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un governo di semplice maggioranza, che porrebbe le minoranze di altra fede in balia dei Maroniti.

Si è dato a tutto il Libano un Governatore cristiano, nominato dalla Porta, rilevante da essa e amovibile; investito della cura dell'ordine, della sicurezza, della percezione delle imposte, della nomina degli agenti amministrativi, dell'istituzione dei giudici, dell'esecuzione delle sentenze, ecc. Ma si è ordinato che ognuno degli elementi costitutivi della popolazione della Montagna sarà rappresentato presso il Governatore da un vekil, nominato dai capi e dai notabili di ogni comunità. Si ha nella Montagna un medjil amministrativo per ripartire le imposte, sindacare le entrate e le spese, consigliare il Governatore, di 12: 2 Maroniti, 2 Drusi, 2 Greci ortodossi, 2 Greci cattolici, 2 Metuali, 2 Musulmani. Tutto il paese è stato ripartito minutamente in sei circondarii, in ognuno dei quali si ha un agente amministrativo nominato dal governatore nel rito dominante, e un consiglio amministrativo locale di 3 a 6 membri, rappresentante i diversi. elementi e interessi della popolazione. In ogni cantone si ha un agente del governatore e uno scheik scelto dagli abitanti di ogni religione; tutti sono eguali innanzi alla legge, ma vi ha un giudice di pace per ogni rito, e nei tribunali seggono giudici dei diversi riti, i quali lo presiedono a turno; e tutti i giudici sono scelti dalle comunità rispettive, d'accordo coi notabili, e istituiti dal Governatore. Anche il corpo di polizia è misto, e si è limitato il contributo al Governo (1).

A questi notevoli atti l'Italia non ha partecipato nel 1861, non essendo ancora riconosciuta dalla maggior parte delle Potenze, e nel 1864 essendole troppo ostile l'Austria; perciò a rigore le si poteva negare, come per lo innanzi, d'ingerirsi negli atti concernenti il Libano. Ora i due protocolli citati, e riportati in questo volume, sono appunto importanti perchè, malgrado la sua assenza nell'atto originario, l'Italia interviene oramai nei. successivi; sono il riconoscimento del diritto dell'Italia a intervenire in tutti gli atti europei sulle cose d'Oriente, come firmataria del trattato del 1856, ed una delle grandi Potenze europee.

27. L'ultimo atto di diritto pubblico europeo sulle cose d'Oriente, cui ha partecipato l'Italia, si è il Trattato di Berlino del 13 luglio 1878. Gli storici dei Congressi e dei Trattati non potranno certamente non notare la pressochè nulla azione nostra nell'opera di quel Congresso; ove tutto fu concluso in séguito ad accordi particolari, fuori e prima di esso Congresso, fra la Russia, l'Inghilterra, l'Austria, la Germania, e in qualche piccola ma notevole parte la Francia. Certo loderanno il progresso del diritto in (1) MARTENS, Nouveau Recueil de Traités, vol. XVII, pag. 101. Io mi sono studiato di far risaltare l'importanza di questo ordinamento, comparativamente agli altri tentativi di riforma di quell'Impero, nel mio Studio sulla Costituzione turca. (Nuova Antologia, giugno 1877.)

ciò che concerne l'indipendenza della Rumania, della Serbia e del Montenegro, l'autonomia della Bulgaria, e il riconoscimento della eguaglianza nei diritti delle varie stirpi e confessioni religiose orientali; e forse anche loderanno il freno posto all'oltrepotenza della Russia, e celebreranno il vigoroso rientrare dell'Inghilterra nell'azione politica europea, la sua tutela dell'equilibrio, e l'incipiente risveglio della Francia. Probabilmente ancora censureranno il disconoscimento dei diritti e il mercato fatto di alcuni popoli; l'amputazione della Bessarabia dalla Rumania, la violenta attribuzione, sotto nome di occupazione, della Bosnia e dell'Erzegovina all'Austria, lo scarso appoggio ai Greci. Qualunque però sia il giudizio che si voglia dare del trattato di Berlino, e noi crediamo che vi sia molto a lodare e molto a deplorare, secondo le diverse parti che lo compongono, esso, come diritto positivo, obbligherebbe l'Italia alla pari delle altre. Potenze; s'intende, fin quanto un simile diritto possa essere obbligatorio, fino a qual punto e in qual guisa: principio che noi non crediamo qui di discutere.

28. L'Italia ha dei diritti e dei doveri anche in altre parti del diritto pubblico europeo. Per il trattato sul riscatto del pedaggio sulla Schelda è cessato questo abuso medioevale che rendeva il commercio di un fiume internazionale un monopolio dell'Olanda, e l'Italia oramai vi ha con le altre Potenze pieno diritto di libera navigazione. Soprattutto è notevole il trattato sul Lussemburgo.

