potranno sortire che per Uffizii doganali posti dirimpetto ad altri Uffizii autorizzati al transito, e non saranno considerate come uscite se non quando riportino il certificato d'arrivo rilasciato dagli ultimi.

Le disposizioni relative a quanto è premesso verranno prese dai Governi rispettivi riservandosi i medesimi di garantirsene reciprocamente coll' invio, anco nel periodo preparatorio, dei controllori menzionati all' articolo XXII.

d) Si adotteranno i prezzi e le qualità dei tabacchi fissati dalla tariffa, di cui all'articolo XIV, ogniqualvolta la Commissione ivi menzionata, prima del cominciare del periodo preparatorio, abbia adempiute le affidatele incumbenze, al qual uopo adoprerà ogni possibile studio.

Ed in caso opposto ciascun Governo s'impegna di far sorvegliare i proprii magazini e dispensieri di tabacco, e di prendere le misure

1852 necessarie, onde evitare le defraudazioni a danno di alcun altro degli Stati contraenti.

ART. XXVIII. Per tutta la durata dell' attuale Trattato non potranno, se non di comune accordo, venire derogate le prescrizioni ed in ispecie le leggi ed istruzioni che vennero col medesimo adoltate per gli Stati collegati.

Ciò non impedirà la revisione sistematica della tariffa, nella quale dovranno anchè essere presi a calcolo le osservazioni ed i desiderii dei Governi ducali.

Questi aderiscono però fin d'ora a quelle facilitazioni nel regolamento doganale ed a quelle semplificazioni e mitigazioni nella legge penale finanziaria che l'Austria senza nuocere agl' interessi dei Ducati, fosse per introdurre a favore del territorio soggetto alla condivisione.

Del pari rimane in facoltà dell' I. R. Governo di operare al regolamento doganale, alla legge penale finanziaria ed alle relative istruzioni le modificazioni che reputasse opportune pei paesi non italiani.

ART. XXIX. Il presente Trattato viene stipulato per la durata di quattro anni e nove mesi a cominciare dal primo Febbrajo 4853, e per conseguenza sarà valido fino a tutto Ottobre 1857.

Ove non venga disdetto da alcuno dei tre Stati collegati avanti il primo Novembre 1856, s'intenderà prolungato per un quadriennio, cioè fino a tutto Ottobre 1861, e così di seguito si avrà per confermato nell'avvenire ogni volta per altri quattro anni, se prima del cominciamento dell' ultimo anno del quadriennio di prorogazione non sia disdetto da alcuno degli Stati contraenti.

ART. XXX. Gli allegati che sono annessi al presente Trattato ne formano parte integrante, ed hanno la stessa forza come il Trattato medesimo.

ART. XXXI. Da parte di ciascuno dei tre Governi verrà publicato il Trattato avanti il primo Ottobre 1852; sarà però libero alle alte Parti contraenti di far luogo più tardi alla publicazione degli allegati del medesimo, purchè questa avvenga prima del primo Febbrajo 1853.

ART. XXXII. Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate entro quattro settimane, da oggi decorrendo, e più presto se sarà possibile.

In fede di che, etc.

Articoli separati.

Articolo separato A, agli articoli II e XXVI del Trattato.

Le Loro Altezze Reali i Duchi di Modena e Parma acconsentono di estendere le stipulazioni del presente Trattato al Principato di Liechtenstein, compreso mercè il Trattato 5 Giugno 1852, nel nesso doganale austriaco.

In conseguenza di ciò il Principato suddetto si troverà cogli Stati ducali, per riguardo alla reciproca libera circolazione delle merci, nello stesso rapporto come altra delle Provincie della Monarchia fra cui ha luogo la lega doganale meno stretta.

Articolo separato B, all'articolo IV del Trattato.

Il presente Trattato di lega doganale non deroga alle disposizioni vigenti negli Stati contraenti riguardo :

a) ai premii che i rispettivi Governi accordano od accordassero ai
loro nazionali rispetto ai bastimenti mercantili di nuova costru-
zione eseguita nel paese in quanto questi premii non consistes-
sero in esenzioni o facilitazioni relative ai diritti di porto, e
riguardo ai dazii per le merci condotte da quei bastimenti ;
b) ai privilegi accordati a diverse compagnie Inglesi e Russe, dette
Yacht-Clubbs;

c) ai privilegi accordati in Austria ai battelli a vapore del Lloyd
austriaco a cagione della speciale loro relazione coll' Imperiale
istituto delle poste;

d) ai privilegii che godono in Austria i sudditti ottomani in base degli antichi trattati non applicabili ad altre nazione.

Articolo separato C, all' articolo XVIII del Trattato.

