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loro mutuo desiderio non fosse raggiunto completamente; l'arbitraggio di una terza Potenza, egualmente amica delle parti, sarà invocato di comune accordo per evitare in tal modo una rottura definitiva » (a. XVI).

Tutte queste clausole fanno certamente onore ai diplomatici che le hanno fatte passare, dai libri della scienza e dalle cattedre dei professori, nei trattati delle nazioni. Piace sperare che siano accolte da tutti gli altri Stati, segnatamente quelle concernenti il diritto marittimo, dall'Inghilterra; e così diventino realmente, come meritano di essere, parte precipua del diritto delle genti civili.

CAPO IV.

CONVENZIONI CONSOLARI.

SOMMARIO. 38. Fonti varie ed indole del nostro diritto consolare in Occidente.

38. Il nostro diritto consolare cogli Stati esteri non è tutto racchiuso in queste convenzioni. Abbiamo avvertito nel capo precedente, sui trattati di amicizia, commercio e navigazione, che in essi sono spesso regolati anche molti altri rapporti, e in particolare i diritti e i doveri, i privilegi e le attribuzioni dei consoli. Vedremo nel capo seguente che i trattati di commercio cogli Stati musulmani e dello estremo Oriente regolano anche i rapporti consolari, sebbene a un tipo diverso.

Parecchi dei trattati di amicizia, di commercio e navigazione che abbiamo considerato, e che si occupano dei consoli, come quello colla Nuova Granata, stipulano che i consoli sono meri agenti commerciali, sebbene siano intitolati ad una certa protezione del diritto delle genti. In generale essi godono, in tutti i trattati, i privilegi generalmente ammessi, di alloggio militare, di contribuzioni dirette, a meno che non siano cittadini del luogo, proprietarii o commercianti. I loro archivii sono inviolabili. La loro immunità personale cessa nei casi di delitto atroce (S. Domingo, Nicaragua) (xvii).

Esercitano sempre i soliti diritti di arresto dei marinai disertori, di giurisdizione sulle navi e sugli equipaggi della propria nazione, nei limiti ammessi dal diritto internazionale. L' Uruguay (xIx) nega espressamente ai Consolati il diritto di asilo.

Le convenzioni consolari, appositamente concluse con altri Stati, raccolte nella Parte quarta, non fanno che sviluppare di più i detti

principii. In alcune, cioè in quelle colla Spagna (a. 1-v) e colla Svizzera (a. 1-10) (amplissima e liberale), si regola anche la nazionalità dei figli minori stabiliti all'estero; e inoltre si regolano molti altri rapporti, cioè i diritti civili dei proprii sudditi, equiparati ai nazionali nell'altro Stato, rapporti che sono invece con altri Stati determinati nei trattati di amicizia. Segnaliamo, fra le particolarità, l'art. v di quella colla Spagna, in cui si riconoscono scambievolmente alle società anonime, costituite od autorizzate, o da costituire od autorizzare in uno Stato, nel territorio dell'altro, uniformandosi alle leggi che vi sono in vigore, tutti i loro diritti, compreso quello di stare in giudizio.

Quanto al loro proprio obbietto, i diritti e i doveri, i privilegi e le attribuzioni dei consoli, s'informano ai principii che i migliori trattati di diritto internazionale insegnano sui Consolati.

Se prendiamo, per esempio, quella colla Francia del 1862, che se ne può considerare come il tipo, noi vi vediamo sanciti i principii più generalmente accettati. Ognuna delle parti contraenti può stabilire dei consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari, nel territorio dell'altra parte. Altre convenzioni però (Perù, Spagna, Stati Uniti di America, Brasile, Nicaragua), meno liberalmente, riservano a ogni Stato la facoltà. di determinare, eccettuare alcuni luoghi, però per tutte le nazioni egualmente. In tutte si distinguono i consules missi, che dicono i trattatisti, inviati dallo Stato straniero, dai consules electi, nominati dagli stessi consoli fra i sudditi del luogo o altri privati. Tutti hanno bisogno dell'exequatur o dell'approvazione del Governo territoriale, essenzialmente rivocabile. Distinzione importantissima, perchè soltanto i primi sono una specie inferiore di ministri pubblici, esenti da alloggi e contribuzioni militari, dirette o personali, salvo che non possedano nel luogo immobili o non esercitino il commercio. I primi soli hanno una immunità limitata, cioè nei casi non qualificati crimini (Francia, Stati Uniti di America). Altre convenzioni si esprimono in delitti gravi, inducenti pene corporali (Perù, ecc.). Quella colla Russia (a. 2) li esenta da essere arrestati e condotti in prigione pei fatti che, secondo la legge del luogo, non arrechino la pena di un anno di prigionia o una pena afflittiva o infamante. La meno favorevole, quella coi Paesi Bassi per le Colonie neerlandesi, li dichiara espressamente « agenti commerciali, protettori del commercio. marittimo dei loro nazionali nei porti della circoscrizione del loro distretto consolare, e li assoggetta alle leggi tanto civili quanto criminali del paese ove risiedono, salvo le eccezioni che la convenzione stabilisce in loro favore (a. 2). E queste sono ben scarse anche pei consules missi, che sono soltanto esenti dagli alloggi militari e dalle contribuzioni meramente personali (a. 13). Parrebbe che il Governo olandese, preoccupato di affermare la sua piena sovranità sulle sue Colonie, accordi bensì al

