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sta memoria chiaro apparisce, che non quattro erano nel 1308. i Consoli dell' Arte della seta, ma solamente due, e che era stato aggiunto a quest' Arte un' altro Magistrato composto di tre soggetti col titolo di Consiglieri.

Una nuova riforma penso, che seguisse pochi anni dopo, poichè nell' anno 1328. trovo, che quattro erano i Consoli dell' Arte della Seta, per nome. Mone Guidi.

Puccius Amadoris.
Cristoforus Puccii.
Manettus Isacchi.

Da questo tempo in poi fino al Principato non trovo esser seguita altra variazione intorno al Magistrato di quest' Arte.

Potevano godere di questo Consolato solamente i Setaioli Principali di negozio, Cittadini Fiorentini il nome dei quali in tante Cedole distinte, si conservava in un Urna, di dove si estraevano ogni quattro mesi che tanto seguitava il loro Seggio.

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Apparteneva a questa Magistratura la soprintendenza economica dell' Arte in generale, il diritto di proporre Leg

gi, e Provvisioni ai Consigli della Repubblica in vantaggio dell Arte, e la cognizione delle Cause civili, e criminali, ove avessero interesse i sottoposti all' Arte.

Introdotto il Principato seguì qualche riforma di questa Magistratura; poichè volle il Sovrano che presiedesse alla medesima un suo Ministro col titolo di Provveditore: dopo fu anche tolta a questi Consoli la cognizione delle Cause Criminali, e fu data ad un altro Magistrato di nuovo instituito, composto di sei Cittadini, che a sorte si estraevano ogni anno dall' Urna suddetta quale fu denominato la Congregazione dei Sei Consoli.

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Avevano questi Magistrati i loro respettivi Assessori, e Ministri per l' Amministrazione della Giustizia, e per il Regolamento Economico del Patrimonio dell' Arte.

Non in tutte le strade della Città potevano esser le Botteghe dei Setaioli, ma solamente in Via Por S. Maria, detta alla giornata comunemente Mercatonuovo, in Via Porta Rossa, da S. Ce

cilia, in Via Kalimala superiore. (39) Proibivano le Leggi, che i proprietarj potessero espellere dalle Botteghe quei Setaioli, che vi esercitavano l'Arte, come dispone la Rub. 62. dello Statuto dell' Arte della Seta. Era vietato, che alcuno prendesse in ipoteca materie, e strumenti dell' Arte secondo la Rubrica 25. di detto Statuto, E a tenor della Rubrica 18. del medesimo non poteva alcun Setaiolo trattar negozj con chi fosse stato acceso debitore ai libri del Tribunale dell' Arte. Non potevano i lavoranti battere i bozzoli dalla Campana della sera, fino a quella della mattina secondo la disposizione della Rubrica 105. di detto Statuto; e secondo la Rubrica 43. e 84. non era permesso ad alcun Manifattore di seta escir dal Contado senza licenza, quale non gli veniva accordata, se non per giustissime Cause e verun Setajolo Mercante poteva trattare affari di commercio di seta con i Lucchesi, nè spedire in Lucca cosa al

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(39) Penso che questa Via Kalimala superiore sia la Via detta inoggi Calimaruzza.

alcuna, che appartenesse a questa manifattura. Nell'anno 1423. per dilatar sempre più questa negoziazione a istanza dei Consoli dell' Arte, la Repubblica concesse l'esenzione dalle Gabelle alla foglia dei Mori, ed ai Bigatti, che s'introducessero nella Città; e l'anno 1440. fu ordinato che tutti i Contadini ogni anno facessero una piantazione nei loro terreni almeno di cinque piante di Mori e nell'anno 1443. siccome molti Lucchesi scendevano nella Valdinievole a comprare la foglia, ed i bozzoli, fu proibita sotto gravi pene l'estrazione dallo Stato dell' una, e degli altri, come resulta dalla Provvisione, che si conser-va nell' Archivio delle Riformagioni di Firenze. Nell' anno 1575. sotto dì 10. Giugno il Granduca Francesco I. de' Medici emanò una Legge colla quale veniva proibita l'estrazione della Seta, e dei Bozzoli, e veniva ingiunto ai Trattori di Seta che prima del principio della Trattura, notificassero a quel Rettore nella di cui giurisdizione abitavano il giorno, che cominciavano la Trattu ra, dal qual Rettore doveva esser loro

con

consegnato un libro di un numero determinato di carte, quale chiamar dovevasi Quadernuccio in cui detti Trattori giorno per giorno dovevano registrare la quantità dei Bozzoli che lavoravano, ed il peso della Seta, che ne traevano, con distinguere la Seta detta Reale, e la detta Doppia e terminata la Trattura dovevano esibire detto Quadernuccio a quel medesimo Rettore da cui l'avevano ricevuto nel termine di giorni due, quali Rettori erauo tenuti rimettere detti Quadernucci al Magistrato dell' Arte nel termine di giorni uno dal dì che gli avevano ricevuti. Fu vietato colla medesima Legge che alcun Maestro di Filatojo, e Torcitore potesse trarre, filare, incannare, addoppiare, o torcere Seta forestiera, che non restasse in Firenze sotto pena ai Trasgressori di Scudi 10. per la prima volta, di Scudi 20. per la seconda, e due tratti di Corda. Providissima era questa proibizione, poichè si toglieva il caso che profittassero i Forestieri dei nostri Lavoranti per preparare la Seta, per dipoi tesserla nei loro Paesi; Questa Legge fu confermata sotto dì 12. Giugno 1557

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