Immagini della pagina
PDF
ePub

stizia, siano spediti in farla, e che ogni mese tenghino pubblici giudizj, avvertendo di avere una speciale premura per gli affari dei Poveri, delle Vedove, dei Pupilli, e degli Orfani. Era loro parimente ordinato, che tenessero i giudizj digiuni, cioè prima del pranzo, forse perchè anche allora erano in credito i Vini. I Conti secondo il celebre Lodovico Muratori, Antich. Estens. par. 1. Cap. V. entravano nel Ruolo dei Principi, e però anche essi intervenivano con i Duchi, e Vescovi all' elezione del Re d'Italia. Ciò che rendeva più rilevante la dignità del Conte era, che sebbene non avesse in feudo la Città, ma solamente in governo, e' che fosse sottoposto al Marchese, o Duca della Provincia, pure tal Governo soleva essere stabile e durava tutto il tempo della sua vita. I proventi del Conte consistevano nella terza parte delle condanne criminali che doveano essere cosa di conseguenza, per essere la maggior par te delle pene pecuniarie, come si rileva dalle seguenti parole della Legge Longobardica di Carlo Magno. " Heribannum Comes exactare non præsumat

[blocks in formation]

"

[ocr errors]

رو

وو

ad

[ocr errors]

nisi Missus noster prius Heribannum " partem nostram recipiat, & ei (cioè al Conte) suam tertiam partem exinde per Jussionem nostram donet Oltre a questo, eragli anche assegnato il godimento di qualche tenuta di Terreni. Dalla voce Comes significante Governatore della Città, si formò Comitatus, che indica tutto il Territorio soggetto alla Giurisdizione del Conte, e dalla parola Comitatus in progresso di tempo, si formò la parola Contado, che significa il distretto di una qualche Città. Oltre a questi Conti Governatori, e amministratori della giustizia, vi erano i Giudici minori, senza l'assistenza dei quali, i Conti non proferivano sentenze, ed il Notaio l'attestava nel rogito della sentenza, sebbene la scrivesse per comando del Conte. Il consiglio di questi Giudici nel decider le Cause, lo prendevano anche i Duchi, o Marchesi. Questi Giudici erano scelti fra le persone più dotte nelle Leggi, e timorate di Dio. Carlo Magno nella XXII. Legge dispone,, che Judices, Advocati, Præpositi, Centena» rj, Scabini, quales meliores inveniri » pos

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

"possunt, & Deum timentes, constitu,,antur ad sua ministeria exercenda. E Lotario I. non meno premuroso di Carlo Magno ordinò, che i Nobili fossero assunti a questa Carica, egli così dispone " De Judicibus inquiratur, si No

وو

biles, & Sapientes, & Deum timen,,tes, constituti sint, & jurent, ut ju

"

[ocr errors]

xta eorum intelligentiam rectum Ju,, dicent, & pro muneribus, vel huma,, na gratia, Justitiam non pervertant, ,, nec differant; Et quod judicaverint, ", sua subscriptione confirmare non dis,, simulent; Ubi autem tales non sunt ,, a Missis nostris constituantur, & idem Sacramentum facere cogantur. Quod si viles personæ, & minus idonæ ad hoc constitutæ sunt eiiciantur OItre a questi Giudici minori, intervenivano ai pubblici giudizj anche gli Scabini, o Scavini, che cominciarono sotto il Regno dei Franchi. Essi avevano la facoltà di giudicare, e di condannare anche alla morte, come spiega la Legge 46. Longobardica di Carlo Magno Cosa poi fossero gli Scabini, dicono il Bignon, il Du-Cange, e l' Eccardo che erano Assessori dei Conti, e seconde

[blocks in formation]

وو

دو

"

وو

[ocr errors]
[ocr errors]

questa opinione pare, che non diversificassero dai Giudici minori detti di sopra; ma la Legge 48. di Lotario Imperatore ci assicura, che erano eletti dal Popolo, e perciò esser doveano diversi dai primi, per essere eletti dal Re o Imperatore: Le parole della Legge son queste. Ut Missi nostri, ubicumque Malos Scabinos invenerint, eiiciant & ,, cum totius Populi consensu in eorum ,, locum bonos eligant. Et cum electi " fuerint, jurare faciant ut scienter iniuste Judicare non habeant Avanti questi Scabini i Notari, in ordine ad una Legge dell' istesso Lotario, doveano scrivere i loro atti, e ciò per impedire le frodi, e le falsità. Quando poi il Duca, o Marchese scorreva la Provincia cessava affatto l'autorità del Conte di quella Città ove si fermava, ed egli coll' assistenza dei Giudici definiva le cause: E tuttociò basti per un'idea del Governo di quei tempi.

[ocr errors]

وو

E tornando al nostro proposito diremo, che neppure antecedentemente all' 805. fu concessa a Firenze la libertà. Imperocchè una carta dell' anno 774. del dì 9. del mese di Luglio esistente nell'

Ar

qua

Archivio del Capitolo Fiorentino, la le contiene un' Istrumento di donazione, che fa Rotruda figlia del quondam Faraone, a Wilduprando del quondam Gansindo di alcuni Beni posti a Cersino in luogo detto Serviano, presso alla Pieve di Gerusalemme, termina con queste significanti parole,, Actum in loco Cersino (1) finibus Florentiæ ,regnan

te

(1) Era questi un piccolo ma antichissimo Castello distante da Firenze circa quattro miglia situato in vicinanza della strada Bolognese. Dopo questi tempi appartenne a varj Signori e precisamente nel 1050. apparteneva a Teuzone sopranominato Rustico figliuolo di Giovanni da cui fu venduto a Ridolfo figlio di Sifrido, come dimostra dottamente Giovanni Lami Mem. Eccles. Flor. pag. 299. Nell' anno 1072. Rolando di Federigo, e Arlotto di Sichelmo lo donarono a Rinieri Vescovo di Firenze. Presentemente non esistono neppure le vestigia del Castello, e solamente vi si conserva la Chiesa di S. Andrea con titolo di Pieve, che è sicuramente una delle più antiche, e insieme più rispettabili della Diogesi Fiorentina. Essa conta una serie di Pievani illustri per nobiltà, e per dottrina. Nel! anno 1484. era Pievano Francesco di Casti

« IndietroContinua »