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SULLE RAGIONI DELL'ORDINAMENTO DATO IN QUESTO VOLUME A ESSI TRATTATI E CONVENZIONI.

SOMMARIO.

1. Importanza dei Trattati e delle Convenzioni internazionali. 2. Critica del loro ordinamento nelle più note collezioni. 3. Critica delle classificazioni degli scrittori da Grozio in poi. 4. Ordinamento dato in questo volume alle nostre Convenzioni internazionali.

1. I trattati e le convenzioni internazionali, determinando le ragioni e le obbligazioni reciproche degli Stati, le norme regolatrici dei loro rapporti, sono gran parte del diritto e della civiltà degli Stati. Per lo passato, che le relazioni degli Stati e dei loro cittadini erano poche, i trattati erano scarsi, e prevalentemente concernevano le relazioni politiche delle famiglie sovrane, i loro matrimonii, le loro alleanze, le paci. Ai tempi nostri, che le relazioni dei popoli sono immensamente cresciute, e che i progressi del commercio, dello sviluppo economico, delle ferrovie hanno intrecciato gli Stati fra loro sotto tutti gli aspetti, si è inteso vieppiù il bisogno, non solo di determinare le relazioni politiche e certi principii di diritto internazionale pubblico, ma ancora di regolare più precisamente le relazioni commerciali, la navigazione, l'estradizione dei delinquenti, la guarentigia della proprietà letteraria ed artistica, i diritti e l'azione dei consoli, le comunicazioni postali e telegrafiche, ed una moltitudine di rapporti di diritto internazionale, privato ed amministrativo.

Da ciò avviene che sono divenuti una sorgente importantissima della legislazione positiva di tutti gli Stati. Il magistrato deve applicarli, sia come leggi positive dello Stato, sia, quando non abbiano d'uopo dell'approvazione del potere legislativo, come atti legittimi della Corona nell'esercizio della sua prerogativa costituzionale; gli avvocati debbono

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fondarvisi per la difesa dei loro clienti; gli uomini di Stato, gli amministratori, per dirigere ed esercitare il potere pubblico loro confidato secondo il diritto in essi stabilito; i pubblicisti e gli scienziati, per ragionarne obbiettivamente, e per potersi fondare sulla realtà nella investigazione dei progressi avvenire.

2. Se però sono così importanti, generalmente sono la parte meno nota della legislazione vigente; ed una delle ragioni più gravi di ciò si è la scarsa facilità del loro studio. Non già che ne manchino le collezioni, abbondano le speciali, e non mancano le generali; basta citare, pei tempi che corrono, quella del Martens. Noi Italiani, oltre alla collezione dei vecchi Trattati di Casa Savoia, naturalmente pressochè tutti divenuti oramai semplicemente storici, abbiamo la raccolta ufficiale di quelli conchiusi dal Regno d'Italia, fatta per cura del Ministero degli affari esteri, in parecchi volumi (1).

Ma essa serve poco, riesce sempre malagevole il farsi un concetto complessivo del diritto che regge i rapporti dell'Italia colle altre nazioni sopra un determinato obbietto. Il motivo crediamo sia la qualità dell'ordine the naturalmente vien dato ai trattati in esse collezioni ufficiali, cioè l'ordine cronologico. Essi si seguono uno dopo l'altro, senza altro legame che la successione del tempo; un rapporto giuridico, poniamo in fatto di estradizione, è disseminato in molti volumi; a un trattato politico succede una convenzione sulla proprietà letteraria, uno scambio di dichiarazioni interpretative di un trattato di commercio, e così via seguendo; vi debbono essere inoltre mescolati i trattati estinti e i viventi.

Da ciò l'utilità del presente volume, che intende soddisfare a questo bisogno di vedere il nostro diritto procedente dai trattati in modo chiaro e preciso.

Il primo modo per ottenere un tale scopo naturalmente era quello di lasciare da parte quei trattati che hanno fornito il loro cammino nella vita giuridica e politica della nazione. Essi appartengono alla storia del diritto; e quelli che avessero bisogno di conoscere il diritto storico, ricor

(1) Raccolta dei Trattati e delle Convenzioni commerciali in vigore fra l'Italia e gli Stati stranieri. Torino, tip. Favale, 1862. Questo volume si considera come un volume preliminare. Vi ha poi la Raccolta dei Trattati e delle Convenzioni conchiuse fra il Regno d'Italia ed i Governi esteri. Ne sono stati pubblicati finora 5 volumi, i quali contengono tutti i nostri Trattati e Convenzioni internazionali dalla fondazione del Regno d'Italia nel 1861 al 1° gennaio 1876. Le Convenzioni posteriori, fino al 31 dicembre 1878, in parte sono pubblicate nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo e nella Gazzetta Ufficiale, da cui le ho tratte; in parte le debbo alla gentilezza dei distintissimi funzionarii superiori del nostro Ministero degli esteri e della Direzione generale delle poste, i comm. Malvano e Tantesio, ai quali debbo e mi pregio esprimerne qui i più vivi ringraziamenti.

rano ad esse collezioni ufficiali. Ciò che a noi incombe si è, non di presentare il corpo dei trattati che han retto successivamente il nostro paese, ma quelli che formano il diritto vigente.

