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legitime iniurius faciendo
Lattanzio Div. Inst. VI. 9.

AVVERTENZA

Il titolo di Contributo alla storia del diritto pubblico esterno di Roma, con il quale indico queste mie ricerche, ne stabilisce il carattere, e mi giustifica se talvolta le condussi forse più in là di quello che potrebbe consentire una monografia sui Feziali. E dall' altro canto il carattere di monografia, che pur volli serbare a questo scritto, mi costrinse a qualche ricerca minuta, e mi rese necessario di considerare sotto ogni riguardo l'antica istituzione italica, ponendomi per tale maniera in frequente contatto con discipline, diverse da quelle strettamente giuridiche alle quali particolarmente mi dedico.

Allargarmi a studiare in tutta la sua completezza, nei suoi rapporti molteplici, tutto il diritto pubblico esterno di Roma, sarebbe vivo desiderio delle mie aspirazioni scientifiche. Io confido pertanto che altri, di me più esperto in tali materie, voglia porsi nella nuova e difficile via, che io addito come quella dove rimane ancora larga messe da cogliere. G. F.

LETTERATURA

Raccolgo qui, per render poi più semplici le citazioni, l'indicazione degli scritti che con ampiezza maggiore trattano dei Feziali e del diritto feziale, siano particolari monografie o opere generali, riservandomi di ricordare poi via via nel corso di queste ricerche coloro che ne trattarono meno largamente o per incidenza. Contraddistinguo con un asterisco quegli scritti che non potei consultare.

I. Monografie:

* J. J. Müller, De Fecialibus, Jenae 1693.

* P. Lagerlöff, De Fecialibus, Upsaliae 1698.

-

in Ferculo literario, Lugduni Bat. 1717,

p. 49-88.

* Jo. Jensius, De Felialibus populi Romani L. Arrhen, Specimen academicum de Fecialibus Romanis quod . . . . sub moderamine L. Arrhenii .... ad publicum eruditorum examen defert Jo. Ihlström ('), Upsaliae 1728.

(') La dissertazione è stampata col nome dello studente (Ihlström), secondo il costume accademico del secolo scorso, quando i professori solevano scrivere per gli studenti le dissertazioni di laurea. Era cosa d'altronde che avveniva senza inganno, perchè pubblicamente nota. Generalmente vale la regola che quando accanto al nome dello studente che ne figura come autore sta scritto: resp. (respondens), significa che realmente ne fu autore il prof. sotto il cui praesidio fu tenuta la dissertazione. Quando invece si legge auct. o auct. et resp., suol esserne autore o almeno collaboratore lo studente. Ma non è regola sicura.

Ritter, De Felialibus p. R. disputabunt M. Jo. D. Ritter et Jo. Luz ('), Lipsiae 1732. Anche nel Mar

tini Thes. II, 1, n. VIII, p. 188-234.

* J. W. Hoyer, De Fecialibus, 1732.

Conradi, De Fecialibus et iure feciali p. R.

vol. I, p. 257-385, diss. V (*).

Negli Scripla minora, editi da L. Pernice, Halis 1823,

(J. Chr. Stuss), Gedanken von den Felialen des allen Roms, mit Gesner's Vorrede, Göttingen u. Leipzig 1757. E. Osenbrueggen, De jure belli et pacis Romanorum, Lipsiae 1836. Sul quale una recensione di Klee nei Richter's Jahrb. I (1837), p. 168-175.

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A. Laws, Ueber die röm. Felialen, nel Jahresbericht üb. d. kgl. Progymnasium in Deutsch-Cron., 1810-41. È, può dirsi, una recensione critica della prima parte della monografia di Conradi. Rein, nella Pauly's Real Encyclopädie der class. Alterthumswiss., III Bd. p. 466-477; s. v. Fetiales. Baehr, nella Allgem. Encyclop. ecc. di Ersch u. Gruber, I Section, 43 Theil, p. 325-337; s. v. Fetiales. H. Brandes, De Fetialibus, Romanorum sacerdotibus cap. I, De Fetialium origine; nei Neue Jahrb. f. Philol. u. Pädag. di Jahn, XV Supplementbd. (1849), IV Heft, p. 529-536.

* M. Voigt, De Fetialibus p. R. quaestionis specimen, Lipsiae 1852.

* Wetsels, De Fetialibus, Groningae 1854.

* A. Weiss, Le droit fétial et les Féliaux, Paris 1880 (Thèse pour le doctorat). Di questa recente pubblicazione malauguratamente ebbi notizia troppo tardi per poterne tener conto. Del resto

è lavoro accurato, ma privo di ogni originalità di ricerche e di resultati. II. In trattati o in opere particolari :

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E. Huschke, Commentarii in Incerti auctoris magistraluum et sacerdotiorum P. R. expositiones ineditae. Vratislaviae 1829, p. 127 segg.

C. A. Weiske, Considérations hist. et diplom. sur les ambassades des Romains comparées aux modernes, Zwickau 1834, specialmente §§ 12, 40 e 52a. Sullo stesso argomento: (Abbé du Resnel), Quelles estoient chez les Anciens les fonctions et les prérogatives des Ambassadeurs, nella Hist. de l'Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres, t. 12, p. 57-67, Paris 1740. — Ma è cosa misera.

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Il libro recente di Luxardo, La diplomazia quale scienza ed arle di Stato presso i Romani, Padova 1874, non ha nessuna diretta relazione col nostro argomento.

