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e credo che questo consistesse nel num. di quei soggetti detti Consiglieri del Podestà, poichè ho ragioni da credere che questi non costituissero il Supremo Magistrato della Repubblica, ma bensì un Corpo separato, e distinto. Nell' anno 1200. da una carta che noi riporteremo nel Tom. 2. contenente alcuni patti stabiliti fra il Comune di Firenze, e alcuni degli Ubaldini, si rileva che il Podestà ed i suoi Consiglieri con i Consoli dei Mercanti stipularono quelle convenzioni: E che i Consoli formassero un Magistrato distinto da quello dei Consiglieri del Podestà lo giustifica la diversità dei soggetti, e la diversità degli affari risoluti alcuni dai Consiglieri, altri dai Consoli in un istesso tempo.

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E che i Consoli della Città costituituissero il supremo Magistrato, oltre a provarlo la loro denominazione, che pare indicar voglia Superiori della Città, lo prova ad evidenza la direzione del seguente Breve d' Innocenzio. III. dell' anno 1204. spedito ai Fiorentini che si conserva nell' Archivio delle Riformagioni lib. 30. a car. 56. col quale vien confermata la pace da essi fatta l'an

no

no avanti 1203. con i Sanesi, quale è il presente. " Innocentius servus servo

rum Dei. Dilectis Filiis Consulibus & ,, Populo Florentino salutem & Apostolicam Benedictionem.

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Postulatis a nobis

concordiam

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ut pacem,

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› quam cum Senensibus habuistis, Apostolico degnaremur munimine roborari. Nos igitur vestris visis postulationibus inclinati,

>

con

» cordiam ipsam, sicut sane pravitate provido facta est, & ab utraque par», te sponte recepta, & hactenus pacifice observata, & in scriptis authenauctoritate ticis plenius continetur Apostolica confirmamus, & præsentis scriptis patrocinio communivimus Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ confirmationis » infringere, vel ei ausu contraire te,, merario. Si quis autem hoc attentare » praesumpserit indignationem Omnipo », tentis Dei, & BB. Petri, & Pauli Apostolorum se noverit incursurum.

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Datum Laterano Id. Maii Pontifi

,, catus nostri anno settimo.

Le parole della direzione Dilectis Filiis Consulibus prova a meraviglia, che

il Magistrato dei Consoli era quello che aveva il governo della Città, ed era il primo fra tutti gli altri essendo ora mai troppo noto, che i Sovrani dirigevano le loro Lettere a quelli presso dei quali risedeva il Supremo Potere.

In quale anno precisamente questi due Consigli cioè Generale, e Speciale fossero creati, non ho potuto non ostan te la massima diligenza rinvenirlo. Io per altro non sarei lontano dal credere che ambedue repetessero il principio dagli Anni vicini al Secolo XIII. imperocchè esaminando attentamente le carte che si trovano dal principio della Repubblica fino al primo Podestà, non ve n'è una, per qualunque affare che tratti, che ci dia idea di alcuno dei predetti Consigli: la carta da noi sopra riportata dell' anno 1176. che contiene un fatto molto interessante per la Repubblica, darebbe certamente contezza del Consiglio se fosse esistito. La prima notizia, che abbiamo del Consiglio che noi chiamiamo Speciale ce lo somministra la medesima carta che ci assicura dell' esistenza dell' uffizio del Podestà, la quale è dell'anno 1193. E di

quel

quel Consiglio che io credo il Consiglio Generale non ne abbiamo memoria fino all'anno 1201.

Se questi Consigli fossero molti anni avanti stati introdotti nella Repubblica, e precisamente nel suo cominciamento, non sò vedere per qual cagione tutte le carte di quel tempo do vessero tacerli, tantopiù che se ne incontrano alcune, che conservano le memoria di fatti, che per la loro impor tanza non sarebbero stati risoluti se non da chi avesse avuto tutto il pubblico Potere. E se vi fosse stato un Consiglio Generale, siccome questo in ogni tem po è stato creato per la risoluzione degli affari più ardui, quelli dunque come tali sarebbero stati col suo voto risoluti. Convien credere perranto, che il solo Magistrato dei Consoli, come quelli che risolvevano tutti gli affari, nel principio della nostra Repubblica avesse un pieno potère, e che fosse il solo corpo morale rappresentante la Città, ed il Comune. Fino a qual tempo poi se guitassero questi Consigli non ho potuto precisamente rinvenirlo, credo per altro che dopo non molto tempo seguis

se qualche mutazione, e che oltre ai soggetti che rappresentavano i Magistrati della Città concorresse a comporre il Consiglio Generale della Repubblica anche un numero che certamente esser dovea determinato, di Cittadini. Mi fa così pensare una carta dell' anno 1215. e che riporterò nel II. Tomo, contenente una Convenzione stabilita fra il Comune di Firenze e quello di Bologna, poichè osservo che separatamente ai Consoli, intervengano a quell' atto col Titolo di Consiglieri 104. Cittadini. Come pure un' altra Carta nell' anno 1224. che contiene una Convenzione stabilita fra il Comune di Firenze, e quello di Volterra intorno a' respettivi creditori, e debitori mi fa rilevare, che il Consiglio Generale adunato per quell' atto, si componeva colla riunione dei Magistrati della Città, e con un numero separato di Cittadini, la qual Carta è la seguente. In Dei nomine amen. Hec est concordia facta, & concordata, & ordi,, data, & firmata inter Domnum In» gerramum de Macreto Dei gratia Potestatem Florentie vice & nomine Comunis Florentie de Consilio Consulum,

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