Però la nostra collezione ufficiale ha già incominciato a fare almeno una nota di essi trattati od atti internazionali vigenti, eppure non ne potrebbe risultarne chiaro codesto nostro diritto pubblico.

La ragione è quella accennata, su cui sarebbe inutile insistere più oltre, cioè che l'ordinamento cronologico non può soddisfare allo scopo. Bisogna dunque cercarne un altro.

Quale?

Il primo che forse si presenta ai nostri occhi è quello per nazioni o Stati. Se noi aggruppassimo sotto ogni nazione tutti gli atti vigenti stipulati con essa, senza dubbio apparirebbe chiaro il diritto che regge i nostri rapporti colla medesima. Noi però rigettiamo un tale ordinamento, perocchè, lasciando stare che parecchi atti sono spesso stipulati con molte nazioni, un tale ordinamento ci farebbe conoscere volta per volta il diritto vigente con ogni Stato, ma non ci darebbe modo di vedere chiaramente tutto il diritto che ci regola cogli stranieri nei singoli rapporti giuridici.

Problema non facile, perocchè la classificazione dei trattati è uno dei punti meno soddisfacenti degli scrittori di diritto internazionale. Noi non temiamo di affermare che anche i più illustri e classici, così benemeriti per tanti altri riguardi, riescono in ciò insufficienti e non possono servirci di

norma.

3. Lasciando stare la vecchia classificazione dei trattati, del tutto inutile oggi a confutare, in reali e personali, secondo che obbligassero i successori del sovrano, ovvero cessassero alla sua morte o decadenza; si sa che Grozio li divise in due, in quelli che vertono su cose cui si sarebbe obbligati per diritto naturale, come i trattati di amicizia, di ospitalità, di passaggio ecc.; e quelli nei quali si obbliga a qualche cosa di più, come quelli di alleanza, che suddivide in eguali ed ineguali, in transitorii e permanenti, secondo che si compiano con un solo atto, ovvero richiedano reiterate prestazioni. Distinzione quest'ultima accettata e ripetuta dal Vattel, dal Martens, dal Wheaton, ecc. (1).

Noi potremmo dire parecchie cose contro siffatte distinzioni, potremmo ripetere le vecchie critiche contro i trattati eguali ed ineguali, potremmo notare la confusione che recano le sentenze degli scrittori citati, i quali insegnano che i trattati transitorii sono di loro natura perpetui, e che i permanenti invece non lo sono. A noi basta l'avvertire che tali distinzioni

(1) GROZIO, De Jure belli ac pacis, 1. II, c. xv. — VATTEL, Droit des gens, 1. XII. MARTENS, Droit des gens, II, II. WHEATON, Elements of international law, P. III, ch. II.

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non servirebbero a classificare il corpo dei nostri trattati, in guisa che ne risulti chiaro, preciso e compiuto il diritto che nasce da essi.

Alcune delle vecchie classificazioni, come quelle di pubblici e segreti, preliminari e definitivi, principali e accessorii, conservano per verità la loro importanza; ma ci sembra manifesto non poterci servir di base nell'ordinamento dei trattati di una nazione. Del pari non sarebbe conforme al nostro scopo di ordinarli secondo che sono o intendono di essere perpetui, ovvero sien fatti per un tempo determinato. Parecchi trattati, per esempio alcuni di amicizia e di commercio, sono fatti senza determinazione di tempo, altri lo sono per un certo numero di anni, ed ognun vede non potersi classificare a parte.

Per il nostro scopo bisognerebbe classificarli, non secondo alcuna delle qualità indicate, ma secondo il loro obbietto. E di fatti a ciò si sono applicati parecchi altri insigni scrittori, basta ricordare l'Heffter, il Calvo e il Bluntschli. Ma l'Heffter distinse in loro: 1° gli accordi, o i trattati costitutivi di un diritto reale sulle cose altrui, ed aventi ad obbietto il dare, il fare o non fare, come quelli concernenti le cessioni, i limiti, le divisioni, i prestiti, lo stabilimento di servitù pubbliche, la costituzione della sovranità in feudi (!), le successioni; 2o° cartelli o trattati regolamentari dei rapporti politici e commerciali, come quelli di pace, di amicizia, di estradizione, i monetarii e simili; 3° i trattati di società, per conseguire uno scopo comune, come quelli di alleanza, di neutralità, di federazione (1).