M. Müller-Jochmus, Gesch. des Völkerrechts im Alterthum, vol. I, Leipzig 1848; cap. VII.

H. A. A. Danz, Der sacrale Schutz im röm. Rechtsverkehr, Jena 1875, passim.

C. Sell, Die Recuperatio der Römer, Braunschweig 1837, specialmente pag. 138. segg.; e la lunga ed importante recensione di Huschke pubbl. nei Richter's Jahrb. I (1837), p. 861-911, specialmente p. 881-885.

J. Rubino, Untersuchungen über röm. Verfassung und Gesch., Cassel 1839, p. 167 segg. e 275 segg.
F. Laurent, Études sur l'hist. de l'humanité, III vol. (Roma), Bruxelles et Leipzig 1862, cap. I.
Egger, Études historiques sur les traités publics chez les Grecs el chez les Romains, specialmente p. 165 segg.
L. Lange, Röm. Allerthümer, III Aufl. I Bd. Berlin 1876, § 49, p. 322-330.

Th. Mommsen, Röm. Straastrecht, II Aufl., Lpz. 1876; I Bd. p. 237 segg., II, 1, p. 656 segg. Di Mommsen cito pure la Röm. Gesch., VI ed. Berlin 1874, I, 169. p. - Del resto quanti scrissero di storia romana naturalmente si occuparono più o meno dei Feziali Qui ricordo specialmente il Göttling (Gesch. d. röm. Staastverf. Halle 1840, p. 21 segg., p. 195 segg.), il Niebuhr, lo Schwegler, ecc.

J. Marquardt, Röm. Staatsverwaltung, III Bd. Lpz. 1878, p. 398-410. Citando questo lavoro del Marquardt è inutile ch'io ricordi il manuale del Becker, il quale fu compiuto dal Marquardt stesso, e che in quest'ultima opera del Marquardt si trova rifuso e migliorato.

Di moltissimi altri che s'occuparono meno lungamente di questo argomento, ma per lo più senza valore, nonchè di originalità, neppure di esattezza, mi pare inutile di far ricordo in questo luogo.

(') Alla monografia va innanzi una dedica del Luz, che parrebbe assicurare almeno una collaborazione anche di lui. Ma il lavoro corre sotto il nome di Ritter soltanto, e come tale è pure trascritto nel Thesaurus Martini.

(*) Pubblicata per la prima volta separatamente (Helmstadii 1731) sotto il titolo: De F. el i. f. p. R., praeside D. Fr. C. Conradi. . . . publice disputabit auctor Andreas Wagner, ecc.

CAPITOLO PRIMO

Introduzione.

§ I. Perchè debbano risalire sino all'antichità le ricerche storiche sul diritto dei popoli. Carattere del diritto pubblico esterno di Roma. Ciò che intendessero di significare i Romani con le espressioni ius belli ac pacis, ius fetiale, ius gentium.

<.... ne abripiamur in hoc studio neque temporum antiquorum admiratione, neque recentiorum laudibus ». OSENBRUEGGEN, De iure belli et pacis Romanorum, pag. 1.

La ricerca se un diritto pubblico esterno fosse conosciuto e praticato da Roma nelle sue relazioni con gli altri popoli, e quale ne fosse il carattere e l'estensione, è fatta necessaria dalla natura intima medesima di questo studio. Il lavoro di indagini, di raffronti, di deduzioni, di ricostruzioni storiche, per ricomporre sui pochi documenti, che la forza distruggitrice del tempo ne ha lasciato, quell'antico istituto romano, nella sua interna organizzazione, nei suoi riti, nei suoi ufficî di guerra e di pace, non troverebbe sufficiente giustificazione, se poi lasciassimo quelle figure risorte muoversi erranti nella storia del popolo a cui appartennero, senza sapere o senza volere rintracciare e determinare quale fu il posto in cui si ritrovarono, quali furono le relazioni, quali i loro contatti con il complessivo organismo giuridico, politico e religioso di Roma. E come sotto il duplice aspetto di istituzione giuridica e religiosa principalmente i feziali ci si presentano, sotto questo duplice aspetto si deve pure determinarne la importanza nella costituzione dello Stato romano; dicendo quindi anzi tutto qualcosa del diritto pubblico esterno di Roma, se e quale fosse; giacchè appunto la importanza giuridica e politica dei feziali si manifesta nel fatto che essi furono gli organi di quel diritto.

La ricerca che io per tal modo mi pongo è così vasta, che il suo svolgimento potrebbe trovar luogo soltanto in una trattazione, che di tutti i rapporti esterni di Roma facesse suo studio. Io mi contenterò di svolgere sommariamente le idee generali che seguirei, se sopra questo argomento dovessi trattenermi più diffusamente.

Io non ignoro che, ponendomi a ragionare del diritto pubblico esterno di Roma, mi metto di fronte a buon numero di scrittori, che sogliono limitare nel tempo l'idea storica del diritto internazionale, di cui negano ogni conoscenza all'antichità. Ma tale sistema chiaramente mi sembra ormai condannato dalla forma che l'idea. giuridica, sotto l'indirizzo degli studî moderni, ha assunto nei nostri tempi. Giacchè oggi il diritto, in tutte le sue esplicazioni, si manifesta come una grande unità organica, che lega tutti i popoli e tutti i tempi, e nel cui seno si svolge la vita giuridica delle nazioni, che sopra il diritto esercitano una elaborazione differente, più o meno perfetta, come sono diversi i tempi, le civiltà, la cultura, spesso inco

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