suo governatore di contrassegnare e ritirare gli exequatur, ma si prenda la massima cura che i consoli, non solo non abbiano il menomo carattere diplomatico (a. 6), ma abbiano il minimo grado possibile della dignità di rappresentanti di una Potenza straniera.

Alcune dichiarano inviolabili gli ufficii e le abitazioni consolari, escludendo espressamente che servano di asilo (Stati Uniti, Belgio, Austria-Ungheria) (a. 6); coi Paesi Bassi per le Colonie neerlandesi (a. 4) si aggiunge che gli abitanti della casa consolare sono soggetti aux poursuites de la justice territoriale. Gli archivii consolari sono inviolabili, ma debbono essere separati dalle carte riferentisi al commercio del console. I consoli hanno il privilegio di non esser costretti a comparire come testimonii avanti ai tribunali, ma i magistrati debbono recarsi presso di loro a riceverne le testimonianze (Francia). Però siccome certe legislazioni richiedono assolutamente le deposizioni orali dei testimonii in giudizio, altre Convenzioni stipulano qualche privilegio. Quella cogli Stati Uniti di America (a. IV): « In tutti i casi criminali contemplati dall'art. 6 degli emendamenti alla Costituzione degli Stati Uniti, in virtù del quale è garantito il diritto alle persone accusate di crimini di ottenere testimonii in loro favore, gli ufficiali consolari saranno invitati a comparire con ogni possibile riguardo alla loro dignità ed ai doveri della loro carica ». Quella colla Russia invece (a. 3) li obbliga a recarsi a testimoniare in giudizio, imponendo soltanto che siano invitati per lettera ufficiale.

Molti altri articoli determinano le funzioni e le attribuzioni dei consoli, quanto alle navi della propria nazione, ai loro capitani ed equipaggi; le loro funzioni notarili e giurisdizionali; la loro azione in caso di morte. dei loro compatrioti e protezione delle loro successioni; in ordine alle tutele, al salvataggio. In particolare è richiesto il loro intervento nelle visite o ricerche che le autorità locali intendano fare a bordo dei navigli della propria nazione. Conforme al celebre avviso del Consiglio di Stato francese del 20 novembre 1806, che è considerato come testo di diritto internazionale da tutti i trattatisti, si fa eccezione al principio generale che i bastimenti mercantili stranieri sono soggetti alla giurisdizione locale nelle acque territoriali, e sono i consoli che mantengono l'ordine a bordo dei bastimenti nazionali e che regolano le contestazioni di ogni sorta sopravvenute fra il capitano e l'equipaggio; le autorità locali non intervengono se non quando accadano a bordo dei disordini che turbino la tranquillità e l'ordine pubblico, o quando vi sia mescolato qualche indigeno o estraneo all'equipaggio.

Tutte le convenzioni regolano minutamente ancora il diritto importantissimo che tutte le nazioni concedono ai consoli di far arrestare, salvo che non siano indigeni, i marinari e i membri dell'equipaggio disertori, tanto delle navi mercantili, quanto militari. L'estradizione è sospesa in

caso che abbiano commesso dei delitti a terra. Una dichiarazione interpretativa di quella colla Francia ammette questo diritto universale dei consoli rispetto ai disertori dei legni anche militari, e lo estende persino al transito dei marinai militari disertori in altro Stato e arrestati in porti stranieri.

Inutile aggiungere che tutte codeste Convenzioni si terminano colla stipulazione di estendere ai proprii consoli i privilegi concessi a quelli della nazione più favorita.

CAPO V.

I NOSTRI TRATTATI DI AMICIZIA, DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE COGLI STATI MUSULMANI E DELL'ESTREMO ORIENTE.