Ognun vede come una tal distinzione sia inaccettabile; in tutti essi, non nei primi soli, vi è obbligo di dare, di fare o di non fare qualche cosa, e troppo confusi sono insieme gli scopi e gli obbietti degli uni e degli altri.

Fra i più recenti, Calvo, da una parte ripete le vecchie distinzioni da Grozio in poi, di trattati transitorii e permanenti, eguali ed ineguali, reali e personali ecc.; dall'altra fa un'ampia enumerazione di trattati diversi, ma senza nemmeno un tentativo di organica loro classificazione (2). Bluntschli stesso enumera e distingue nel gran corpo dei trattati quelli concernenti i limiti delle frontiere, le cessioni, le successioni, le servitù internazionali, il commercio, la navigazione, le estradizioni, le comunicazioni, le alleanze e le federazioni, le paci, e le convenzioni militari (3); ma nemmen egli li classifica ordinatamente, in guisa da poterne risultare chiaro e preciso il diritto che si fonda su di essi, sia per la società degli Stati in generale, sia per i singoli Stati in particolare.

(1) HEFFTER, Le Droit international public de l'Europe, § 90 e segg.

(2) CALVO, Droit international, t. 1, 1. xII.

(3) BLUNTSCHLI, Le Droit international codifié, art. 445.

4. Noi crediamo del pari di distinguere i trattati dal loro obbietto; ma come questo può concernere gl'interessi politici ovvero i sociali degli Stati, crediamo che sopra essa distinzione si potrebbe fondare una più soddisfacente ripartizione.

Non avendo qui ad occuparci della classificazione o dell'ordinamento di tutti i trattati, ma soltanto di quelli conclusi e vigenti nel nostro paese, noi abbiamo creduto che il nostro scopo, di far risultare più chiaro e preciso il diritto pubblico della nostra nazione nei rapporti colle straniere, meglio si conseguirebbe ripartendoli in nove gruppi principali, che formano quindi le nove parti della nostra raccolta,

La prima crediamo che abbia a comprendere i trattati e le convenzioni dipendenti, concernenti l'assetto politico e territoriale della nostra patria. E poichè di tutti quelli che si riferiscono a questo obbietto, alcuni regolano le nostre relazioni politiche e territoriali coll'Austria-Ungheria, altri colla Francia, altri colla Svizzera, li abbiamo ripartiti in tre sezioni corrispondenti. Vi abbiamo aggiunto una quarta, costituita dalle convenzioni colla Repubblica di S. Marino; perocchè, sebbene esse concernano parecchi diversi obbietti, pure il loro carattere fondamentale ci sembra essere la determinazione del nostro diritto pubblico come Potenza protettrice sulla Repubblica protetta e incastrata nel nostro Stato: rapporti che concernono eminentemente l'assetto politico della nostra penisola.

Vi ha un altro gruppo di trattati e convenzioni fra l'Italia e gli Stati stranieri, che per verità concernono ancora interessi politici, ma si riferiscono o alla condizione politica di alcuni Stati, come l'Impero Turco e la Rumania, la Serbia, il Montenegro, il Lussemburgo; ovvero ad alcuni principii di diritto internazionale generale, come il divieto della Tratta dei Negri, il diritto marittimo, il mantenimento e la neutralità di qualche faro interessante il commercio del mondo, come quello del Capo Spartel, l'esercizio del diritto di guerra. Noi ne abbiamo fatto una seconda parte.

Tutti gli altri trattati concernono propriamente il regolamento degli interessi sociali dei popoli, e sono svariatissimi. Ne abbiamo fatto selte gruppi; includendo in ognuno quelli che corrispondono esclusivamente all'obbietto di essi gruppi, ovvero quelli nei quali questo obbietto sia il loro carattere predominante.

Quindi la parte terza è tutta composta dei trattati e delle convenzioni dipendenti, di amicizia, di commercio e di navigazione, coi varii Stati di civiltà cristiana.

La quarta, delle convenzioni consolari con essi Stati.

La quinta, dei trattati di amicizia e di commercio coi varii Stati musulmani e dell'estremo Oriente, presso i quali sono ordinate in particolar modo ben diversamente le relazioni consolari.

La sesta, dei trattati e delle convenzioni di estradizione.

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