Si sa che esso faceva parte della Confederazione germanica, e sebbene appartenesse al re d'Olanda, era soggetto alla guarnigione prussiana. Cessata la Confederazione germanica nel 1866, la Francia aspirò ad annetterselo; ma eccitando ciò i contrasti della nazione germanica e quindi le paure dell'Olanda, si venne ad una Conferenza. L'Italia, che non aveva preso parte al trattato di Vienna del 1815, su cui quel diritto era fondato, non avrebbe avuto titolo positivo d'intervenirvi; tuttavia, per la nuova posizione presa da essa in Europa dopo la creazione del Regno nel 1861, e la pace di Vienna del 1866, vi fu ammessa come una delle grandi Potenze europee. E possiamo esser lieti di quella partecipazione, perchè il diritto costituito in quel trattato è informato a ragione ed equità. Il Lussemburgo non è diventato nè francese nè prussiano, ma è rimasto lussemburghese; soggetto bensi alla sovranità del re di Olanda, ma non al popolo dei Paesi Bassi; sicchè costituisce il più notevole esempio nel diritto pubblico contemporaneo di ciò che è una pura unione personale. Il Lussemburgo inoltre, libero dalla occupazione prussiana, è stato nentralizzato, e le sue fortificazioni sono state demolite. L'Italia in diritto è quindi garante di essa neutralità (1).

(1) Fin dove ed a che obblighino questi trattati di guarentigia, in quali casi

Notevolissimo è anche l'altro trattato intorno al Capo Spartel, per la forma particolare che vi prende il consorzio giuridico degli Stati civili nei paesi di minor civiltà, e in ciò che riguarda gl'interessi generali umani. Il Capo Spartel è sul territorio del Marocco, e quindi sotto la sua piena sovranità. Ma poichè il Marocco è un paese povero, e non è in condizione di adempiere alle esigenze degl'interessi del mondo civile in ordine al faro di quel Capo, esso è messo sotto l'amministrazione e la direzione superiore dei rappresentanti delle Potenze contraenti, Austria-Ungheria, Belgio, Spagna, Stati Uniti di America, Francia, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Norvegia, alle quali si è in quest'anno (1878) unita la Germania. Il Sultano del Marocco ne continua a essere il sovrano e il proprietario, la sua - bandiera sventola sulla torre del faro, ma le varie Potenze si sono quotizzate per sostenerne le spese. Soprattutto è notevole, per il presente diritto pubblico internazionale e per il complesso dei nostri diritti e doveri in proposito, l'articolo di esso trattato, pel quale le Potenze contraenti s'impegnano, ciascuna in ciò che la concerne, a rispettare la neutralità del faro, e a continuare il pagamento della contribuzione destinata al suo mantenimento, anche nel caso che (a Dio non piaccia) venissero a scoppiare delle ostilità, sia fra loro, sia fra alcuna di esse e il Regno del Marocco.

Non occorre dire che in tutti i citati trattati, come la garanzia dell'imprestito per la navigazione del Danubio, il riscatto del pedaggio della Schelda, il mantenimento del Capo Spartel, gl'impegni assunti dall'Italia come dalle altre. Potenze sono stati subordinati all'adempimento delle condizioni volute in tali casi dalle singole Costituzioni.

29. La nostra Raccolta ufficiale riporta, e segna ancora come vigente, il Trattato del 1834, di accessione della Sardegna a quello del 1831 tra Inghilterra e Francia relativo alla soppressione della tratta dei Negri. Noi siamo lieti di porli sotto gli occhi dei nostri lettori, perocchè si vede da ciò, che se l'Italia non ha avuto parte diretta a quella politica umanitaria che ha posto i Negri di Africa sotto la tutela del diritto delle genti, ossia delle nazioni più potenti e civili, essa è stata da noi accolta. L'Italia ha ereditato dal vecchio Piemonte l'accettazione del principio di diritto pubblico marittimo in essi trattati contenuta; cioè che, non ostante il canone accolto oramai universalmente della libertà dei mari, e della impossibilità

e a quali condizioni, ed in particolare se soltanto congiuntamente alle altre Potenze garanti, od anche singolarmente, è stato più volte discusso nel Parlamento inglese; il quale è parso vago di disimpegnarsi dal cumulo di tali vincoli, e quindi d'interpretarli molto largamente. Noi non crediamo opportuno di entrare in una discussione accademica, che sarebbe troppo lunga, e che in tanta varietà di casi e di contingenze politiche non potrebbe condurre ad alcuna vera soluzione.

giuridica in tempo di pace per una nave di qualsiasi Potenza di arrestare o visitare in alto mare una nave italiana o di altra Potenza, tuttavia, per motivi di umanità e di civiltà, si è riconosciuto scambievolmente alle navi da guerra delle Potenze contraenti il diritto di arrestare e visitare i bastimenti sospetti di un tale traffico infame, in certe latitudini, in certi limiti e in certe condizioni che non occorre qui riassumere più oltre.

