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Le nostre Convenzioni regolano tutti questi punti distintamente. Carattere comune delle domande si è che esse han sempre luogo per via diplomatica. L'atto di estradizione è atto di sovranità, e si fa da Governo a Governo, non da autorità ad autorità giudiziaria; salvo che, per ragioni di lontananza del potere centrale, di buon vicinato nei paesi di frontiera, o per altra causa d'eccezione, il supremo potere non deleghi l'esercizio di questa sovrana attribuzione ad autorità inferiori.

Questo ha luogo particolarmente colle colonie inglesi, nelle quali l'estradizione può essere domandata direttamente ai governatori, dai nostri consoli colà residenti.

L'arresto provvisorio può essere domandato per telegrafo. Ma se la domanda è indirizzata direttamente da autorità giudiziaria o amministrativa all'altra, l'arresto (Francia, Belgio, ecc.) è solo facoltativo; di stretto obbligo sono soltanto gli atti istruttorii e conservativi, gl'interrogatorii, le investigazioni sull'identità e sul fatto.

L'arresto provvisorio cessa colla Francia, se fra venti giorni non segue la domanda regolare di estradizione; altrove si ha un termine più lungo, coll'Inghilterra due mesi.

Per l'estradizione occorre, secondo i casi, la condanna o il mandato d'arresto, spedito secondo le forme del paese richiedente. Spesso si è convenuto che si unisca alla domanda la copia del testo di legge applicabile (Belgio).

Le pruove della legittimità della domanda di estradizione sono naturalmente a carico del Governo richiedente; il loro esame e valore e tutto il procedimento è determinato dalla legge del paese richiesto.

E vi ha in ciò due sistemi ben diversi: quello degli Stati, come la Francia, che considerano l'estradizione come un atto di sovranità di piena competenza del Governo che firma ed esegue il trattato, esaminando esso amministrativamente la domanda, e decidendo sulla medesima; e l'altro proprio dell'Inghilterra e degli Stati Uniti di America, in cui il procedimento è tutto giudiziario. Ivi l'arresto, il sequestro e la consegna degli oggetti portati via dal fuggiasco, l'esame della domanda e dei documenti, l'estradizione, sono ordinati dal potere giudiziario, non dall'esecutivo.

In Inghilterra il Governo non fa che investire della domanda il Magistrato competente; l'accusato si reca davanti ad esso, che lo interroga e procede come se il reato fosse stato commesso in Inghilterra. I documenti presentati dall'altro Stato, le testimonianze orali prese in esso, fa d'uopo che siano firmati e certificati da un giudice o magistrato ufficiale dello Stato medesimo, e siano autenticati col giuramento di qualche testimone, o contrassegnati col sigillo ufficiale del ministero di giustizia o di qualche altro ministero di Stato » (10). L'arresto provvisorio e l'estradizione non

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hanno luogo che quando la prova sia reputata sufficiente, secondo le leggi dello Stato richiesto, a far rinviare l'imputato al giudizio, e quando sia dimostrata l'identità del detenuto. Quindi in Inghilterra non si dà luogo all'arresto provvisorio e all'estradizione, se non quando i documenti forniti in appoggio dell'accusa o della condanna nell'altro Stato sembrano tali al giudice inglese, che lo autorizzerebbero all'arresto se il reato fosse commesso in Inghilterra. Colà insomma non basta il semplice mandato di arresto e molto meno l'avviso di esso mandato; se ne richiede l'esame dei magistrati inglesi e secondo la legge inglese. Del pari negli Stati Uniti non si ammette arresto od estradizione se non quando si presentino tali pruove che giustificherebbero l'arresto o il rinvio al giudizio dell'imputato se il reato fosse commesso in America, e queste pruove sono esaminate dal potere giudiziario. Il Governo, ossia il Segretario di Stato autorizza il Governo straniero richiedente a sottoporre la causa a un magistrato competente degli Stati Uniti. Davanti a lui lo Stato richiedente accusa l'individuo in questione di aver commesso uno dei reati contemplati nel trattato. Insomma nel mondo anglo-sassone ha sempre luogo un vero giudizio davanti al magistrato, coi relativi diritti di difesa, di habeas corpus, ecc. Il Governo non fa che eseguire il pronunciato del potere giudiziario.