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40. Trattati

SOMMARIO. 39. Origine e carattere generale di questi Trattati. coll'Impero turco. 41. Trattato con Tunisi. 42. Giurisdizione consolare in Egitto. 43. Trattato col Marocco. 44. Trattati colla Persia, col Giappone, colla Cina, col Siam e colla Birmania Giurisdizione consolare nell'estremo Oriente. - 45. Amministrazione della città di Yokohama.

39. Abbiamo fatto un gruppo a parte di tutti codesti Trattati, perchè, come abbiamo già avvertito, essi hanno un carattere comune che li distingue principalmente e grandemente da quelli cogli Stati dell'Europa cristiana e della civiltà occidentale, la qualità della giurisdizione consolare. Tutti i trattati di commercio e tutte le convenzioni consolari che ci hanno finora occupato, hanno a fondamento il principio della parità dei due contraenti, e della piena subordinazione degli stranieri alla sovranità e alla giurisdizione contenziosa locale, nei limiti del diritto internazionale privato ammessi dalle nazioni civili. Invece questi colle nazioni orientali sono fondati sulle vecchie Capitolazioni francesi, da cui i nostri vicini vorrebbero far derivare i moderni Consolati europei in Oriente.

In realtà, le concessioni delle Capitolazioni francesi sono una continuazione dei numerosissimi trattati delle nostre repubbliche italiane coi sovrani musulmani e cristiani del Levante (1); i quali accordarono agli antichi Amalfitani, Pisani, Genovesi, Veneziani, il diritto di risiedere,

(1) MANCINI, Relazione al Parlamento sulle modificazioni alla giurisdizione consolare in Egitto, presentata al 20 marzo 1875.

commerciare e stabilirsi fra essi, amministrandosi e rendendosi fra loro giustizia come nella madre patria. E poichè in quelle città i capi della repubblica si dicevano dall'antico nome romano consoli, consoli si dissero ancora i capi di quelle colonie e di quei commercianti in Oriente; e consoli si dissero, all'italiana, e si dicono ancora in tutto il mondo civile quelli che adesso ne hanno ereditato gli ufficii compatibili col diritto e colla civiltà odierna.

Carattere principale di quel diritto, sebbene neppur esso nuovissimo, riscontrandosene degli esempi simili nei secoli anteriori, e nello stesso Occidente in quell'universale sminuzzamento della sovranità e della giurisdizione dello Stato, tra feudi, chiese, corporazioni ed università; si era il privilegio di avere in tutti gli scali del Levante (Antiochia, Giaffa, Cesarea, S. Giovanni di Acri, Tripoli, Gerusalemme, Costantinopoli, Caffa, ecc.), un proprio quartiere, retto dalle leggi della madre patria, con proprie chiese, bagni, magazzini, piazze, mercati, proprii magistrati e giurisdizione (1).

Vero è però che colla decadenza delle nostre repubbliche, e col generale pregiudizio che era illecito il commercio cogl'Infedeli, gli Europei non sarebbero stati più abbastanza tutelati nel nuovo impero fondato dai Turchi in Oriente. Quindi è giusto tributare ai Francesi il merito di avere, fin dal trattato di Francesco I con Solimano del 1535, posto le basi del diritto che ora, in seguito alle conferme e agli sviluppi delle capitolazioni successive colla Francia e colle altre nazioni d'Occidente, regge le relazioni degli Occidentali nei paesi musulmani ed orientali; diritto fondato tutto sull'attribuire ai consoli poteri o privilegi particolari che non godono nei paesi cristiani, segnatamente la giurisdizione contenziosa sui proprii concittadini, secondo le leggi civili, commerciali e penali del proprio Stato, e d'ingerirsi con particolari guarentigie nell'amministrazione della giustizia locale rispetto ai proprii connazionali.

40. A ogni modo, considerando le nostre relazioni collo Stato più importante per il nostro commercio, l'Impero Turco colle sue dipendenze, Tunisi e l'Egitto, noi troviamo che quello ancora vigente, concluso colla Sardegna nel 1823, sulla mediazione del ministro inglese, è « all'instar di quelli che sussistono fra le altre Potenze amiche ». Si noti in particolare l'art. vii, per lo quale « quelle differenze e quei processi che nasceranno fra i sudditi sardi saranno esaminati e giudicati dai loro ministri e consoli; le differenze però ed i processi che nasceranno fra i sudditi sardi e i sudditi ottomani saranno giudicati in conformità delle leggi turche in presenza di un dragomanno sardo. Ogni processo nel quale si tratterà di più di 4000 aspri (532 lire italiane) sarà rimandato e giudicato

(1) HAIDN, Colonie commerciali italiane in Oriente.

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