La pena di morte: considerazioni

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Tip. Dell'Accademia Reale Delle Scienze, 1884 - 144 pagine

Dall'interno del libro

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Parole e frasi comuni

Brani popolari

Pagina 114 - ... che la pena non ne è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell'impunità, è un far credere che, potendosi perdonare, le condanne non perdonate siano piuttosto violenze della forza che emanazioni della giustizia.
Pagina 68 - De timore supervacaneum est disserere, cum praesertim diligentia clarissumi viri consulis tanta praesidia sint in armis. De poena possum equidem dicere, id quod res habet, in luctu atque miseriis mortem aerumnarum requiem, non cruciatum esse; eam cuncta mortalium mala dissolvere; ultra neque curae neque gaudio locum esse.
Pagina 105 - ... incriminazione e la misura di gravezza, il quale non si radica nelle esigenze stesse della giustizia, ma trae vigore dalle condizioni speciali della vita di uno Stato. E d'altro canto può accadere che si ravvisi come una necessità di giustizia il mitigare o togliere nello interesse di un individuo una pena...
Pagina 75 - Allorché, dopo una condanna per omicidio, saranno, per ordine del ministro di grazia e giustizia, diretti alla corte di cassazione documenti presentati dopo la condanna, i quali siano di natura tale da somministrare indizi sufficienti sull'esistenza della persona la cui supposta morte avesse dato luogo alla condanna, - la corte di cassazione potrà, prima d'ogni cosa, designare una corte d'appello, acciò riconosca l'esistenza e l...
Pagina 36 - Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità.
Pagina 8 - Qui se coetui alicui aggregaverant, aut homini hominibusque subiecerant, hi aut expresse promiserant, aut ex negotii natura tacite promisisse debebant intelligi, secuturos se id quod aut coetus pars maior, aut hi quibus delata potestas erat, constituissent...
Pagina 46 - ... qualsivoglia motivo ; bensì alcuno intento a conservare la propria, e nessuno prevedendo per se stesso la volontà che non aveva allora di attentare a quella di un altro, non vide che il vantaggio della pena di morte per la sicurezza, la difesa e la vendetta pubblica. Egli è facile il concepire che l'uomo il quale dice : « Io consento che mi si tolga la vita, se attento a quella di un altro, dice a se medesimo: Io non vi attenterò; così la legge sarà in mio favore, e non contro di me »....
Pagina 134 - ... popolo toscano, siamo venuti nella determinazione di abolire come abbiamo abolito con la presente legge per sempre la pena di morte contro qualunque reo, sia presente, sia contumace, ed ancorché confesso e convinto di qualsivoglia delitto dichiarato capitale dalle leggi fin qui promulgate, le quali tutte vogliamo in questa parte cessate ed abolite.
Pagina 105 - ... e la misura di gravezza, il quale non si radica nelle esigenze stesse della giustizia, ma trae vigore dalle condizioni speciali della vita di uno Stato. E d'altro canto può accadere che si ravvisi come una necessità di giustizia il mitigare o togliere nello interesse di un individuo una pena infittagli per sentenza di giudice, sia perché nel caso speciale innanzi alla giustizia la pena non era dovuta, o la pena pronunciata era troppo severa, sia perché, sebbene...
Pagina 75 - Quando, dopo una condanna contro un accusato, uno o più testimoni che hanno deposto nel processo saranno imputati di falsa testimonianza o di reticenza a suo carico, e l'accusa per questo reato sia stata ammessa, o siasi soltanto rilasciato contro i testimoni mandato di cattura, — l'esecuzione della sentenza di condanna sarà sospesa di pien diritto , quand' anche la corte di cassazione avesse rigettato il ricorso del condannato.

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