Era nei voti delle Alte Parti contraenti di dividere le comuni rendite doganali unicamente in proporzione delle loro popolazioni; per altro la rilevante differenza emersa dal calcolo sugli introiti conseguiti in antecedenza alle trattative, nel Regno lombardo-veneto in confronto di quelli degli Stati ducali e particolarmente di Modena, dove anche la sfavorevole configurazione del paese, mercè l'estesa e frastagliata linea di confine, agiva svantaggiosamente sui proventi, non permise di convenire pel primo periodo tale maniera di ripartizione.

Continuandosi però la lega doganale dopo l'espiro di tale primo periodo, vengono fin d'ora stabilite le seguenti condizioni relativamente al riparto delle comuni rendite doganali pel secondo e pei periodi successivi dell' unione stessa.

Nel secondo quadriennio della lega doganale verranno divisi i

1852

1852 comuni redditi doganali tra il Regno lombardo-veneto e gli Stati ducali in proporzione delle relative popolazioni (in quote eguali per testa), con ciò per altro che la popolazione modenese venga calcolata solo per nove decimi della vera sua cifra. Nel terzo quadriennio e nei periodi quadriennali successivi la ripartizione avrà luogo in proporzione delle popolazioni relative (in quote eguali per testa) in modo che anche quella di Modena venga calcolata in tutta la sua interezza, senza più eccezione in qualsiasi caso.

Qualora prima o durante il secondo periodo della lega si estendesse la lega doganale austro-estense-parmigiana ad altri Stati italiani, e si convenisse di dividere con questi le comuni rendite doganali semplicemente in proporzione della popolazione anco a favore di Modena avrà luogo per tale secondo periodo, diminuendo o cessando così lo svantaggio che risulta della configurazione del confine, il riparto dei redditi, calcolata la popolazione nella sua reale cifra complessiva.

Lo stato della popolazione nei Ducati verrà rilevato nel secondo e nei successivi periodi attenendosi al sistema che vigerà allora nel Regno lombardo-veneto; ognuna delle alte Parti contraenti assente però fin d'ora che i controllori di altra delle medesime prendano ispezione delle liste anagrafiche e dei relativi conteggi, e si dichiara pronta a dare gli schiarimenti che venissero in argomento richiesti.

Articolo separato D, all' articolo XIX del Trattato.

Le cifre dei minimi garantiti dal Governo Imperiale ai Governi ducali all' articolo XIX del Trattato rimangono inalterate, ad onta delle condizioni convenute pel secondo e pei successivi periodi della lega doganale.

I presenti articoli separati avranno la stessa forza e valore come se fossero stati inseriti letteralmente nel Trattato di questo giorno. Essi saranno ratificati e le ratifiche saranno scambiate nel medesimo tempo.

(Signatures.)

PAYS-BAS ET COSTA-RICA.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les PaysBas et la république de Costa-Rica, signé à Washington, le 12 Juillet 1852.

ART. I. Il y aura amitié sincère et durable entre Sa Majesté le roi des Pays-Bas, ses héritiers et successeurs, et ses sujets, d'une part, et la république de Costa-Rica et ses citoyens, de l'autre ; ART. II. Il y aura liberté réciproque de commerce entre les pays de la domination de Sa Majesté le roi des Pays-Bas en Europe et les territoires de la république de Costa-Rica.

Les sujets et citoyens respectifs pourront, réciproquement, et en toute liberté et sûreté, aborder avec leurs bâtiments et cargaisons dans les ports, places et rivières, des pays et territoires susmentionnés, partout où il est ou sera permis à d'autres étrangers d'aborder; ils pourront y rester et résider, y louer et occuper des maisons et des magasins pour leur commerce, et en général, les négociants et trafiquants des deux nations jouiront, dans le territoire l'une de l'autre, de la plus entière protection et sûreté pour leur commerce, sans cesser toutefois d'être soumis aux lois et ordonnances du pays. De même, les bâtiments de guerre, et les paquebots employés au service de la poste aux lettres, de part et d'autre, pourront en toute liberté et sûreté, aborder dans les ports, rivières et lieux, où il est ou sera permis aux bâtiments de guerre, ou paquebots de la poste, d'autres nations étrangères d'aborder; ils pourront y entrer, y jeter l'ancre, y séjourner, s'y reparer, sans toutefois cesser d'être assujettis aux lois et ordonnances locales.

En ce qui concerne l'exercise du cabotage, les sujets et citoyens de chacun des deux États se conformeront respectivement aux lois qui régissent actuellement, ou qui pourront régir par la suite cette matière dans chacun des deux États.

ART. III. La liberté de commerce et de navigation est également accordée aux citoyens de la république de Costa-Rica dans les colonies, possessions et établissements d'outre mer du royaume des Pays-Bas, dans l'étendue que cette liberté est accordée présentement, ou sera accordée par la suite, aux autres nations étrangères. ART. IV. Les deux hautes parties contractantes, entendant s'engager par les deux articles précédents, à se traiter sur le pied de

1852

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