50. In generale le spese di estradizione, di arresto, di mantenimento, di trasporto nel paese richiesto, si sostengono dallo Stato in cui ha luogo l'estradizione, reputandosi compensarsi fra loro. Qualche volta però ha luogo il contrario; le Convenzioni col principato di Monaco e col Messico pongono le dette spese a carico del richiedente; colla stessa Francia questo è tenuto a indennizzare le spese di trasporto nelle ferrovie. Le spese di trasporto nei paesi intermediarii vanno sempre a carico del richiedente.

Il transito degli estradati in alcuni paesi si ammette (soltanto per gli estranei al paese di passaggio) su semplice domanda in via diplomatica, appoggiata dai documenti necessarii per dimostrare che non si tratta di reati politici o militari. Il trasporto ha luogo per parte degli agenti del paese richiesto, e a spese del reclamente (Francia, Germania, ecc.). Però fra l'Italia e la Germania da una parte e la Svizzera dall'altra ha avuto luogo nel 1873 una Convenzione speciale sul transito degli estradati, che merita di essere segnalata. Il Consiglio federale svizzero, autorizzato a ciò dai Cantoni rispettivi, si è impegnato a far transitare gli estradati dalla Germania in Italia e a certe condizioni. Si richiede un preventivo annuncio, e la consegna alla polizia svizzera dell'estradato, in certi punti determinati, Basilea, Sciaffusa, ecc. Questa li accompagna e li rimette ai carabinieri italiani nei punti determinati, la prefettura di Como, la dogana dello Spluga o di Cannobbio. Del pari per gli estradati dall'Italia in Germania occorre, in seguito a previo avviso, consegnarli alla polizia svizzera, a Chiasso, allo Spluga,

a Magadino. Essa polizia svizzera li accompagna e li consegna ai Tedeschi in altri siti determinati. È facoltativo ai due Governi detti di far accompagnare i delinquenti da uno dei proprii ufficiali. La Convenzione regola minutamente le formole di richiesta per il trasporto, per il rimborso delle spese alla Svizzera dallo Stato cui si consegna il delinquente, e così via seguendo.

Molte altre questioni e riflessioni suggerirebbe la disamina delle nostre Convenzioni di estradizione, ma noi ce ne asteniamo, per la ragione, più volte avvertita, dell'indole di questo discorso, ed anche per la specialità grande della materia.

CAPO VII.

CONVENZIONI SULLA PROPRIETÀ LETTERARIA ED ARTISTICA.

SOMMARIO. 51. Concetto generale delle nostre Convenzioni sulla proprietà letteraria ed artistica.

51. Poco abbiamo a dire su questa parte. L'argomento non manca di essere contestato teoricamente; in Italia si è fatto anzi vivamente organo degli oppositori un illustre economista, Ferrara (1); la maggioranza però ha ritenuto e ritiene che ciò che comunemente si dice proprietà letteraria ed artistica non sia una vera proprietà (tanto è vero che essa è temporanea), ma un semplice diritto di esclusiva riproduzione concesso dalla legge agli autori perchè possano avere un adeguato compenso della loro opera, a lato degli altri fattori della produzione, gli editori e gli operai. Quindi il nostro legislatore ha ritenuto, colla legge interna che abbiamo, e che non crediamo di riassumere, che gli autori di un'opera d'ingegno, letteraria od artistica, non siano soltanto proprietarii, come nessuno contesta, del loro manoscritto od opera d'arte, della loro idea finchè da loro non è resa di ragion pubblica, degli esemplari della loro edizione, ma abbiano, per un certo tempo determinato dalla legge ed a certe condizioni, un diritto di esclusiva riproduzione di quella forma letteraria od artistica che la loro idea abbia presa.

(1) FERRARA, Biblioteca dell'Economista. Prima serie, vol. VII, prefazione a DUNOYER, p. c e segg.

CONVENZIONI SULLA PROPRIETÀ LETTERARIA ED ARTISTICA

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Però, siccome la loro opera, se si fosse potuta pubblicare fuori dello Stato, avrebbe reso inefficace codesto diritto di esclusiva riproduzione, si è vista la necessità di estenderne la guarentigia all'estero mediante convenzioni internazionali. Noi però ne abbiamo di apposite cogli Stati soltanto coi quali abbiamo maggiori rapporti letterarii, la Francia, la Svizzera, l'Inghilterra, il Belgio, l'Austria-Ungheria, la Spagna, la Germania. Quella coll'Austria oramai è antica, rimontando al 1840; la più recente, epperciò che meglio rappresenta il nostro diritto odierno, è quella colla Germania.