30. Noi abbiamo collocato in un quarto gruppo gli atti internazionali portanti la firma del nostro Governo, riferentisi ad alcuni grandi principii di diritto internazionale pubblico in tempo di guerra.

Il primo è costituito dalla celebre dichiarazione in fatto di diritto marittimo del Congresso di Parigi del 1856, in virtù di cui:

1° È stata abolita la corsa;

2o La bandiera neutrale copre la mercanzia del nemico, tranne il contrabbando di guerra;

3o La mercanzia neutrale è libera, anche sotto bandiera nemica, tranne il contrabbando di guerra;

4o I blocchi per essere obbligatorii devono essere effettivi.

La piena illustrazione di questo punto, dei suoi meriti e delle sue lacune, richiederebbe un volume (1), ma noi non facciamo la storia e l'esposizione del diritto internazionale. Ci basti il dire che, se all'accettazione di tali principii avevano per lo innanzi lavorato in Italia i suoi scienziati, il Conte di Cavour ha la gloria di aver contribuito al loro trionfo avanti al mondo civile. Essi, accettati da quasi tutte le Potenze, possono oramai dirsi di formare il diritto delle genti in tempo e in caso di guerra marittima. Noi vedremo nelle parti successive di questo libro che essi sono stati ripetuti e confermati in parecchi dei nostri trattati di amicizia, di commercio e di navigazione con altre Potenze, segnatamente americane ed orientali. Qualche volta ancora siamo andati al di là, completando l'opera. del Congresso di Parigi, in ciò che ne forma la grande lacuna, il rispetto della proprietà privata, non dei soli neutri, o dei nemici sotto bandiera neutrale, ma dei nemici sotto bandiera propria, sul mare come sulla terra.

Però questo principio di diritto e di civiltà, comunque degno d'essere scritto fra i grandi doveri dei belligeranti; comunque accettato fin d'allora da Cavour in risposta alle domande degli Stati Uniti d'America; comunque iscritto nel nostro Codice di marina mercantile, e praticato nella guerra coll'Austria del 1866 dalle due parti, e da parte della Prussia; comunque iscritto in alcuni nostri trattati particolari, che vedremo, non è ancora accolto nei nostri trattati generali, non forma ancora parte del diritto positivo universale delle nazioni.

(1) Su questo argomento specialmente abbiamo in Italia l'eccellente libro del prof. VIDARI, Del rispetto della proprietà privata in tempo di guerra.

31. Le ultime nostre Convenzioni internazionali di questa sezione sono quella di Ginevra del 1864, concernente la neutralità e la protezione dei feriti, delle ambulanze, degli ospedali e degli ufficiali sanitarii in tempo. di guerra, e quella di Pietroburgo del 1868, contenente il divieto di usare. palle esplodenti.

Anche questi atti celebri meriterebbero una lunga disamina, nella loro genesi storica e nella loro portata; ma noi, dobbiamo ancora ripeterlo, non possiamo far qui una storia nè un trattato di diritto internazionale. Ci basti il dire che se l'Italia non ha merito nell'iniziativa e nel trionfo di tali principii, vi ha però contribuito, e formano parte del complesso dei diritti e dei doveri della nostra nazione. Ancor noi perciò, in caso di guerra, siamo tenuti ai doveri risultanti di esse Convenzioni, e in caso di neutralità abbiamo il diritto di esigere dai belligeranti l'adempimento degli obblighi in esse assunti.

Sgraziatamente, se i principii in esse sanciti sono benefici, civili, umani, e meritano le più alte lodi, presentano gravissime lacune. Invano si è tentato nella Conferenza di Bruxelles del 1874 di determinare, meglio di quello che possa risultare dalla pratica e dai libri classici, i diritti e i doveri dei belligeranti. Si è in ciò ancora troppo discordi su troppi punti. Le due riportate Convenzioni sono le sole nelle quali la coscienza giuridica del mondo civile odierno è riuscita a formolare alcun che di comune e di universale in ordine all'esercizio del diritto di guerra; eppure manca loro una sanzione sufficiente, mancano troppo gli organi adatti nel mondo civile, da parte dei neutri o delle Alte Parti contraenti, di sorvegliare all'esecuzione di esse, di verificare le contrarie accuse, di costringere i contravventori.

Piace sperare che si riesca meglio in questo còmpito della civiltà, e che l'Italia possa avervi una parte più attiva ed efficace.

CAPO III.

TRATTATI DI AMICIZIA, DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE COGLI STATI DI CIVILTÀ CRISTIANA.

SOMMARIO.

32. Importanza ed indole dei trattati di amicizia, di commercio e di navigazione. 33. Protezione dei diritti civili. 34. Libertà di commercio e di navigazione. · 35. Limitazioni ed eccezioni. 36. Navigazione di scalo, di cabottaggio e pesca. - 37. Diritti e doveri dei belligeranti e dei

neutri.

32. Di tutte le parti che compongono la Raccolta delle convenzioni internazionali, se non la principale in dignità, dovendo sicuramente reputarsi

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