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veder la mattina a canto le sentenze non si verificò: l'altra limitazione, la qual vi era posta ad instanza dell'oratore spagnuolo, e del portoghese, diceva: salvo in queʼregni ove sono le inquisizioni: e questa l'arcivescovo con cento diciotto voci conformi fe sì che fosse levata.

I decreti sopra la riformazione fur venti, ed uno se ne aggiunse in dichiarazione della particella, proponenti i Legati. Riporterassene qui la sustanza, non secondo la forma proposta, ma secondo la stabilita nella sessione.

1. Che rilevando sommamente l'elezione del buon vescovo, benchè il concilio ne avesse fatti altri decreti, non era mai a sufficienza il multiplicarvi le provvisioni. Tosto che la chiesa vaca, il capitolo dinunzii al clero ed al popolo publiche, e private preghiere per l'impetrazione d'un buon pastore. Tutti quelli che hanno diritto a nominare, o che in qualunque modo hanno parte in quest'opera, sono gravemente ammoniti dal sinodo ad operare non secondo l'utilità o l'affetto, ma secondo i meriti: peccando essi mortalmente, se non procurano che l'elezione cada in quei che da loro sono giudicati più

degni, nati di legittimo matrimonio, e con le altre qualità richieste da'canoni, e dal presente concilio (1). E però che non in ogni provincia si può usar la stessa regola di prender l'informazioni, e di far gli esaminamenti, si prescrivesse ella da ciascun sinodo provinciale, e di poi fosse approvata dal pontefice. Indi a lui neʼcasi particolari si mandasse lo strumento autentico dell'informazione, dell' esaminazione, e della profession della fede fatlasi da chi si tratta di promuovere, acciò che egli possa ben provvedere alle chiese. Tutte queste informazioni, quantunque per avventura si prendessero in Roma, sieno diligentemente vedute dal cardinale che ha da far la relazione in concistoro, e da tre altri, i quai si soscrivano, e affermino d'aver esaminato il tutto con diligenza, e che sotto pericolo della loro salute eterna hanno per certo, che la persona sia degna, e dotata delle qualità necessarie. La relazione facciasi in un concistoro, e la deliberazione in un altro, a fine di potervi meglio pensare, ove al pontefice non paresse diversamente. L'età, e tutte le qualità ri

(1) Sessione 6 capo primo, sessione 7 capo pri

mo e 3, sessione 22 capo 2.

T. XII.

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chieste ne vescovi riputarsi dal sinodo necessarie ancora ne' cardinali, quantunque diaconi, i quali dovranno essere assunti dal papa d'ogni nazione per quanto comodamente potrà, e secondo che li troverà idonei. Conchiudesi questo capo con un gravissimo ammonimento al pontefice: che la cura da lui dovuta a tutta la Chiesa applichi egli specialmente alla promozione di sceltissimi cardinali e vescovi, però che Cristo ricercherà dalle sue mani il sangue delle pecorelle che periranno per trascuraggine de' pastori.

2. Che i sinodi provinciali, se in qualche luogo eran dismessi, fossero rinovati; e però fra un anno dal fine del presente concilio il metropolitano o, se questi era impedito, il più antico suffraganeo il dinunziasse, e da poi si facesse il medesimo ogni tre anni o per dopo l'ottava di Pasqua, o per altro più comodo tempo. Quivi tutti i vescovi, e coloro che di ragione, e di consuetudine dovevano intervenire, fossero tenuti d' andare, salvo quelli a cui convenisse di navigar con rischio di vita. Fuor di questo caso i vescovi della provincia non fossero mai forzati per qualunque consuetudine d'ire alla metropo

li. I vescovi non soggetti a veruno arcivescovo avessero obligazione d'eleggerne alcun vicino nel cui sinodo dovessero poi convenire, con osservarne, e con farne osservare i decreti, salva nel rimanente la loro esenzione. I concilii diocesani si ragunassero ogni anno, e v’intervenissero eziandio quegli esenti che, tolta l'esenzione, vi sarebbono dovuti concorrere. Eccettuavansi da ciò i sudditi ai capitoli generali, se non per cagione di parrocchie o d'altre chiese secolari, eziandio congiunte, delle quali avesser la cura. Tutti i negligenti nell'osservazione di questo decreto fossero puniti con le pene de' canoni.

3. I vescovi, gli arcivescovi, e i superiori visitino o per se, o, quando sieno impediti, per altro visitatore, tutta la diocesi ogni anno, o non potendosi per l'ampiezza, almeno la maggior parte, e sempre tutta in due anni. Il metropolitano non visiti le chiese cattedrali de' vescovi di sua provincia, o le loro diocesi, se non conosciuta la causa, ed approvata nel sinodo provinciale. Gli arcidiaconi, e i decani, e gli altri inferiori, ove prima era consueto che visitassero, visitino; ma per se stessi, e preso il notaio dal vescovo. Dove il capitolo ha facultà di visitare,

il visitatore sia approvato dal vescovo: nè però al vescovo, o, stando egli impedito, al suo visitatore, sia disdetto il visitare le stesse chiese. Ad esso gli arcidiaconi e altri visitatori inferiori sieno tenuti fra un mese di render legittimo conto delle loro visitazioni, non ostante qual si fosse privilegio. Il fine di queste visitazioni sia la conservazion della fede, la correzion de' costumi, la pace delle contese, e la coltura della virtù. I visitatori sieno contenti d'una modesta comitiva di servidori e di cavalli, e procurino di sbrigarsi prestamente, ma con la debita riverenza : e non divengano gravi nelle soperchie spese a veruno. Essi e i loro nulla prendano, eziandio spontaneamente profferto, nè pure per titolo di procurazione, nè de lasciamenti ad usi pii, se non ciò che fosse loro quindi dovuto, ed eccetto il vitto moderato. Sia libero a'visitati o dar questo, o la pecunia che per esso era prima tassata. Rimangano salve le convenzioni antiche co'monasteri e con altri luoghi pii, o con chiese non parrocchiali. Ov'era consuetudine che'l tutto si facesse gratuitamente, questa s'osservi. Chi presumesse pigliare oltre al prescritto, soggiaccia alla pena del doppio, a quella del sinodo di

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