In quella coll'Austria si dichiara che lo scopo si è di favorire e proteggere le scienze e le arti, e d'incoraggiare le utili intraprese; e a tal fine si parla di una tal proprietà, di cui si ha diritto di godere e di disporre dall'autore durante la sua vita e dai suoi aventi causa, e anche trenta e più anni dopo. In altre si prendono le mosse dal desiderio di estendere nel paese straniero il godimento dei diritti di autore. In quella colla Germania si dichiara di voler guarentire reciprocamente la proprietà delle opere letterarie ed artistiche; e a tal uopo si stipula che gli autori di libri, opuscoli ed altri scritti, di composizioni musicali o riduzioni di musica, di opere di disegno, pittura, scultura, incisione, litografia e di qualunque altra produzione analoga, letteraria od artistica, godranno reciprocamente in ciascuno dei suddetti Stati dei vantaggi che ivi sono o saranno attribuiti dalla legge alla proprietà delle opere letterarie od artistiche; ed avranno la medesima protezione ed azione legale contro qualunque offesa di tali diritti, come se tale offesa fosse commessa in relazione agli autori di opere pubblicate per la prima volta nello Stato medesimo. Tuttavia tali vantaggi non saranno ai medesimi reciprocamente garantiti se non per la durata dei loro diritti nello Stato in cui fu fatta la pubblicazione originale, e la durata di questi diritti nell'altro territorio non potrà eccedere quella fissata dalla legge per gli autori nazionali. È diffatti giustissimo che la concessione ottenuta in uno Stato estendasi altrove, ma non possa eccedere quella fissata per gli autori nazionali, nè aver luogo nello Stato straniero quando è cessata nel proprio.

Tutte comprendono ancora le opere teatrali, sebbene con discipline diverse, e le traduzioni, escludendo però un diritto del primo traduttore d'impedire che altri pubblichi un'altra traduzione; le più recenti parlano anche di un limitato periodo di tempo in cui l'autore solo può tradurre o far tradurre la sua opera, o meglio che non si possa tradurre l'opera di uno senza suo consenso. Si eccettuano dalla proprietà gli articoli di periodici relativi a discussioni politiche.

In tutte si stipula che i due Stati contraenti si impegnano a comunicarsi scambievolmente le loro leggi e i loro regolamenti in proposito; e, come è ben giusto, dichiarano espressamente di riservarsi la facoltà ine

rente alla loro sovranità di emanare nuove leggi e disposizioni sull'argomento, o di vietare l'importazione di opere per motivi di polizia o di contraffazione.

In alcune, come in quella colla Francia, per una successiva apposita dichiarazione, si è stipulato in favore delle marche di fabbrica, sebbene si tratti di una proprietà diversa dalla letteraria. In un protocollo colla Svizzera si stipula per tali marche di fabbrica e di commercio il trattamento della nazione più favorita. Con altri Stati la proprietà delle marche di fabbrica è protetta dai trattati di commercio.

Non è nell'indole di questo discorso di esaminare le lacune delle dette Convenzioni e la loro insufficienza in ordine al loro fine, segnatamente per ciò che concerne le opere teatrali.

CAPO VIII.

CONVENZIONI POSTALI, TELEGRAFICHE, FERROVIARIE,
MONETARIE E METRICHE.

SOMMARIO.

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52. Unione postale universale. 53. Accordi sullo scambio delle lettere assicurate e dei vaglia postali. 54. Privilegi eccessivi dei piroscafi

postali. 55. Unione telegrafica internazionale. 56. Convenzioni telegra57. Convenzioni ferroviarie colla Francia, colla Germania 58. Unione monetaria latina. 59. Unificazione del si

fiche particolari.

e colla Svizzera. stema metrico.

52. Una delle più notevoli caratteristiche del diritto pubblico odierno fondato sui trattati si è l'importanza grandissima che in essi han preso le comunicazioni, e i mezzi di renderle più facili, frequenti e sicure. Mentre il mondo antico era fondato sull'isolamento, e ogni Stato cercava vivere a sẻ, oggi tutti gli Stati civili non solo ricevono volentieri, ma cercano di attrarre gli stranieri e di stringere con loro le maggiori relazioni mediante le più agevoli comunicazioni postali, telegrafiche e ferroviarie, le unificazioni delle monete e delle misure. Noi abbiamo aggruppato in questa parte le molteplici convenzioni che si riferiscono a questi fini, e le abbiamo ripartite in cinque sezioni corrispondenti.

La prima comprende le Convenzioni riferentisi al servizio postale.
Noi non faremo la storia delle poste, della loro origine e della loro

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